(Asaps) - Roma - Questa volta incassano un
punto gli agenti nell’applicazione delle regole della strada.
Infatti diventa piu’ difficile contestare le multe: basta, infatti,
il ’gesto’ del vigile per rendere valida una contravvenzione. La ’’segnalazione
manuale’’ dell’agente, avverte la Corte di Cassazione, supplisce al verbale
generico che ’’non chiarisce in quale direzione’’ l’automobilista procedeva, in
violazione del Codice della strada. Applicando questo principio, la Prima
sezione civile ha respinto il ricorso di un motociclista della capitale,
Stefano M., multato due volte attraverso due verbali nei quali gli veniva
’’contestata la prosecuzione della marcia nonostante tale manovra fosse stata
vietata dalla segnalazione manuale dell’agente preposto al servizio di
pedana’’. Secondo le agenzie, in entrambi i verbali, in sostanza, non si
specificava la strada nella quale era stata commessa l’infrazione al Cds, ma ci
si limitava a fare notare che il divieto era stato espresso con il solo ’gesto’
del vigile di turno. Una tesi che al motociclista non era servita per
farsi annullare la multa dal Giudice di pace di Roma, maggio 2002. La difesa di
Stefano M. ha fatto ricorso sino in Cassazione, facendo notare che la
’’assoluta genericita’ della motivazione del provvedimento’’, che ’’non
specificava la strada verso cui era diretto con il suo ciclomotore’’,
comportava ’’una violazione del diritto di difesa, non potendo lo stesso
controdedurre quanto affermato dal vigile’’. La Cassazione (sentenza 11502) ha
respinto il ricorso di Stefano M., facendo notare che ’’il giudice di pace ha
accertato che aveva proseguito la marcia nonostante il divieto impostogli dalla
segnalazione manuale dell’agente, implicitamente ritenendo irrilevante la
circostanza che non risultasse dal verbale in quale direzione egli stesse
procedendo a ciò del tutto correttamente’’ dal momento che, evidenziano ancora
gli ’ermellini’ della Cassazione, ’’dal verbale risultava che Stefano M. aveva
tenuto un comportamento vietato, proseguendo la marcia nonostante il divieto in
tal senso impostogli dall’agente preposto alla direzione del traffico’’. Il
’gesto’ del vigile, hanno sancito in defintiva i supremi giudici di piazza
Cavour, basta di per se’ per dimostrare ’’l’illiceita’ della condotta del ricorrente’’,
rendendo del tutto ’’irrilevante verificare in quale direzione egli stesse
andando’’. Quindi occhio al gesto dell’agente. (Asaps)
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