Gli allegati
A e B relativi al trasporto di merci pericolo in regime ADR sono articolati
in 9 parti di cui l’allegato A è costituito dalle parti da
1 a 7, mentre l’allegato B dalle parti 8 e 9.
All’interno di ogni parte, il numero della parte è incorporato
nei numeri dei capitoli, sezioni e sottosezioni (esistono anche i punti):
esempio 1.1.3.6.2 ‡ di cui
1. PARTE
1. CAPITOLO
3. SEZIONE
6. SOTTOSEZIONE
2 PUNTO
L’allegato A, oltre ad elencare una serie di precisazioni, indica
le forme di esenzione relative al trasporto di merci pericolose, con particolare
riferimento alle
• esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto
• esenzioni relative alle quantità trasportate per unità
di trasporto
Per quanto riguarda la natura dell’operazione di trasporto le disposizioni
dell’ADR non si applicano:
a. ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste
merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al
loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive
a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita
del contenuto nelle normali condizioni di trasporto (le merci pericolose
in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate
per la vendita al dettaglio);
b. ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati nell’ADR
e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti
di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad
impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;
c. ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività
principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni
civili, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità
non superiore a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità
massime specificate alla parte 1, capitolo 1, sezione 3 e sottosezione
6 - ADR (1.1.3.6); inoltre devono essere adottati provvedimenti atti ad
impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto
(si precisa che queste condizioni non si applicano alla classe 7 materiali
radioattivi). I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento
o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;
d. ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo,
in particolare per i veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati
o in avaria e contenenti merci pericolose;
e. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere
l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie
ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;
f. ai fini dell’ADR i seguenti materiali radioattivi non sono inclusi
nella classe 7:
• i materiali radioattivi che fanno parte integrante dei mezzi di
trasporto;
• i materiali radioattivi movimentati all’interno di uno stabilimento
nel quale siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza e
dove la movimentazione non coinvolge strade o ferrovie pubbliche;
• i materiali radioattivi impiantati o incorporati in una persona
o animale vivo a scopo diagnostico o terapeutico;
• i materiali radioattivi contenuti in generi di consumo che hanno
ricevuto una approvazione dalle autorità competenti, a seguito
della loro vendita al consumatore finale;
• le materie naturali e i minerali contenenti radionuclidi presenti
in natura per i quali non è prevista una lavorazione per l’uso
di questi radionuclidi, a condizione che l’attività specifica
del materiale non sia superiore a 10 volte il valori specificati al 2.2.7.7.2
Per quanto riguarda le esenzioni relative al trasporto di gas, le disposizioni
dell’ADR non si applicano al trasporto:
a. dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo effettuante una
operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il
funzionamento dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi);
b. dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati.
La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il
contatto elettrico deve essere interrotto;
c. dei gas dei gruppi A (asfissiante) e O (comburente) la cui pressione
nel recipiente o nella cisterna, ad una temperatura di 15° C, non
superi 200 kPa (2 bar) e che siano interamente gassosi durante il trasporto.
Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per
esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature;
d. dei gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento
dei veicoli (per esempio gli estintori o i pneumatici gonfiati, anche
come parti di ricambio o come carico);
e. dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e
necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante
il trasporto (sistemi di raffreddamento, vivai, riscaldatori, ecc.), come
pure i recipienti di ricarica di tali equipaggiamenti e i recipienti da
restituire, vuoti non ripuliti, trasportati nella stessa unità
di trasporto;
f. dei serbatoi a pressione fissi, vuoti non ripuliti, che sono
trasportati, a condizione che siano chiusi ermeticamente;
g. dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande.
Per quanto riguarda le esenzioni relative al trasporto dei carburanti
liquidi, le esenzioni dell’ADR non si applicano al trasporto:
a. del carburante contenuto nei serbatoi di un veicolo effettuante
una operazione di trasporto e che serve per la sua propulsione o per il
funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti.
Il carburante può essere trasportato in serbatoi fissi per carburante,
direttamente collegati al motore e/o all’equipaggiamento ausiliario
del veicolo, che siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari,
o può essere trasportato in recipienti portatili per carburante
(come le taniche).
