PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006 (G.U. n. 87 del 13.4.2006) Coordinamento delle
iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso
e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali,
ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di
incidenti con presenza di sostanze pericolose. Visto l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, in cui è previsto che secondo le direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio
nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di
coordinamento operativo in materia di protezione civile; Premesso: che le esigenze di spostamento sul territorio nazionale hanno
determinato un incremento del numero di persone che si avvalgono dei mezzi
ferroviari, marittimi ed aerei e che altrettanto elevato è il traffico
veicolare sulle strade per il trasporto di persone e merci; Tenuto conto: che, in occasione di incidenti di questo tipo, l’intervento delle
diverse strutture operative preposte al soccorso, seppur tempestivo ed
organizzato, perde di efficacia e di efficienza in assenza di un’adeguata
attività di coordinamento complessivo delle operazioni; Considerato: che un’organica strategia di intervento deve prevedere un progetto
di coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane e
finanziarie, pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli dei soggetti
competenti all’attuazione degli interventi di soccorso ed assistenza; che si rende indispensabile fornire alle componenti e alle
strutture operative della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, adeguate indicazioni affinché si raggiunga il
necessario coordinamento operativo nella gestione di emergenze connesse ad
incidenti; Tutto quanto sopra premesso e considerato; Emana la seguente
direttiva: Al fine di conseguire uniformità di indirizzo e di azione, il Capo
del Dipartimento della protezione civile vorrà fornire alle diverse componenti
e strutture operative, le indicazioni necessarie a garantire il coordinamento
operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in
mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di
sostanze pericolose. In particolare provvederà a:
Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle
indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per
quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle proprie
procedure, sulla base delle predette indicazioni, si attiverà per definire le
modalità ritenute più idonee per il conseguimento delle finalità di cui alla
presente direttiva. Roma, 6 aprile 2006 |
|||||||
|
© asaps.it |