MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI Prot. n. 1304/404 OGGETTO: Caratteristiche tecniche di omologazione dei
"banchi a rulli per prove di velocità per veicoli a tre e quattro
ruote". Con
precedenti Circolari prot. 213/404 del 28 gennaio 2003 (1) e prot. 2258/404 del
29 settembre 2003 (2), sono state emanate norme tecniche di omologazione
relative alle apparecchiature in oggetto. La presente
Circolare porta in allegato la norma tecnica di omologazione aggiornata che
tiene conto del progresso tecnologico dei veicoli oggetto di verifica, nonché
della valutata necessità di prevedere condizioni di utilizzo più puntuali
relativamente agli apparecchi dotati di sistema di dissipazione fluidodinamica. Per tale
ultima tipologia di apparecchiatura dovrà pertanto essere previsto un sistema
automatico di controllo, ovvero portare in evidenza i limiti di utilizzo
dell’apparecchio in funzione delle condizioni ambientali. Il
costruttore dovrà dare ampia informativa all’utilizzatore in sede di vendita. L’apparecchio a rulli per la prova di velocità di veicoli a tre e
quattro ruote di cui alle presenti norme tecniche di omologazione, è utilizzato
nella prova di emissione e velocità di ciclomotori a tre ruote e quadricicli
leggeri (categorie internazionali L2e, L6e) e per le verifiche delle emissioni
dei gas di scarico per le categorie L5e, L7e. Parte dell’attrezzatura di cui
alle presenti disposizioni, se anche omologata ai sensi del D.D. 4 gennaio 2002
(3), può essere utilizzata per la prova di emissione e di velocità dei
ciclomotori 2 ruote (categoria L1e) e per le verifiche delle emissioni dei gas
di scarico per le categorie L3e, L4e. Dalla data
della presente non potranno essere accettate domande di omologazione di
apparecchiature che facciano riferimento alle precedenti circolari prot.
213/404 del 28 gennaio 2003 (1) e prot. 2258/404 del 29 settembre 2003 (2). Transitoriamente e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
della presente circolare si potrà continuare a commercializzare apparecchiature
omologate conformemente alle circolari di cui sopra; dopo tale termine sarà
ammessa la vendita delle sole apparecchiature che risultino omologate o
riconosciute nel tipo in conformità delle presenti disposizioni. Le
Associazioni di categoria in indirizzo, ognuna per propria competenza, sono
invitate a dare massima pubblicità alla presente circolare. IL DIRETTORE
GENERALE ing. Sergio Dondolini Allegato alla circolare 1.7.2005, prot. n. 1304/404 Banco a rulli con collegamento meccanico o elettronico per
prove velocità e di complemento alla analisi gas di veicoli a tre e quattro
ruote (categorie internazionali L2e, L5e, L6e, L7e) 1.2 GRANDEZZE DA RILEVARE Durante
l’esecuzione della prova, l’apparecchiatura deve essere in grado di rilevare le
grandezze seguenti e di permetterne la visualizzazione e la stampa q Velocità Velocità del
veicolo in prova: corrisponde alla velocità periferica del rullo espressa in
km/h o multipli. q Spazio Spazio percorso
dal veicolo durante la prova espresso in m o multipli. In sede di
manutenzione, verifica o taratura, l’apparecchiatura deve essere in grado di
rilevare le grandezze seguenti e di permetterne la visualizzazione e la stampa q Velocità angolare
rulli espressa in
giri/min o multipli. q Tempo espresso in
secondi (s) o multipli. q Potenza Potenza assorbita
dal dispositivo di frenatura espressa in Watt (W) o multipli. 1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 1. Banco a rulli
con uno o più telai e dispositivi che permettono il test della velocità massima
su tutti i veicoli con distanza tra i bordi esterni dei pneumatici maggiore o
uguale a 2000 mm e distanza tra i bordi interni dei pneumatici minore o uguale
a 200 mm. 2. Due rulli
frenati da dispositivi/o di assorbimento della potenza sullo stesso asse di
rotolamento (in assenza di connessione fra i gruppi rulli è obbligatorio un
dispositivo di assorbimento per ogni rullo frenato). (E’ ammessa anche la