La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1500 litri
per unità di trasporto e la capacità di un serbatoio fissato
ad un rimorchio non deve superare 500 litri. Un massimo di 60 litri per
unità di trasporto può essere trasportato in recipienti
portatili. Queste restrizioni non si applicano ai veicoli di emergenza;
b. del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o di altri
mezzi di trasporto (esempio i battelli) che sono trasportati come carico,
quando sia destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei
loro equipaggiamenti. La valvola situata tra il motore o l’equipaggiamento
e il serbatoio del carburante deve essere chiusa durante il trasporto,
salvo se sia indispensabile all’equipaggiamento per rimanere operativo.
Se del caso, i veicoli o gli altri mezzi di trasporto devono essere caricati
in posizione verticale e fissati in modo da prevenire la loro caduta.
Ulteriormente esistono una serie di esenzioni relative a disposizioni
speciali o alle merci pericolose imballate in quantità limitate;
infatti al capitolo 3.3 esiste una lunga serie di disposizioni speciali
che esentano parzialmente o totalmente il trasporto di specifiche merci
pericolose dalle disposizioni dell’ADR.
L’esenzione si applica quando la disposizione speciale è indicata
nella colonna (6) della tabella A (lista delle merci pericolose) del capitolo
3.2 per le merci pericolose della rubrica in questione.
Semplificando, si precisa che è stata stilata una serie di codici
che rappresentano la tipologia di esenzione e la sua causa, esempio:
CODICE "37" : Questa materia non è sottoposta
alle disposizioni dell’ADR quando è rivestita;
CODICE "48" : Questa materia non è ammessa al
trasporto quando contiene più del 20% di acido cianidrico;
CODICE "60" : Questa materia non è ammessa al
trasporto se la concentrazione è superiore al 72%
CODICE "119" : Le macchine frigorifere comprendono le
macchine o altri apparecchi progettati espressamente per conservare a
bassa temperatura, in un compartimento interno, gli alimenti o altri prodotti,
nonché i condizionatori d’aria.
Le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono
Sottoposti alle disposizioni dell’ADR se contengono meno di 12 kg
di un gas
della classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri di
ammoniaca
in soluzione (N° ONU 2672).
CODICE "145" : Le bevande alcoliche, del gruppo di imballaggio
III, non sono sottoposte alle disposizioni dell’ADR se trasportate
in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.
Si precisa che alcune merci pericolose imballate in quantità limitate
possono essere oggetto di esenzione, a condizione che siano soddisfatte
le condizioni del capitolo 3.4 (questo capitolo prescrive una serie di
condizioni a cui ci si deve attenere per rientrare nei limiti delle esenzioni
e con una apposita tabella di riferimento vengono indicati con una serie
di codici riportanti l’iniziale "LQ" i limiti per imballaggi
combinati e per imballaggi sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile
o estensibile).
Inoltre i sovrimballaggi contenenti colli (conformi al 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5)
devono recare una etichettatura (prescrizione al 3.4.4. lettera "c")
per ogni merce pericolosa che è contenuta nel sovrimballaggio,
a meno che siano visibili le etichette corrispondenti a tutte le merci
pericolose contenute nel sovrimballaggio.
Per quanto riguarda gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi i GIR
e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3,
4.1, 5.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR qualora
siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali
pericoli.
I pericolo sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate
per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.
ESENZIONI RELATIVE ALLE QUANTITA’ TRASPORTATE PER UNITA’
DI TRASPORTO
Il capitolo 1.1.3.6 della normativa ADR elenca, con una apposita tabella
(1.1.3.6.3), una serie di prescrizioni che comportano una parziale limitazione
al trasporto di merci pericolose.
Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate
alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna
(15) della tabella A (lista delle merci pericolose) del capitolo 3.2.
Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate
alla categoria di trasporto "0" sono ugualmente assegnati alla
categoria di trasporto "0".
Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate
ad una categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati
alla categoria di trasporto "4".
