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Da Altalex - Stato delle strade e responsabilità dei Comuni

(Giudice di Pace Monza, sentenza del 03 maggio 2006)

Un motociclista, transitando lungo una via di una città di media grandezza, perde il controllo del veicolo a causa della presenza di una macchia d’olio sull’asfalto. Il conducente subisce leggere lesioni e la moto riporta graffi ed ammaccature. Il motociclista chiama la Polizia locale, che interviene prontamente rilevando la presenza della macchia e provvedendo subito a cospargere sull’asfalto lo speciale materiale assorbente. Redige quindi il rapporto, riportando quanto sopra; pochi minuti prima un altro motociclista aveva subito la medesima sorte. Non risulta che, prima della chiamata per i detti sinistri, alla Polizia locale sia pervenuta altra segnalazione della presenza della macchia d’olio sull’asfalto.

La lite giudiziaria

La proprietaria della moto propone azione giudiziaria chiedendo il risarcimento del danno patito dal mezzo meccanico; il Comune si costituisce respingendo ogni responsabilità ed eccependo il fatto illecito di un terzo. Interviene volontariamente anche il conducente proponendo in nome proprio domanda di risarcimento per le lesioni riportate nel sinistro.

Il Comune eccepisce il cumulo delle domande e l’incompetenza per valore del Giudice di Pace. Vengono sentiti i verbalizzanti, che hanno redatto il rapporto di Polizia locale.

La decisione

Il Giudice di Pace esamina la domanda dell’attrice e dell’intervenuto, sia sotto il profilo della azione ex art. 2043 c.c. (azione aquiliana di risarcimento del danno da fatto illecito) che sotto quello di cui all’art. 2051c.c.(danni da cose in custodia). Dopo avere accertato in concreto che il Comune era posto in grado di intervenire in luogo solo dopo la chiamata dell’infortunato, e che quindi non era riscontrabile un comportamento negligente né di carattere colpevolmente omissivo, e che l’uso indiscriminato da parte di un numero cospicuo di utenti non permetteva una vigilanza assidua ed estesa su tutto il territorio di competenza da parte del Comune, ha rigettato le domande di risarcimento, non riscontrando elementi di colpa a carico della P.A.

La giurisprudenza citata conforta il procedimento di qualificazione giuridica della domanda e l’indagine in concreto sull’estensione dell’uso della strada da parte della collettività.

(Altalex, 17 maggio 2006. Si ringrazia per la segnalazione il dott. Renato Amoroso)


 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MONZA
Sezione terza

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Monza, in persona del Giudice Dott. RENATO AMOROSO,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio rubricato al n. ***/06 promosso con atto di citazione notificato in data ****** da

------------- residente in (omissis)

ATTRICE

Contro

COMUNE DI ********, in persona del Sindaco pro-tempore (omissis) CONVENUTO

e con l’intervento di

*********************, residente in (omissis) INTERVENUTO

Sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni per la attrice e l’intervenuto

Piaccia all’Ill.mo sig. Giudice di Pace, accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di **** nella produzione dell’evento de quo, condannare lo stesso a pagare:

- alla sig. ****** la somma di €. 2.121,83.= per il danno materiale subito dal suo motoveicolo BMW k1100 tg. ***** o la somma diversa o minore ritenuta eque e di giustizia;

- al sig. *************** la somma di €. 1.467,00.=, di cui €. 590,60.= per invalidità temporanea di 20 gg. al 75%, €. 197,00.= per danno morale, €. 180,00.= per spese mediche e di cura, €. 500,00.= per abbigliamento rovinatosi nella caduta, o la somma diversa minore ritenuta equa e di giustizia;

entrambe le domande comprensive degli interessi di legge, e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Conclusioni per il Comune di *****:

Voglia L’ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza così giudicare:

in via preliminare

- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di **** nei confronti dell’attrice signora *****;

- dichiarare inammissibile l’intervento del signor ****** nei confronti del Comune di ***** ex art. 105 c.p.c. con conseguente estromissione dello stesso dal presente giudizio;

- dichiarare comunque la nullità dell’intervento del signor ************* nei confronti del Comune di ******** non essendosi instaurato il contraddittorio in ordine alle domande svolte dal signor ****** ai sensi dell’art. 101 c.p.c.