soluzione con un unico rullo frenato di lunghezza maggiore o uguale a 2000
mm) 3. Due rulli folli
(non obbligatori se i rulli frenati hanno diametro > maggiore o uguale a 400
mm sullo stesso asse di rotolamento). (E’ ammessa anche la soluzione con un
unico rullo folle di lunghezza maggiore o uguale a 2000 mm) 4. Dispositivi di
sicurezza, ancoraggio e/o bloccaggio del veicolo a terra. 5. Una coppia di
coperture delle parti dei rulli non utilizzati durante le prove. In
alternativa, nel caso della soluzione monorulli, la/le coperture debbono
permettere la copertura della parte di rulli non in uso e possono lasciare
scoperta una porzione di rulli uguale alla lunghezza utile per la prova del
veicolo in esame. 6. Unità di
controllo, elaborazione e visualizzazione (questa può essere integrata nella
apparecchiatura di altra attrezzatura di linea). 7. Dispositivi di
raffreddamento del motore del veicolo. 8. Dispositivi di
verifica della taratura previsti dal costruttore. 9. Dispositivo di
segnalazione della curva di assorbimento selezionata 10. Dispositivi di
selezione delle curve: a. Ciclomotori e
motocicli a due ruote (curva 2) (SOLO NEL CASO DI BANCO P. V. CORRISPONDENTE AL
DECRETO DIRIGENZIALE DEL 04/01/2002) b. Ciclomotori a 3
ruote (curva 3) vedi pag. seguenti c. Quadricicli
leggeri (curva 4) vedi pag. seguenti • Dispositivi di
connessione, protezione e segnalazione come da tabella Tipologia banco prova velocità A B C D E F • A = Dispositivo
Meccanico di connessione dei rulli folli o frenati • B = coperture
scorrevoli, calpestabili, con portata maggiore o uguale a 500 Kg. (in nessun
modo devono presentarsi situazioni di pericolo per schiacciamento accidentali di
parti di apparecchiature). • C = dispositivo
di segnalazione del superamento del limite di differenza di velocità fra i due
rulli frenati • D = Sistema di
monitoraggio delle velocità dei due gruppi rulli e dispositivo di segnalazione
del superamento del limite di differenza di velocità fra i due rulli frenati
che si attivi alla soglia di 2 km/h di differenza, per velocità superiori ai 20
km/h. • E = Dispositivo
di ausilio all’uscita dei veicoli dai rulli. • F = Dispositivo
di traslazione dei rulli con indicazione della distanza massima e minima dei
bordi dei rulli. 1.3.1.1 Configurazione q Una struttura
portante idonea a sopportare le sollecitazioni di esercizio (separata in
assenza di connessione meccanica fra i gruppi rulli). q Una coppia di
rulli solidali tra loro e con uno o più dispositivi di frenatura oppure, in
alternativa, una coppia di rulli non solidali tra loro con uno o più
dispositivi di frenatura ciascuno. E’ ammessa anche la soluzione con un solo
rullo di lunghezza maggiore o uguale a 2000 mm, con uno o più dispositivi di
frenatura. q Una coppia di
rulli folli abbinati alla coppia di rulli frenati secondo le modalità indicate
al punto precedente. E’ ammessa anche la soluzione con un solo rullo folle di
lunghezza maggiore o uguale a 2000 mm abbinato al rullo singolo frenato
indicato nel punto precedente. Nel caso i rulli
frenati siano di diametro ³ 400 mm i rulli folli non sono obbligatori in
nessuna delle configurazioni descritte. q Uno o più
dispositivi di frenatura ad assorbimento di potenza, collegato/i ai rulli
secondo le configurazioni descritte nei punti precedenti, avente caratteristica
predefinita e conforme a quanto previsto al paragrafo 1.5 q Un sistema di
rilevamento della velocità di rotazione dei rulli adeguato alla configurazione
scelta dal costruttore secondo quanto indicato nei punti precedenti. In assenza
di collegamento meccanico fra i due gruppi rulli, l’elettronica deve essere in
grado di monitorare continuamente la velocità di entrambi i rulli frenati e di
correggere eventuali squilibri di velocità con una ripartizione diversa della
coppia resistente sui due rulli; tale azione deve comunque far sì che la
coppia, risultato della somma delle singole azioni frenanti, sia ricompresa nel
limite di errore relativo alla curva di coppia illustrata al paragrafo 1.5.1.
