(Asaps) - Roma - Questa volta incassano un punto gli agenti nell’applicazione delle
regole della strada. Infatti diventa
piu’ difficile contestare le multe: basta, infatti, il ’gesto’ del vigile per
rendere valida una contravvenzione. La ’’segnalazione manuale’’ dell’agente,
avverte la Corte di Cassazione, supplisce al verbale generico che ’’non
chiarisce in quale direzione’’ l’automobilista procedeva, in violazione del
Codice della strada. Applicando questo principio, la Prima sezione civile ha
respinto il ricorso di un motociclista della capitale, Stefano M., multato due
volte attraverso due verbali nei quali gli veniva ’’contestata la prosecuzione
della marcia nonostante tale manovra fosse stata vietata dalla segnalazione
manuale dell’agente preposto al servizio di pedana’’. Secondo le agenzie, in
entrambi i verbali, in sostanza, non si specificava la strada nella quale era
stata commessa l’infrazione al Cds, ma ci si limitava a fare notare che il
divieto era stato espresso con il solo ’gesto’ del vigile di turno. Una tesi
che al motociclista non era servita per farsi annullare la multa dal Giudice di
pace di Roma, maggio 2002. La difesa di Stefano M. ha fatto ricorso sino in
Cassazione, facendo notare che la ’’assoluta genericita’ della motivazione del
provvedimento’’, che ’’non specificava la strada verso cui era diretto con il
suo ciclomotore’’, comportava ’’una violazione del diritto di difesa, non
potendo lo stesso controdedurre quanto affermato dal vigile’’. La Cassazione
(sentenza 11502) ha respinto il ricorso di Stefano M., facendo notare che ’’il
giudice di pace ha accertato che aveva proseguito la marcia nonostante il
divieto impostogli dalla segnalazione manuale dell’agente, implicitamente
ritenendo irrilevante la circostanza che non risultasse dal verbale in quale
direzione egli stesse procedendo a ciò del tutto correttamente’’ dal momento
che, evidenziano ancora gli ’ermellini’ della Cassazione, ’’dal verbale
risultava che Stefano M. aveva tenuto un comportamento vietato, proseguendo la
marcia nonostante il divieto in tal senso impostogli dall’agente preposto alla
direzione del traffico’’. Il ’gesto’ del vigile, hanno sancito in defintiva i
supremi giudici di piazza Cavour, basta di per se’ per dimostrare
’’l’illiceita’ della condotta del ricorrente’’, rendendo del tutto ’’irrilevante
verificare in quale direzione egli stesse andando’’. Quindi occhio al gesto
dell’agente. (Asaps) |
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