- nella denegata ipotesi in cui l’intervento del signor ****** dovesse essere ritenuto ammissibile, dichiarare l’incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace di ***** ex artt. 7 e 10 c.p.c., essendo competente il Tribunale di *****.

- nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla signora ***** e dal signor ***** nei confronti del Comune di ***** in quanto infondate in fatto e in diritto;

- dichiarare comunque inammissibili le domande formulate dal signor ******* nei confronti del Comune di ***** per difetto di contraddittorio;

- in ogni caso con condanna dell’attrice e dell’intervenuto alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al 12,5 % di diritti ed onorari per spese generali di studio ex art. 14 Tariffario Forense, nonché relativi oneri fiscali.

In via istruttoria

a) ci si oppone all’ammissione delle prove dedotte da controparte in quanto inammissibili perché irrilevanti, generici, contenenti giudizi e documentali;

b) si contesta il valore probatorio dei documenti prodotti dall’intervento e si insiste perché lo stesso venga dichiarato decaduto dall’introdurre in giudizi nuovi ed ulteriori mezzi probatori;

c) si chiede di essere ammessi a provare per interrogatorio formale e testi, senza inversione dell’onere probatorio ed ove occorra, le circostanze di cui alla narrativa in fatto ai punti 1- 2 - 3 - 4 -5 -6 - 7 - 8 - 9 - 10 da intendersi qui integralmente riprodotti e preceduti dalle parole "vero che"; si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati da parte avversa ed eventualmente ammessi;

d) si eccepisce sin d’ora la decadenza dell’attrice e dell’intervenuto in ordine ad eventuali nuove prove testimoniali e documentali che dovessero introdotte oltre il termine assegnato per la presente memoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra *****, in qualità di proprietaria della moto trg. *****, ha proposto azione ordinaria per il risarcimento del danno subito dal detto veicolo a seguito di sinistro stradale. Ha sostenuto che il detto veicolo, condotto dal marito sig. ***********, transitando sulla via ***** in *****, aveva subito danni a seguito della perdita di equilibrio conseguente alla presenza di una macchia d’olio sull’asfalto. Ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in forza della responsabilità del Comune di ****, reo di non aver provveduto alla manutenzione della strada comunale.

Il Comune si è costituito proponendo diverse eccezioni processuali e di merito; ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comune e il difetto di competenza per valore del Giudice di Pace. Ha inoltre argomentato nel merito della domanda, chiedendone il rigetto. Alla prima udienza ha proposto intervento volontario il sig. *********, conducente della moto, proponendo a nome proprio una domanda di risarcimento per i danni alla persona, riportati nel medesimo sinistro. Il Comune ha proposto eccezione in ordine alla ammissibilità dell’intervento. Il Giudice, ritenuto ammissibile l’intervento volontario, ha rigettato l’eccezione ed ha disposto in ordine ai mezzi istruttori. Esaurita l’istruttoria orale, con l’audizione dei verbalizzanti, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata assegnata in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto confermata l’ordinanza del Giudice, relativa alla ammissibilità dell’intervento volontario del *****; quest’ultimo ha proposto in via autonoma una propria domanda di risarcimento del danno alla persona, dipendente dal medesimo fatto dedotto in giudizio dall’attrice. Si tratta, pertanto, di una domanda non adesiva a quella principale, e che non deriva da una situazione di litisconsorzio necessario. E’ di tutta evidenza, infatti, che dall’evento potrebbero essere derivati soltanto danni alle cose e non alle persone. Trattandosi, quindi, di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non si applica il cumulo delle domande nei confronti del convenuto e non si produce una situazione di difetto di competenza per valore. Infatti le rispettive domande separatamente proposte dall’attrice e dell’intervenuto, rientrano nella ordinaria competenza per valore del Giudice adito.

