AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI
DELEGATI (DSD)
Prot. n. 8011/DSD Roma, 26 aprile 2006
OGGETTO: Sportello Telematico dell’Automobilista.
Formalità di radiazione. D.Lgs. del 26 febbraio 2006 n. 149, disposizioni
correttive e integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. Nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006 è stato pubblicato l’allegato
Decreto Legislativo n. 149 del 23/2/2006 (1), ai cui lavori preparatori ACI ha
partecipato in veste di consulente esperto in materia, con il quale sono state
apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 209/2003 (2), che disciplina l’attività
di smaltimento dei veicoli da avviare alla demolizione. Tali
modifiche, sono state necessarie per uniformare alcune disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 209/2003 (2) alla Direttiva CE 2000/53. Si
evidenziano le principali novità che saranno operative a partire dal 27 aprile
2006, data di entrata in vigore del nuovo testo di legge.
ABOLIZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI
RITIRARE IL VEICOLO SU AREA PRIVATA
Il c. 2
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2006 (1) ha modificato l’art. 103 del Codice
della Strada (3) abrogando la previsione che consentiva alla parte interessata
di richiedere al PRA la formalità di cessazione della circolazione dei veicoli
non avviati alla demolizione. Sono quindi
ora espressamente previste esclusivamente le formalità di radiazione per
demolizione e definitiva esportazione. Ne consegue
che, dal 27/4/2006, non è più prevista neppure la formalità di radiazione per
ritiro su area privata (eccezion fatta per le formalità ripresentate perché
respinte in data antecedente al 27/4/2006). Peraltro, al
fine di sapere con certezza se tale impossibilità debba essere considerata non
superabile neppure in casi particolari e, comunque, per poter disciplinare in
via definitiva la specifica fattispecie, questa Direzione sta predisponendo
apposito quesito. Ovviamente
dalla citata data del 27/04/2006 non dovranno essere più inviate le
dichiarazioni sostitutive attestanti il ritiro del veicolo su area privata alle
Province e per conoscenza alle Prefetture/UTG. Rimangono
invariate le disposizioni per i veicoli d’epoca, di interesse storico e
collezionistico, o destinati ai musei che, come noto, sono soggetti alla
specifica disciplina dell’art. 60 C.d.S (4). Come sempre, per i veicoli di
interesse storico e collezionistico andrà prodotta l’iscrizione in uno dei
registri di cui all’art. 60 C.d.S (4).
FORMALITÀ DI RADIAZIONE PER
DEFINITIVA ESPORTAZIONE ALL’ESTERO
Ai sensi
dell’art. 103 C.d.S. (3) l’intestatario del veicolo o l’avente titolo può
continuare a presentare la formalità di radiazione per definitiva esportazione
all’estero.
FORMALITÀ DI RADIAZIONE DI VEICOLI
AVVIATI ALLA DEMOLIZIONE
Il D.Lgs. n.
149/2006 (1) ha introdotto alcune modifiche anche per quanto riguarda le
procedure connesse alla demolizione e alla radiazione al PRA del veicolo da
parte del centro di raccolta o del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell’automercato. Il c. 2
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003 (2), modificato dal D.Lgs. n. 149/2006 (1),
prevede che, "un veicolo è classificato fuori uso con la consegna a un
centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente, o tramite soggetto
autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso, oppure con la consegna al
concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa
costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione,
rilascia il relativo certificato di rottamazione". Il c. 1
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2003 (2), modificato dal D. Lgs. n. 149/2006 (1),
prevede che il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore a
un centro di raccolta o, nel caso in cui il detentore intende cedere tale
veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al
gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato per la
successiva consegna (entro 30 giorni) ad un centro di raccolta (inteso come
impianto di trattamento autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 Decreto
Ronchi), qualora detto concessionario o gestore intenda accettare la consegna. Al momento
della consegna del veicolo il concessionario o il gestore della succursale
della casa costruttrice o dell’automercato rilascerà al detentore il
certificato di rottamazione emesso in nome e per conto del centro di raccolta,
nel quale è indicato l’impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA. Come
prescritto dall’art. 3, comma 8, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del
concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o
dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo,
tranne i costi documentati di cancellazione dal PRA e quelli relativi al
trasporto del veicolo. È stato
modificato il termine per la richiesta al PRA della formalità di radiazione da
parte dei suddetti soggetti, che non è più di tre giorni ma di 30 giorni
(naturali e consecutivi) dalla data di consegna del veicolo e di contestuale
emissione del certificato di rottamazione. II D.Lgs. n.
149/2006 (1) ha previsto, inoltre, che alla formalità di radiazione per
demolizione debba essere allegata copia del certificato di rottamazione (che
dovrà essere conforme ai requisiti indicati nell’allegato IV del citato
Decreto) il cui originale è stato consegnato al detentore del veicolo. Il rilascio
del certificato di rottamazione (di fatto la distruzione del mezzo verrà
effettuata successivamente) libera il detentore del veicolo fuori uso da
responsabilità penali, civili o amministrative connesse alla proprietà e alla
corretta gestione del veicolo. Poiché in
tale certificato sono contenuti gli elementi identificativi dell’impresa che
rilascia il certificato di rottamazione, i dati relativi alla consegna e alla
presa in carico del veicolo, nonché quelli identificativi del veicolo e del
soggetto detentore, viene meno la necessità di allegare alla formalità la copia
della pagina del registro di presa in carico relativa al veicolo mentre è
obbligatorio allegare la copia del certificato di rottamazione. Infine, a
mero titolo informativo, si fa presente che il nuovo Decreto Legislativo in
materia di autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di trattamento
rilasciate ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. n. 22/1997, prevede che queste
contengano l’espresso riferimento agli obblighi previsti dall’art. 6 comma 2
D.Lgs. n. 209/2003 (2).
Si resta a
disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere richiesto, per gli
aspetti giuridico-normativi, alla dr.ssa Carrera, Dirigente dell’Ufficio
Normativa e Contratti o, in sua assenza, alla dr.ssa Benci, funzionario esperto
della tematica, mentre per gli aspetti di natura procedurale ed organizzativa
occorre far riferimento al dr. Brandi, Dirigente dell’Unità di Gestione dei
Servizi PRA o, in sua assenza, al dr. Cappelli, contattabili ai consueti numeri
telefonici.
Si coglie
l’occasione per inviare i migliori saluti.
IL DIRETTORE
CENTRALE Fabio
Califano
__________
(1) Vedasi "la motorizzazione 2006" pag.
2006/142. (2) Vedasi "la motorizzazione 2003" pag.
2003/427 o "codice della strada" pag. 103.00.05 o "i veicoli:
profili amministrativi" pag. 2003.06/05. (3) Vedasi "codice della strada" pag. 103.00.00
o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/50. (4) Vedasi "codice della strada" pag. 060.00.00
o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/12.
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