Quando una quantità di merci pericolose a bordo di una unità
di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3)
della predetta tabella 1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando
le merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto sono della
stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci
pericolose a bordo dell’unità di trasporto appartengono a
più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella
stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti
disposizioni :
a. Capitolo 5.3
b. Sezione 5.4.3
c. Capitolo 7.2 salvo V5, V7 e V8 del 7.2.4
d. CV1 del 7.5.11
e. Parte 8 salvo 8.1.2.1 (a) e (c); da 8.1.4.2 a 8.1.4.5; 8.2.3;
8.3.4; capitolo 8.4; S1(3) e (6); S2(1); S4; da S14 a S21 del capitolo
8.5
f. Parte 9
NOTA: Per l’operatore è opportuno procurarsi il Decreto
2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana del testo consolidato
della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell’Accordo
europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20
giugno 2003) al fine di verificare tutte le singole disposizioni per materia
che prescrivono determinati limiti e obbligatorietà.
PRECISAZIONE: Quando le merci pericolose trasportate nell’unità
di trasporto appartengono alla stessa categoria, la quantità massima
totale per unità di trasporto è indicata nella colonna (3)
della seguente tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR.
Categoria
di trasporto
(1)
|
Materie
od oggetti
Gruppi
di imballaggio o codice/gruppo di classificazione o
N°
ONU
(2)
|
Quantità
massima totale per unità di trasporto
(3)
|
0
|
Classe
1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e n° ONU 0190
Classe
3: N° ONU 3343
Classe
4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I
Classe
4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813,
2965, 2968,
2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372
Classe
6.1: N° ONU 1051, 1613, 1614, 3294
Classe
6.2: N° ONU 2814, 2900 (gruppi di rischio 3 e 4)
Classe
7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333
Classe
9: N° ONU 2315, 3151, 3152 come pure gli apparecchi
contenenti
tali materie o loro miscele
oltre
che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie
comprese in questa categoria di trasporto
|
0
in
questo caso non esiste un limite di esenzione
|
1
|
Materie
e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi
nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle
classi:
Classe
1: da 1.1B a 1.2Ja, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da
Classe
2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC
aerosol:
gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC
Classe
4.1 N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240
Classe
5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120
|
20
moltiplicare
per "50"
|
2
|
Materie
e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi
nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti
delle classi:
Classe
1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N
Classe
2: gruppo F
aerosol:
gruppo F
Classe
4.1: N° ONU da 3225 a 3230
Classe
5.2: N° ONU da 3105 a 3110
Classe
6.1: materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III
Classe
6.2: N° ONU 2814, 2900 (gruppo di rischio 2)
Classe
9: N° ONU 3245
|
333
moltiplicare
per "3"
|
3
|
Materie
e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi
nella categoria di trasporto 0,2 o 4 come pure le materie e oggetti
delle classi:
Classe
2: gruppi A e O
aerosol:
gruppi A e O
Classe
8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028
Classe
9: N° ONU 2990, 3072
|
1000
Moltiplicare
per "1"
|
4
|
Classe
1: 1.4S
Classe
4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623
Classe
4.2: N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III
Classe
7: N° ONU da 2908 a 2911
Classe
9: N° ONU 3268
oltre
che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci
pericolose,
salvo
quelle comprese nella categoria di trasporto 0
|
illimitata
|
Nella tabella
di cui sopra, per "quantità massima totale per unità
di trasporto", si intende:
• per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe
1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
• per le materie solide, i gas liquefatti, i gas refrigerati e i
gas disciolti, la massa netta in kg;
• per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale
del recipiente (vedere la definizione in 1.2.1) in litri.
Nota "a" : Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332,
0482, 1005 1 1017, la quantità massima totale per unità
di trasporto è di 50 kg.
PRECISAZIONE: Quando merci pericolose appartenenti a categorie
di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di
trasporto, la somma
• della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto
1 deve essere moltiplicata per "50",
• della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto
1 citati nella nota "a" della tabella riferita al 1.1.3.6.3
deve essere moltiplicata per "20",
• della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto
2 moltiplicata per "3",e
• della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto
3,
non deve superare 1000 (è stato fissato come numero virtuale
di riferimento).
