Un motociclista, transitando lungo una via di una
città di media grandezza, perde il controllo del veicolo a causa della presenza
di una macchia d’olio sull’asfalto. Il conducente subisce leggere lesioni e la
moto riporta graffi ed ammaccature. Il motociclista chiama la Polizia locale,
che interviene prontamente rilevando la presenza della macchia e provvedendo
subito a cospargere sull’asfalto lo speciale materiale assorbente. Redige
quindi il rapporto, riportando quanto sopra; pochi minuti prima un altro motociclista
aveva subito la medesima sorte. Non risulta che, prima della chiamata per i
detti sinistri, alla Polizia locale sia pervenuta altra segnalazione della
presenza della macchia d’olio sull’asfalto. La lite giudiziaria La proprietaria della moto propone azione
giudiziaria chiedendo il risarcimento del danno patito dal mezzo meccanico; il
Comune si costituisce respingendo ogni responsabilità ed eccependo il fatto
illecito di un terzo. Interviene volontariamente anche il conducente proponendo
in nome proprio domanda di risarcimento per le lesioni riportate nel sinistro. Il Comune eccepisce il cumulo delle domande e
l’incompetenza per valore del Giudice di Pace. Vengono sentiti i verbalizzanti,
che hanno redatto il rapporto di Polizia locale. La decisione Il Giudice di Pace esamina la domanda dell’attrice
e dell’intervenuto, sia sotto il profilo della azione ex art. 2043 c.c. (azione
aquiliana di risarcimento del danno da fatto illecito) che sotto quello di cui
all’art. 2051c.c.(danni da cose in custodia). Dopo avere accertato in concreto
che il Comune era posto in grado di intervenire in luogo solo dopo la chiamata
dell’infortunato, e che quindi non era riscontrabile un comportamento
negligente né di carattere colpevolmente omissivo, e che l’uso indiscriminato
da parte di un numero cospicuo di utenti non permetteva una vigilanza assidua
ed estesa su tutto il territorio di competenza da parte del Comune, ha
rigettato le domande di risarcimento, non riscontrando elementi di colpa a
carico della P.A. La giurisprudenza citata conforta il procedimento
di qualificazione giuridica della domanda e l’indagine in concreto
sull’estensione dell’uso della strada da parte della collettività. (Altalex, 17 maggio 2006. Si ringrazia per la segnalazione il dott. Renato Amoroso)
REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice di Pace di Monza, in
persona del Giudice Dott. RENATO AMOROSO, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio rubricato al n. ***/06 promosso con
atto di citazione notificato in data ****** da ------------- residente in (omissis) ATTRICE Contro COMUNE DI ********, in persona del Sindaco
pro-tempore (omissis) CONVENUTO e con l’intervento di *********************, residente in (omissis)
INTERVENUTO Sulle seguenti conclusioni: Conclusioni per la attrice e l’intervenuto Piaccia all’Ill.mo sig. Giudice di Pace, accertata
e dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di **** nella produzione
dell’evento de quo, condannare lo stesso a pagare: - alla sig. ****** la somma di €. 2.121,83.= per il
danno materiale subito dal suo motoveicolo BMW k1100 tg. ***** o la somma
diversa o minore ritenuta eque e di giustizia; - al sig. *************** la somma di €.
1.467,00.=, di cui €. 590,60.= per invalidità temporanea di 20 gg. al 75%, €.
