IL MINISTRO DELL’INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l’art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, che stabilisce che per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l’attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneità psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa; Ritenuto di dover disciplinare il reclutamento nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato; Considerato che ai sensi dell’art. 16, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004 le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di selezione per il reclutamento del personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da riservare, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo. 2. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato sulla base della programmazione quinquennale scorrevole dei reclutamenti di cui al predetto art. 16 comma 1, formulata secondo il modello di cui all’allegato 1 del presente decreto. Art. 2. Bando di concorso 1. Il concorso è indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso determinati sulla base della programmazione prevista dall’art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226; b) i requisiti per la partecipazione; c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti individuati a norma dell’art. 1; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione; e) i documenti prescritti; f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e); g) le materie oggetto della prova d’esame; h) il diario della prova d’esame e la votazione minima da conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario della suddetta prova; i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; l) le prove di efficienza fisica, secondo le modalità e i programmi, da prevedere rispettivamente per gli uomini e per le donne; m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. Art. 3. Possesso dei requisiti 1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) non aver superato ìil trentesimo annodi età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato nella Polizia di Stato. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 5. Per difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta, in qualunque momento, l’esclusione dal concorso con decreto motivato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Art. 4. Prova d’esame 1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono convocati, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso a sostenere la prova d’esame. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario della prova d’esame nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata nel bando di concorso. 2. La prova d’esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall’Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell’obbligo, nonché sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei. 3. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 4. La durata della prova è stabilita dalla stessa commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti. 6. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. 8. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l’ausilio di società specializzate. 9. Espletata la prova d’esame, la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dei candidati. Art. 5. Prova di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati che abbiano superato la prova d’esame, sono convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando di concorso, nella sede, nei giorni e nell’ora che saranno preventivamente comunicati, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso. 2. I concorrenti che hanno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, sono sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici. 3. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. 5. I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. 6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità. 7. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati – di volta in volta - con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane. 8. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere integrante da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni. 9. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 10. Il giudizio espresso dalla commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Art. 6. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta da: a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo; b) due docenti di scuola secondaria superiore; c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso; d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore telematica. 2. Per l’incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Art. 7. T i t o l i 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue: a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno; b) missioni in teatro operativo fuori area; c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; e) titoli di studio; f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; i) eventuali altri attestati e brevetti. 2. I titoli sopra indicati sono tratti dall’attestato di servizio rilasciato dalle competenti Autorità militari di cui all’art. 14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. 3. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi. 4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d’esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. Art. 8. Graduatoria del concorso 1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria del concorso sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del punteggio attribuito ai titoli. 2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitoridel concorso pubblico è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito la precedenza è accordata al candidato in possesso dei titoli preferenziali indicati nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane d’età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. La graduatoria deve essere trasmessa tempestivamente al Ministero della difesa, per consentire l’ammissione dei concorrenti di cui all’art. 9 alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate. Art. 9. Immissione dei volontari in ferma prefissata nella Polizia di Stato 1. Dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocatisi nella graduatoria di cui all’art. 8, fatte salve le riserve dei posti previste dal bando, il 55% è nominato allievo agente della Polizia di Stato fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno, mentre il rimanente 45% viene nominato allievo agente della Polizia di Stato dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale. 2. I candidati ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono sottoposti, nell’ultimo semestre della ferma quadriennale, ad una verifica del mantenimento dei prescritti requisiti psico-fisici, nonché di quelli morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 10. Posti non coperti 1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli previsti per l’anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale. 2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. Art. 11. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 22 febbraio 2006 Il Ministro dell’interno Pisanu Il Ministro della difesa Martino Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 114 |
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