Per decidere in ordine alla eccezione di legittimazione passiva del Comune, invece, occorre in primo luogo provvedere alla qualificazione della domanda attrice; quest’ultima non specifica nei propri atti la natura della responsabilità invocata a carico del Comune di *****. Dalla lettura degli atti e delle argomentazioni ivi esposte, sembra di dover concludere che l’attrice e l’intervenuto vogliano rimproverare al Comune la violazione dell’obbligo di manutenzione della strada. In tal caso si dovrebbe ritenere invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia. Diversamente occorrerebbe presumere che l’azione proposta sia un’ordinaria azione di danno, fondata sull’art. 2043 c.c. La giurisprudenza si è più volte occupata dell’argomento, con decisioni talvolta non univoche.

La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. è fondata sul rapporto di custodia con la cosa e sulla produzione di un evento dannoso che è il risultato eziologico della cosa custodita. La generale ipotesi di re­sponsabilità aquiliana prevista dall’ari. 2043 c.c. è, invece, fondata sulla condotta antigiuridica, dolosa o colposa, produttiva di danno, conseguente (nei casi de quo) alla omissione di manutenzione. La differenza fra le due ipotesi giuridiche risiede principalmente nell’onere della prova: nella fattispecie dell’art. 2051 c.c., il dan­neggiato dovrà provare solo il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova dell’esistenza di un fattore esterno - che potrà anche essere il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità (in tal senso, v. Cass. 4 febbraio 2004, n. 2062). Nel caso di specie l’attrice e l’intervenuto hanno sostenuto la negligenza del Comune nel non avere provveduto alla manutenzione della strada ed hanno altresì precisato la impossibilità per il conducente di evitare una situazione non prevedibile né facilmente riscontrabile. Sembra, perciò, che le domande siano state proposte fondandosi su entrambe le ipotesi di responsabilità sopra descritte. Ciò obbliga il Giudice ad esaminare i fatti sotto entrambi i punti di osservazione.

L’unica fonte di prova sottoposta all’esame del giudicante è il verbale redatto dalla Polizia locale di ****, integrato dall’esame testimoniale dei due verbalizzanti. E’ pacifico che sulla sede stradale sia stata riscontrata la presenza di una macchia d’olio, presumibilmente lasciata da un veicolo non identificato, transitato in precedenza sul medesimo tratto stradale. Dal complesso delle risultanze, costituite dalle deposizioni delle persone interessate e dai riscontri sui luoghi, si può presumere che il veicolo di proprietà dell’attrice, e condotto dall’intervenuto, sia scivolato transitando sulla detta macchia d’olio. Si tratta di una presunzione semplice, non smentita da altri elementi di giudizio, ancorchè non pienamente provata. Non si può nemmeno escludere, sempre in via presuntiva, che la moto possa avere perso il controllo nel tentativo di evitare la macchia riscontrata visivamente dal conducente.

L’escussione dei testi ha posto in evidenza che almeno due motociclisti, nell’arco di uno spazio di tempo assai ravvicinato, siano incorsi nel medesimo infortunio; non risulta, al contrario, che la Polizia locale sia stata avvisata della presenza della macchia d’olio prima del verificarsi dei fatti di cui è causa, o comunque in un tempo antecedente ad essi in misura significativa. In altre parole non è sostenibile la negligenza del Comune nel fatto di avere ricevuto un avviso di situazione pericolosa e di non essere intervenuto per un tempo irragionevolmente o negligentemente colpevole. La prova di una simile condotta omissiva e negligente avrebbe dovuta essere fornita dall’attrice, in forza del principio dell’onere della prova riconnesso all’ipotesi ex art. 2043 c.c. Se esaminata sotto detto profilo, quindi, la domanda deve essere rigettata per l’assenza della prova di una condotta colpevole, sia sotto il profilo della negligenza che sotto quello della condotta omissiva, in presenza di un tempestivo avviso di una situazione di pericolo

Ove, al contrario, si voglia esaminare la fattispecie sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., va valutata la prova orale sotto il punto di osservazione della prova liberatoria del custode. Tale prova liberatoria può essere fornita in modo diretto (attraverso la dimostrazione del caso fortuito accidentale), o in modo indiretto (ovvero dimostrando l’oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa cu­stodita).