Un esempio pratico potrà chiarire meglio il concetto.
Viene fermato per un controllo della polizia Stradale un autocarro che
trasporta le seguenti merci pericolose e l’operatore deve valutare
se è in presenza di una esenzione parziale riguardante l’ADR.
• Bario kg. 70
• Acido bromoacetico lt. 80
• Cherosene lt. 300
• Benzene lt. 50
Classificando i prodotti secondo l’ADR e usando l’apposita tabella
di comparazione otteniamo i seguenti dati identificativi:
UN 1400 BARIO 4.3, W2, II (il coefficiente moltiplicatore è
"3")
UN 1938 ACIDO BROMOACETICO, 8, C3, II (il coefficiente moltiplicatore
è "3")
UN 1223 CHEROSENE, 3, F1, III (il coefficiente moltiplicatore è
"1")
UN 1114 BENZENE, 3, F1, II (il coefficiente moltiplicatore è
"3")
VERIFICA
DEL CALCOLO DI ESENZIONE ADR DI CUI 1.1.3.6
materia |
Kg
o lt trasportati
|
coefficiente
da moltiplicare
ai
kg o lt
|
numero
virtuale di trasporto (kg o lt)
|
Bario
|
70
|
3
|
210
|
Acido
bromoacetico
|
80
|
3
|
240
|
Cherosene
|
300
|
1
|
300
|
Benzene
|
50
|
3
|
150
|
|
|
|
Totale
900
|
Il totale
ottenuto (900) è inferiore al limite massimo virtuale indicato
in 1000, pertanto il trasporto è in esenzione parziale dal regime
ADR; mentre se il limite veniva superato dovevano applicarsi tutte le
disposizioni e le prescrizioni per chi effettua un trasporto di merci
pericolose non in esenzione di cui al 1.1.3.6 dell’ADR.
PRESCRIZIONI: il calcolo sopra riportato che non supera il limite
1000 obbliga il conducente del veicolo che trasporta il predetto carico
in colli osservare le disposizioni relative a:
• documento di trasporto
• un estintore minimo di 2 kg
• dispositivo di illuminazione portatile non a fiamma (ADR 8.3.4)
• etichettatura dei colli conforme all’ADR
La violazione di una delle predette prescrizioni è riconducibile
all’articolo 168 del Codice della Strada.
VIOLAZIONE
|
NORMA
|
SANZIONE
|
AUTORITA’
COMPETENTE
|
Trasporto
di merci pericolose in esenzione ADR 1.3.3.6 con documento di trasporto
mancante o non correttamente compilato
|
Art.
168/9° bis
Codice
della Strada
|
Euro
343,00
Punti
2
|
Prefetto
|
Trasporto
di merci pericolose in esenzione ADR 1.3.3.6 con veicolo non dotato
di un estintore di almeno
2 kg
di capacità
|
Art.
168/9°
Codice
della Strada
|
Euro
343,00
Punti
10
Sospensione
patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi
|
Prefetto
|
Violava
il divieto di entrare nel veicolo con lampada a fiamma
|
Art.
168/9° ter
Codice
della Strada
|
Euro
138,00
|
Prefetto
|
Circolava
alla guida del predetto veicolo che trasportava merci pericolose
in colli sprovvisti di etichette di riconoscimento
|
Art.
168/9°
Codice
della Strada
|
Euro
343,00
Punti
10
Sospensione
patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi
|
Prefetto
|
OSSERVAZIONI:
oltre alle predette disposizioni per il carico che circola in esenzione
parziale, ovvero non superando i limiti di cui alla tabella 1.1.3.6.3
dell’ADR, è sempre obbligatorio attenersi ad una serie di
prescrizioni (copia di eventuali accordi in deroga, sorveglianza dei veicoli
quando si superano i limiti quantitativi previsti (ADR 8.5), divieto di
carico misto (ADR 7.5.2), divieto di scarico in presenza di elementi che
potrebbero comprometterne la sicurezza (ADR 7.5.1), divieto di fumare
(ADR 7.5.9), ecc.)
*Ispettore
Capo della Polizia Stradale
|