197,00.= per danno morale, €. 180,00.= per spese mediche e di cura, €. 500,00.=
per abbigliamento rovinatosi nella caduta, o la somma diversa minore ritenuta
equa e di giustizia; entrambe le domande comprensive degli interessi di
legge, e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Conclusioni per il Comune di *****: Voglia L’ill.mo Giudice, respinta ogni contraria
istanza così giudicare: in via preliminare - dichiarare la carenza di legittimazione passiva
del Comune di **** nei confronti dell’attrice signora *****; - dichiarare inammissibile l’intervento del signor
****** nei confronti del Comune di ***** ex art. 105 c.p.c. con conseguente
estromissione dello stesso dal presente giudizio; - dichiarare comunque la nullità dell’intervento
del signor ************* nei confronti del Comune di ******** non essendosi
instaurato il contraddittorio in ordine alle domande svolte dal signor ******
ai sensi dell’art. 101 c.p.c. - nella denegata ipotesi in cui l’intervento del
signor ****** dovesse essere ritenuto ammissibile, dichiarare l’incompetenza
per materia e per valore del Giudice di Pace di ***** ex artt. 7 e 10 c.p.c.,
essendo competente il Tribunale di *****. - nel merito, rigettare tutte le domande formulate
dalla signora ***** e dal signor ***** nei confronti del Comune di ***** in
quanto infondate in fatto e in diritto; - dichiarare comunque inammissibili le domande
formulate dal signor ******* nei confronti del Comune di ***** per difetto di
contraddittorio; - in ogni caso con condanna dell’attrice e
dell’intervenuto alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente
giudizio, oltre al 12,5 % di diritti ed onorari per spese generali di studio ex
art. 14 Tariffario Forense, nonché relativi oneri fiscali. In via istruttoria a) ci si oppone all’ammissione delle prove dedotte
da controparte in quanto inammissibili perché irrilevanti, generici, contenenti
giudizi e documentali; b) si contesta il valore probatorio dei documenti
prodotti dall’intervento e si insiste perché lo stesso venga dichiarato
decaduto dall’introdurre in giudizi nuovi ed ulteriori mezzi probatori; c) si chiede di essere ammessi a provare per
interrogatorio formale e testi, senza inversione dell’onere probatorio ed ove
occorra, le circostanze di cui alla narrativa in fatto ai punti 1- 2 - 3 - 4 -5
-6 - 7 - 8 - 9 - 10 da intendersi qui integralmente riprodotti e preceduti
dalle parole "vero che"; si chiede di essere ammessi a prova
contraria sui capitoli di prova articolati da parte avversa ed eventualmente
ammessi; d) si eccepisce sin d’ora la decadenza dell’attrice
e dell’intervenuto in ordine ad eventuali nuove prove testimoniali e
documentali che dovessero introdotte oltre il termine assegnato per la presente
memoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra *****, in qualità di proprietaria della
moto trg. *****, ha proposto azione ordinaria per il risarcimento del danno
subito dal detto veicolo a seguito di sinistro stradale. Ha sostenuto che il
detto veicolo, condotto dal marito sig. ***********, transitando sulla via
***** in *****, aveva subito danni a seguito della perdita di equilibrio conseguente
alla presenza di una macchia d’olio sull’asfalto. Ha chiesto il risarcimento
dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in forza della responsabilità del
Comune di ****, reo di non aver provveduto alla manutenzione della strada
comunale. Il Comune si è costituito proponendo diverse
eccezioni processuali e di merito; ha eccepito il difetto di legittimazione
passiva del Comune e il difetto di competenza per valore del Giudice di Pace.
Ha inoltre argomentato nel merito della domanda, chiedendone il rigetto. Alla
prima udienza ha proposto intervento volontario il sig. *********, conducente
della moto, proponendo a nome proprio una domanda di risarcimento per i danni
alla persona, riportati nel medesimo sinistro. Il Comune ha proposto eccezione
in ordine alla ammissibilità dell’intervento. Il Giudice, ritenuto ammissibile
l’intervento volontario, ha rigettato l’eccezione ed ha disposto in ordine ai
mezzi istruttori. Esaurita l’istruttoria orale, con l’audizione dei
verbalizzanti, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è
stata assegnata in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto confermata l’ordinanza del Giudice,
relativa alla ammissibilità dell’intervento volontario del *****; quest’ultimo
ha proposto in via autonoma una propria domanda di risarcimento del danno alla
persona, dipendente dal medesimo fatto dedotto in giudizio dall’attrice. Si
tratta, pertanto, di una domanda non adesiva a quella principale, e che non
deriva da una situazione di litisconsorzio necessario. E’ di tutta evidenza,
