Giurisprudenza di merito Falso in scrittura privata: falsità del contratto assicurativo e del relativo contrassegno - Concorso nel reato di falso - Esclusione del delitto di ricettazione costituendo quest’ultimo una fattispecie residuale implicante la estraneità del soggetto attivo del reato al delitto presupposto – Configurabilità del delitto di falso in scrittura privata ex art. 485 cp - Esclusione del reato di frode nell’assicurazione di cui all’art. 642 cp presupponendo questa un valido contratto di assicurazione tra le parti ed il fine di ottenere un indennizzo non dovuto. *** ( omissis) Alle luce di tali risultanze processuali sussiste, ad avviso del Giudicante, la prova del reato contestato a carico del C.. In punto di diritto si osserva che il delitto di cui all’art. 485 c.p. sanziona la condotta di chi, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (dolo specifico), forma in tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera e ne faccia uso. Il reato richiede, dunque, per la sua consumazione e punibilità l’uso della scrittura privata nel senso che questa, oltre ad uscire dalla sfera privata del soggetto, deve produrre effetti giuridici verso terzi. La nozione di scrittura privata non è definita nè dalla legge civile nè da quella penale e va pertanto desunta dalla sua funzione specifica, ovverosia quella di fissare in un documento redatto senza l’assistenza di un pubblico ufficiale qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica. Con riguardo al contratto di assicurazione per la responsabilità civile ed al relativo contrassegno, è pacifica interpretazione giurisprudenziale che essi costituiscano atti di natura strettamente privatistica. Pertanto, l’attestazione da parte dell’assicuratore di dati non veritieri nel certificato di assicurazione, integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità previsto dall’art. 481 c.p., mentre la contraffazione o l’alterazione dello stesso documento correttamente va inquadrata nel delitto di falsità in scrittura privata di cui all’art.485 c.p. (Cass. pen. sez. Unite sentenza 11/05/2002 n. 18056; Cass. pen. sez. V° sentenza n. 2576 del 26/05/2004). Viceversa, nell’ipotesi di formazione di un contratto assicurativo falso non sembra configurabile il reato di frode nell’assicurazione di cui all’art .642 c.p. che, come ritenuto dalla Suprema Corte di legittimità, presuppone l’esistenza di un valido contratto di assicurazione tra le parti (cfr. Cass. pen., sez.V° 30/08/2004 n. 356555), nel caso di specie mancante ab origine, mirando la norma a sanzionare i falsi contro la società assicuratrice finalizzati ad ottenere un indennizzo non dovuto. Diversamente, la condotta di chi usa una polizza per R.C.A. e tagliando falsi è finalizzata a sottrarsi alle sanzioni di cui all’art.32 della Legge 1990/69. Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio raccolto, non può dubitarsi della sussistenza del reato contestato sotto il profilo materiale e psicologico ascrivibile al C.. Correttamente va ritenuto sussistente il delitto di cui all’art. 485 c.p. e non già il delitto di ricettazione che richiede per la sua configurabilità l’acquisto o la ricezione di cose di provenienza delittuosa al fine di trarne profitto. Nel caso di specie, la circostanza che l’imputato ha fornito al materiale falsificatore del documento il proprio nominativo, i dati personali e quelli inerenti al veicolo necessari per la compilazione e la formazione dell’atto destinato ad essere utilizzato nella circolazione stradale (da cui l’interesse diretto), rende evidente la sussistenza del concorso del C. nel reato di falso, anche tenuto conto del tenore letterale dell’art. 648 c.p. che precisa espressamente "..Fuori dei casi di concorso nel reato..", con ciò dimostrando che la norma trova applicazione laddove non si configurino ipotesi di compartecipazione in altre diverse fattispecie criminose. Quanto alla responsabilità dell’imputato, il possesso dei documenti contraffatti relativi all’assicurazione obbligatoria da parte dell’odierno imputato che lo stesso ha contribuito a formare ed il loro utilizzo quali documenti a corredo del veicolo nella sua disponibilità, sono elementi che suffragano pienamente l’ipotesi accusatoria. Il C. è stato infatti fermato alla guida del veicolo sul quale era esposto il contrassegno e la polizza falsi che esibiva all’atto del controllo. Inoltre i documenti risultavano intestati a sè stesso con la conseguenza che nessun dubbio può esservi in relazione al personale e diretto interesse al loro utilizzo che d’altro canto non ha contestato. Quanto alla falsità dei documenti, le risultanze processuali hanno confermato univocamente la circostanza. In particolare, è emersa dagli atti processuali l’assenza di qualunque copertura assicurativa del veicolo, la falsità del codice numerico e l’assenza di contratti stipulati dal C. con la società assicuratrice. Gli elementi sopra evidenziati convincono altresì della sussistenza del reato sotto il profilo psicologico, non potendosi dubitare della consapevolezza del falso e della volontà di farne uso. Le prove raccolte fondate su atti e dichiarazioni provenienti da soggetti della cui credibilità non vi è motivo di dubitare trattandosi di operanti di P.G. che hanno deposto su attività doverosa del proprio ufficio, appaiono convergenti ed univoche e non consentono alcuna ricostruzione alternativa, non essendo smentite da elementi di diverso tenore. Quanto alla pena, l’imputato appare meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche attesa l’assenza di precedenti a carico. Valutati i criteri direttivi offerti dall’art. 133 c.p., stimasi pertanto equo irrogare la pena di mesi quattro di reclusione (p. b. mesi sei di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena di mesi quattro di reclusione). Segue per legge il pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena presumendosi positivamente che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati attesa l’incensuratezza. La accertata falsità dei documenti in sequestro va dichiarata in sentenza giusta il disposto dell’art. 537 c.p.p. Ne consegue, altresì, la confisca obbligatoria trattandosi di cose che di per sè costituiscono reato, attesa la falsità. Nulla in merito all’autovettura in sequestro trattandosi di sequestro amministrativo. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno della costituita parte civile come da nota allegata all’esito delle conclusioni, ritiene il Giudicante che la domanda va accolta avendo la costituita società subito un danno economicamente valutabile derivato dalla condotta criminosa del condannato che circolava alla guida del veicolo ricavandone un evidente profitto utilizzando una polizza assicurativa falsa. La liquidazione del danno è rimessa peraltro all’apprezzamento del giudice civile competente, non sussistendo elementi sufficienti per determinarlo in questa sede tenuto conto della possibile configurabilità di un danno anche di natura non patrimoniale che i nuovi orientamenti giurisprudenziali tendono a riconoscere alle persone giuridiche. L’imputato va infine condannato al ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo per l’ingresso nel procedimento penale. Può assegnarsi alla parte civile una provvisionale come da dispositivo nei limiti in cui si è ritenuta raggiunta la prova. P.Q.M. Letti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara l’imputato colpevole del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre spese processuali. Letto l’art.163 c.p. concede il beneficio della sospensione condizionale della pena. Letti gli artt.240 c.p. e 537 c.p.p. dichiara la falsità dei documenti in sequestro e ne ordina la confisca. Letti gli artt.538 e ss. c.p.p. condanna l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonchè al ristoro delle spese di costituzione e rappresentanza che si liquidano in complessivi EURO 1.000, oltre IVA e CPA come per legge. Assegna alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 100,00. Nola, 20/03/2006 Il Giudice | |
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