Alla luce di questa seconda ipotesi, è agevole comprendere il fondamento della recente decisione di Cass. 19 luglio 2005 n.15224, la quale, aderendo all’indirizzo tradizionale e predominante della disciplina più severa, sanziona l’esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione per danni dovuti ad omessa od insufficiente manutenzione, o connessi al­l’utilizzo di beni la cui eccessiva estensione renda impossibile l’osser­vanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sulla cosa custodita. Ne discende che il fatto che distingue le varie ipotesi concrete, ai fini dell’individuazione del regime ap­plicabile in materia, è rappresentato dal requisito della eccessiva estensione del bene, alla quale si aggiunge l’uso indiscriminato o meno da parte della collettività dei veicoli.

Così individuata la responsabilità della P.A., è rimessa al giudice di merito la valutazione in concreto circa l’effettiva possibilità di controllo, in base alla più o meno vasta estensione del bene. Pertanto, in forza dell’elaborazione giurisprudenziale più sistematica, l’utente danneggiato in conseguenza dell’utilizzo di beni di proprietà pubblica potrebbe giovarsi della presunzione di responsabili­tà, per i danni da cose in custodia, quando i beni, per le loro ridotte dimensioni o per la loro destinazione all’uso di un ridotto numero di persone, permettano in concreto l’esercizio di un effettivo potere di controllo in ordine all’insorgenza di rischi di pregiudizio per la collettività. Tale regime troverebbe comunque un temperamento nel principio in forza del quale ognuno deve comunque agire con prudenza e porre in essere ogni atto utile ad avvedersi della situazione di pericolo e di evitare il danno.

Pur ammettendo la applicabilità della norma di cui all’art. 2051 C.C., come si legge nella motivazione delle sentenze della Suprema Corte n.12219/03 e 11446/03 si tratterà, caso per caso, di riscontrare nelle specifiche situazioni delle strade la ricorrenza dei principi affermati “… in relazione alla loro estensione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti, oltre che … distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alle pertinenze dell’autostrada” per le quali “…l’uso generalizzato e l’estensione della stessa costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode”, da quelle “…provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio”, per le quali “…dovrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità".

Applicando alla fattispecie concreta tutte le suddette elaborazioni, si deve concludere che nel caso specifico ricorrano gli elementi del caso fortuito o del caso riconducibile al fatto di un terzo, rimasto ignoto. La macchia d’olio, infatti, per quanto è dato conoscere dal rapporto, non può che essere stata lasciata da un altro veicolo transitato sul medesimo tratto stradale. Il fatto colpevole, pertanto, che costituisce l’antecedente logico e fattuale dell’evento lesivo, non è riconducibile a colpa del Comune ma al fatto di un terzo; ciò è sufficiente ad escludere la responsabilità della P.A. Trattandosi, infine, di un tratto di strada accessibile all’intera collettività e quindi ad un numero assai vasto e imprecisato di soggetti, tutti ugualmente legittimati a farne uso, non può essere invocata la violazione degli obblighi di custodia. Le domande di risarcimento proposte dall’attrice e dall’intervenuto vanno quindi rigettate. Il thema decidendum controverso e la astratta proponibilità della domanda giustificano la compensazione integrale delle spese processuali

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte dall’attrice e dall’intervenuto. Compensa interamente le spese processuali.

Monza, 03.05.2006.

Il Giudice di Pace
Dott. Renato Amoroso


© asaps.it
Giovedì, 18 Maggio 2006
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