infatti, che dall’evento potrebbero essere derivati soltanto danni alle cose e
non alle persone. Trattandosi, quindi, di una ipotesi di litisconsorzio
facoltativo, non si applica il cumulo delle domande nei confronti del convenuto
e non si produce una situazione di difetto di competenza per valore. Infatti le
rispettive domande separatamente proposte dall’attrice e dell’intervenuto,
rientrano nella ordinaria competenza per valore del Giudice adito. Per decidere in ordine alla eccezione di
legittimazione passiva del Comune, invece, occorre in primo luogo provvedere
alla qualificazione della domanda attrice; quest’ultima non specifica nei
propri atti la natura della responsabilità invocata a carico del Comune di
*****. Dalla lettura degli atti e delle argomentazioni ivi esposte, sembra di
dover concludere che l’attrice e l’intervenuto vogliano rimproverare al Comune
la violazione dell’obbligo di manutenzione della strada. In tal caso si
dovrebbe ritenere invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in
custodia. Diversamente occorrerebbe presumere che l’azione proposta sia
un’ordinaria azione di danno, fondata sull’art. 2043 c.c. La giurisprudenza si
è più volte occupata dell’argomento, con decisioni talvolta non univoche. La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. è fondata
sul rapporto di custodia con la cosa e sulla produzione di un evento dannoso
che è il risultato eziologico della cosa custodita. La generale ipotesi di responsabilità
aquiliana prevista dall’ari. 2043 c.c. è, invece, fondata sulla condotta
antigiuridica, dolosa o colposa, produttiva di danno, conseguente (nei casi de
quo) alla omissione di manutenzione. La differenza fra le due ipotesi
giuridiche risiede principalmente nell’onere della prova: nella fattispecie
dell’art. 2051 c.c., il danneggiato dovrà provare solo il nesso di causalità
tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode, per andare esente da
responsabilità, dovrà fornire la prova dell’esistenza di un fattore esterno -
che potrà anche essere il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato - che
presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e
dell’eccezionalità (in tal senso, v. Cass. 4 febbraio 2004, n. 2062). Nel caso
di specie l’attrice e l’intervenuto hanno sostenuto la negligenza del Comune
nel non avere provveduto alla manutenzione della strada ed hanno altresì
precisato la impossibilità per il conducente di evitare una situazione non
prevedibile né facilmente riscontrabile. Sembra, perciò, che le domande siano
state proposte fondandosi su entrambe le ipotesi di responsabilità sopra
descritte. Ciò obbliga il Giudice ad esaminare i fatti sotto entrambi i punti
di osservazione. L’unica fonte di prova sottoposta all’esame del
giudicante è il verbale redatto dalla Polizia locale di ****, integrato
dall’esame testimoniale dei due verbalizzanti. E’ pacifico che sulla sede
stradale sia stata riscontrata la presenza di una macchia d’olio,
presumibilmente lasciata da un veicolo non identificato, transitato in
precedenza sul medesimo tratto stradale. Dal complesso delle risultanze,
costituite dalle deposizioni delle persone interessate e dai riscontri sui
luoghi, si può presumere che il veicolo di proprietà dell’attrice, e condotto
dall’intervenuto, sia scivolato transitando sulla detta macchia d’olio. Si
tratta di una presunzione semplice, non smentita da altri elementi di giudizio,
ancorchè non pienamente provata. Non si può nemmeno escludere, sempre in via
presuntiva, che la moto possa avere perso il controllo nel tentativo di evitare
la macchia riscontrata visivamente dal conducente. L’escussione dei testi ha posto in evidenza che
almeno due motociclisti, nell’arco di uno spazio di tempo assai ravvicinato,
siano incorsi nel medesimo infortunio; non risulta, al contrario, che la Polizia
locale sia stata avvisata della presenza della macchia d’olio prima del
verificarsi dei fatti di cui è causa, o comunque in un tempo antecedente ad
essi in misura significativa. In altre parole non è sostenibile la negligenza
del Comune nel fatto di avere ricevuto un avviso di situazione pericolosa e di
non essere intervenuto per un tempo irragionevolmente o negligentemente
colpevole. La prova di una simile condotta omissiva e negligente avrebbe dovuta
essere fornita dall’attrice, in forza del principio dell’onere della prova
riconnesso all’ipotesi ex art. 2043 c.c. Se esaminata sotto detto profilo,
quindi, la domanda deve essere rigettata per l’assenza della prova di una
condotta colpevole, sia sotto il profilo della negligenza che sotto quello
della condotta omissiva, in presenza di un tempestivo avviso di una situazione