L’obbiettivo di detto controllo della coppia resistente sarà ottenere una
differenza di velocità fra i due gruppi rulli < 2 km/h. La velocità misurata
sarà pari alla media aritmetica delle velocità dei due rulli frenati. Qualora
la differenza di velocità fra i rulli frenati, a partire da 20 km/h, superi il
valore di 2 km/h in modo continuativo per più di 10 secondi l’operatore deve
essere prontamente avvertito con un segnale luminoso dell’evento anomalo ed il
sistema deve interrompere la prova. q Dimensioni e
soluzioni tecniche che consentano: • il
posizionamento del veicolo in piano durante la prova (con tolleranza di +/- 5°)
e che assicurino la corretta esecuzione della prova anche con veicoli con ruote
di diametro minimo di 300 mm e/o con distanze da terra limitate (in particolare
nelle zone prossime alle ruote). q Rulli Distanza
esterna ³ 2000 mm (*) In ogni caso
deve essere possibile l’accesso e la prova di veicoli che necessitano di una
lunghezza utile per il passaggio di pneumatici max di 400 mm (esp. con il
posizionamento dei cunei di fine corsa).
Tale
requisito s’intende verificato se, applicando una forza orizzontale di 200 kg
in direzione longitudinale al telaio del veicolo nel verso di marcia del
veicolo ed in quello opposto, non si verifica la fuoriuscita del veicolo dai
rulli. Le forze trasmesse dai dispositivi non debbono creare danni al veicolo. q Un’unità di
acquisizione ed elaborazione dei dati di prova, collegabile all’analizzatore
gas o ad altra apparecchiatura di linea secondo quanto previsto al paragrafo
1.7 q Un dispositivo di
visualizzazione (proprio od integrato in altra apparecchiatura di linea)
analogico o digitale, facilmente leggibile dall’operatore durante la
prova. q Un dispositivo di
allarme, di tipo ottico od acustico, ad attivazione automatica al superamento
della velocità di 60 km/h. q Se il banco ha
uno o più dispositivi per facilitare l’uscita del veicolo dai rulli, detto
comando può essere dato o attraverso analizzatore (RS) alla condizione di
velocità nulla oppure dal comando sul banco azionato direttamente
dall’operatore in condizioni di sicurezza durante l’esecuzione della prova. Per
garantire l’intercambiabilità degli analizzatori il sistema di comando sul banco
deve essere sempre presente. q Se il banco è
dotato di un dispositivo di bloccaggio del veicolo di tipo automatico il
comando può essere dato o attraverso analizzatore (RS) oppure dal comando sul
banco azionato direttamente dall’ operatore in condizioni di sicurezza a inizio
e fine prova. Per garantire l’intercambiabilità degli analizzatori il sistema
di comando sul banco deve essere sempre presente. • due ventole con
superficie ciascuna maggiore o uguale a 0,01 m2 e portata tale da garantire una
velocità del flusso misurata a 10 cm dalla sezione di uscita pari a 80 km/h ±
10 km/h. • due ventole con
superficie ciascuna maggiore o uguale a 0.02 m2 e portata tale da garantire una
velocità del flusso misurata a 10 cm dalla sezione di uscita pari a 60 km/h ± 5
km/h. Il banco
deve avere il sistema di comando delle ventole facilmente utilizzabile
dall’operatore durante l’esecuzione di una prova di velocità. 1.4.1 Fondo scala q Fondo scala di
misura della velocità 70 km/h q Precisione di
misura della velocità ± 1 km/h per
vel. >20 km/h q Precisione di
misura dello spazio ± 2 % q Risoluzione
