Nell’ambito
dell’attività di controllo sull’autotrasporto internazionale si è avuto modo di
rilevare il mancato rispetto della disciplina relativa all’utilizzazione di
veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada,
recepita dall’art. 84 del Codice della strada ed in particolare dal
Decreto del Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie in data
16 febbraio 1994, n. 213 . Si
ritiene, pertanto, opportuno riassumere le disposizioni dettate dalla normativa
in questione.
L’istituto
della "locazione senza conducente" è definito dall’art. 84 del Codice
della Strada , il quale, al comma 1, stabilisce che un veicolo si intende
adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettiva,
si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest’ultimo, il veicolo stesso.
In
ambito internazionale, la locazione di veicoli senza conducente è ammessa
soltanto per i trasporti fra Stati membri dell’Unione Europea e della CEMT,
secondo quanto previsto dalle specifiche normative e più precisamente:
Per
i trasporti effettuati in base agli Accordi bilaterali, non è mai ammesso
l’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente. Si
ritiene altresì opportuno precisare che la locazione di veicoli senza
conducente va nettamente distinta dall’ipotesi di utilizzo di complessi
veicolari formati da veicoli accoppiati e immatricolati in Stati diversi
(aggancio misto). Ciò
in quanto l’utilizzazione di un veicolo noleggiato ha quale presupposto la
stipulazione di un contratto di durata predeterminata, mentre l’aggancio misto,
laddove consentito, è correlato allo svolgimento di un determinato trasporto
internazionale.
In
ambedue le fattispecie sopradelineate la disciplina dettata al riguardo è del
tutto analoga. Innanzitutto
l’utilizzazione di un veicolo senza conducente è ammessa previa stipulazione di
un contratto di locazione, il quale deve contenere i seguenti elementi:
Il
veicolo locato deve essere utilizzato alle seguenti condizioni:
La
prova del rispetto delle condizioni sopraelencate è fornita dai seguenti
documenti, che debbono trovarsi a bordo del veicolo:
Qualora
il conducente non sia titolare dell’impresa che ha stipulato il contratto di
locazione dovrà trovarsi a bordo:
Nel
caso di locazione di veicoli per i trasporti effettuati fra Stati membri
dell’Unione Europea, i documenti di cui sopra potranno essere esibiti in ogni
lingua di ciascun Paese. Al
contrario, nel caso di locazione di veicoli per i trasporti in ambito CEMT, i
documenti di cui trattasi - compresi quelli relativi al conducente - dovranno
essere accompagnati nell’esibizione al momento del controllo da una traduzione
ufficiale in una delle tre lingue della CEMT (inglese, francese o tedesco),
come espressamente previsto dal paragrafo 452 del citato manuale. Inoltre,
la documentazione stessa può essere sostituita da documenti equivalenti,
rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro, con allegata la
relativa traduzione.
Ferma
restando l’attività di verifica sulla documentazione relativa al veicolo, al
conducente ed ai titoli autorizzativi (licenza comunitaria, autorizzazione CEMT
etc.), si ritiene opportuno soffermarsi sugli aspetti correlati al noleggio. In
linea generale, trova applicazione l’art. 46 della legge 298/74 ogniqualvolta
non venga esibita la documentazione di controllo relativa alla legittimazione
del possesso del veicolo a titolo di noleggio. Si
dove, poi, osservare che nelle relazioni di traffico CEMT le lingue ufficiali
sono esclusivamente quelle previste (inglese, francese e tedesco); invero, le
autorizzazioni rilasciate da tale organismo sono redatte esclusivamente in due
delle suddette lingue (inglese e francese). Non
è, pertanto, ammessa l’esibizione del contratto di noleggio - e degli altri
documenti dei quali si è sopra discorso - in una redazione che non sia
riferibile ad una delle tre predette lingue. Conseguentemente, troverà, anche
in tale circostanza, applicazione l’art. 46 della legge 298/74 ; ad esempio, un
contratto di noleggio in lingua originale rumena senza la prescritta
traduzione, non può essere considerato un contratto. Sotto
un diverso profilo, si evidenzia che sia le disposizioni comunitarie che quelle
CEMT, individuano con precisione gli elementi del contratto di noleggio che,
pertanto, devono essere considerati quali "elementi essenziali" del
contratto stesso. Di
conseguenza, la mancanza anche di uno di tali elementi determina la radicale
nullità del negozio giuridico (inesistenza). All’atto del controllo troverà
dunque anche in questo caso applicazione l’art. 46 più volte citato. Si
prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare. |
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