di pericolo Ove, al contrario, si voglia esaminare la
fattispecie sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., va valutata la prova orale
sotto il punto di osservazione della prova liberatoria del custode. Tale prova
liberatoria può essere fornita in modo diretto (attraverso la dimostrazione del
caso fortuito accidentale), o in modo indiretto (ovvero dimostrando l’oggettiva
impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa custodita). Alla luce di questa seconda ipotesi, è agevole
comprendere il fondamento della recente decisione di Cass. 19 luglio 2005
n.15224, la quale, aderendo all’indirizzo tradizionale e predominante della
disciplina più severa, sanziona l’esclusione della responsabilità della
pubblica amministrazione per danni dovuti ad omessa od insufficiente
manutenzione, o connessi all’utilizzo di beni la cui eccessiva estensione
renda impossibile l’osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza
sulla cosa custodita. Ne discende che il fatto che distingue le varie ipotesi
concrete, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia, è
rappresentato dal requisito della eccessiva estensione del bene, alla quale si
aggiunge l’uso indiscriminato o meno da parte della collettività dei veicoli. Così individuata la responsabilità della P.A., è
rimessa al giudice di merito la valutazione in concreto circa l’effettiva
possibilità di controllo, in base alla più o meno vasta estensione del bene.
Pertanto, in forza dell’elaborazione giurisprudenziale più sistematica,
l’utente danneggiato in conseguenza dell’utilizzo di beni di proprietà pubblica
potrebbe giovarsi della presunzione di responsabilità, per i danni da cose in
custodia, quando i beni, per le loro ridotte dimensioni o per la loro
destinazione all’uso di un ridotto numero di persone, permettano in concreto
l’esercizio di un effettivo potere di controllo in ordine all’insorgenza di
rischi di pregiudizio per la collettività. Tale regime troverebbe comunque un
temperamento nel principio in forza del quale ognuno deve comunque agire con
prudenza e porre in essere ogni atto utile ad avvedersi della situazione di
pericolo e di evitare il danno. Pur ammettendo la applicabilità della norma di cui
all’art. 2051 C.C., come si legge nella motivazione delle sentenze della
Suprema Corte n.12219/03 e 11446/03 si tratterà, caso per caso, di riscontrare
nelle specifiche situazioni delle strade la ricorrenza dei principi affermati
“… in relazione alla loro estensione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza
che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta
appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della
generalità degli utenti, oltre che … distinguere le situazioni di pericolo
immanentemente connesse alla struttura ed alle pertinenze dell’autostrada” per
le quali “…l’uso generalizzato e l’estensione della stessa costituiscono dati
in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della
responsabilità del custode”, da quelle “…provocate dagli stessi utenti ovvero
da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della
cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del
loro patrimonio”, per le quali “…dovrà configurarsi il caso fortuito tutte le
volte che l’evento dannoso presenti i caratteri dell’imprevedibilità e della
inevitabilità". Applicando alla fattispecie concreta tutte le
suddette elaborazioni, si deve concludere che nel caso specifico ricorrano gli
elementi del caso fortuito o del caso riconducibile al fatto di un terzo,
rimasto ignoto. La macchia d’olio, infatti, per quanto è dato conoscere dal
rapporto, non può che essere stata lasciata da un altro veicolo transitato sul
medesimo tratto stradale. Il fatto colpevole, pertanto, che costituisce
l’antecedente logico e fattuale dell’evento lesivo, non è riconducibile a colpa
del Comune ma al fatto di un terzo; ciò è sufficiente ad escludere la
responsabilità della P.A. Trattandosi, infine, di un tratto di strada
accessibile all’intera collettività e quindi ad un numero assai vasto e
imprecisato di soggetti, tutti ugualmente legittimati a farne uso, non può
essere invocata la violazione degli obblighi di custodia. Le domande di
risarcimento proposte dall’attrice e dall’intervenuto vanno quindi rigettate.
Il thema decidendum controverso e la astratta proponibilità della domanda
giustificano la compensazione integrale delle spese processuali P.Q.M. Il Giudice di Pace di Monza,
definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte dall’attrice e
dall’intervenuto. Compensa interamente le spese processuali. Monza, 03.05.2006. Il Giudice di Pace |
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