minima ai fini dei calcoli potenza 5
Watt spazio 100 m 1.5.1 Determinazione delle curve di assorbimento q La curva della
potenza teorica (espressa in Watt) assorbita dal dispositivo di frenatura deve
essere determinata in base alla formula P = (1/2)*?*S*cx*V3
+ [(f0+kV2)*Q*g]*V (Watt) f0 = 18 * 10-3 coeff. del termine di grado zero della resistenza al rotolamento f0 = 18 * 10-3 coeff. del termine di grado zero della resistenza al rotolamento q Nota: nella
formula sopra riportata non si tiene volutamente conto del contributo di
potenza assorbita nel contatto ruota-rullo che si somma al valore erogato dal
freno motore. q In assenza di
collegamento meccanico fra i due gruppi rulli, l’elettronica deve essere in
grado di garantire continuamente una ripartizione della coppia frenante su
entrambi i rulli frenati in modo che la differenza di velocità fra i due gruppi
rulli sia < 2 km/h. q I valori della
potenza teorica assorbita nel range di velocità di utilizzazione della
apparecchiatura (20 ‚ 70 - 80 km/h) sono pertanto CURVA 3 CURVA
4 Curva ciclomotori a tre ruote Curva quadricicli leggeri km/h Watt km/h Watt q Gli errori
massimi ammessi sono q ± 10% per
velocità comprese tra 20 e 59 km/h q ± 20% per
velocità superiori a 60 km/h 1.5.2 Verifica della curva in sede di omologazione e
controllo periodico q Nel caso di
utilizzazione del metodo di "coast-down" la verifica della curva di
assorbimento deve essere eseguita nei punti previsti secondo i parametri
riportati in tabella
km/h Watt km/h Watt q Per ottenere le
diminuzioni richieste di velocità in tempi significativi (> 5 s) è ammessa
l’eventuale aggiunta temporanea di masse inerziali. La verifica della potenza
assorbita può essere fatta utilizzando lo stesso strumento in fase di
omologazione. q Nel caso di
assenza di collegamento meccanico fra i due telai rulli, il costruttore deve
proporre, in sede di omologazione, un metodo di verifica dell’efficacia del
controllo in retroazione. In ogni caso verranno simulate verifiche al limite di
allarme di squilibrio per verificare che la somma delle due curve (dx e sx)
sono nei limiti di errore ammesso. Tale metodo deve essere riproposto in sede
di verifica periodica. q Per i banchi nei
quali si adotta il metodo di "coast down", in sede di omologazione
deve essere inoltre determinato il tempo di "coast-down" a vuoto
della apparecchiatura fra 50 km/h e 20 km/h. Questo dato deve essere calcolato
come media aritmetica dei valori ottenuti con almeno 5 prove e deve essere
riportato sia sul libretto metrologico sia nella targhetta di omologazione. In
sede di controllo periodico la verifica della curva di assorbimento si limiterà
al rilevamento del tempo di "coast-down" a vuoto fra 50 km/h e 20
km/h ed al successivo confronto con il valore corrispondente rilevato in sede
di omologazione, accettando scostamenti massimi contenuti entro ± 10% q Per i banchi
dotati di sistema di dissipazione fluidodinamico ad aria, la caratterizzazione
delle curve, in sede di omologazione, dovrà essere abbinata alla densità
dell’aria rilevata dai parametri ambientali del momento (s Oml). Ovvero si
rileverà la curva alle condizioni ambientali di prova, si ricalcoleranno le
curve alle condizioni di utilizzazione di cui al punto 1.3.1.2 Dati tecnici con
le relazioni Non sono ammessi
funzionamenti fuori dai valori limiti di accettabilità di Potenza max e min.
Per tale prescrizione può essere previsto un sistema automatico di controllo
oppure nel manuale d’uso dell’apparecchiatura, dovranno essere riportati i
limiti di utilizzo in funzione delle condizioni ambientali. L’apparecchiatura
dovrà essere dotata di sistemi riconosciuti adeguati in sede di omologazione,
che consentano all’operatore di verificare l’ammissibilità d’uso del banco in
funzione delle condizioni ambientali. q Il tempo di
coast-down dell’attrezzatura, in sede di verifica o controllo successivo
all’omologazione (t Ctrl), dovrà tenere conto dei parametri ambientali del
momento e rientrare nelle tolleranze ammesse ± 10% dal tempo di coast-down
misurato in sede di Omologazione (t Oml) : t Ctrl = t Oml ±
10% t Ctrl = t Verif.
* s Verif. in dove: t Verif (s) =
tempo di coast-down misurato in sede di verifica o controllo successivo
all’omologazione S Verif.(kg/m³) =
densità dell’aria rilevata in sede di verifica o controllo successivo
all’omologazione secondo la seguente: 273,1 + T s = densità
dell’aria [kg/m³]
q Per i banchi
dotati di sistema di dissipazione fluidodinamico ad aria, dove la componente
caratteristica del sistema avesse un andamento diverso dalle espressioni di
assorbimento di potenza riportate nel presente capitolato (restando nelle
tolleranze ammesse), il costruttore può produrre, in sede di omologazione, la
documentazione tecnica necessaria probante le opportune correzioni. In fase di
omologazione, verifica o controllo dell’apparecchiatura si dovrà tenere conto
dei parametri ambientali del momento (vedi punto specifico del presente
documento). q Confronto con
prova su strada In sede di omologazione è comunque richiesta una prova
comparativa con un veicolo omologato alla velocità max. di 45 km/h il cui
valore effettivo della velocità, rilevato su strada piana in assenza di vento,
non deve discostarsi dal valore letto sul banco di prova di oltre 5 km/h. q (4) In caso di
verifica di un veicolo quad, l’analizzatore invia al banco l’informazione
relativa alla curva di assorbimento 2, le cui caratteristiche sono riportate
nel D.D. 04/01/2002. L’operatore dovrà quindi deliberatamente selezionare, con
un apposito comando presente sul banco stesso, l’attivazione del giunto di
accoppiamento meccanico al fine di potere eseguire la prova. Sarà il
costruttore ad attivare le modalità di funzionamento non accidentali, ovvero
che vengano eseguite solo azioni volute di selezione. Ad un successivo
invio di una nuova informazione relativa alla curva di assorbimento oppure ad
una ulteriore pressione del comando presente sul banco, questo si dovrà
riposizionare nella condizione di giunto di accoppiamento disattivato e
renderlo idoneo per l’esecuzione di un veicolo 2 ruote. Per quanto
riguarda i banchi con asse elettronico l’analizzatore gas o il PC seleziona la
curva 2 ruote; il banco prova velocità analizza la velocità di rotazione dei
due semirulli nel range di velocità 0 - 20 Km/h dove non è definita la coppia
resistente da applicare alla ruota e, trovando in rotazione entrambi i rulli,
suddivide su questi la coppia resistente della curva due ruote. Stringa
"Richiesta Valori di misura" da unità esterna (esempio da
analizzatore gas). STX GAS ETB Add ETB VE CRC-H CRC-L ETX Campo Descrizione
STX VEL ETB Add ETB VE ETB speed ETB spazio ETB Campo Descrizione Es. Formato
Stringa
"Richiesta Identificazione" da unità esterna (esempio da analizzatore
gas). STX GAS ETB Add ETB ID CRC-H CRC-L ETX Campo Descrizione STX VEL ETB Add ETB ID ETB Mar ETB Mod ETB
Mercoledì, 17 Maggio 2006
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