Con la pubblicazione del Regolamento CE n° 561/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2006 sono state introdotte
peculiari modifiche ai Regolamenti CEE n° 3821/85 e CE n° 2135, nonché è stato
abrogato il Regolamento CEE n° 3820/85 del Consiglio relativo ai tempi di guida
e di riposo dei conducenti.
L’ingresso nel campo normativo di questo nuovo regolamento
permette di migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti a cui si
applica, nonché la sicurezza stradale in generale; infatti prevede specifiche
disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per
un periodo di due settimane consecutive.
Entrando nei contenuti del Regolamento CE n° 561/2006
osserviamo l’introduzione di nuove definizioni di cui:
Periodo di riposo giornaliero regolare: ogni tempo di riposo
ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare
può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore
senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni;
Periodo di riposo giornaliero ridotto: ogni tempo di riposo
ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
Periodo di riposo settimanale regolare: ogni tempo di riposo di almeno
45 ore;
Periodo di riposo settimanale ridotto: ogni tempo di riposo inferiore a
45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo
8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
Multipresenza: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida
compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di
riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del
veicolo almeno due conducenti.
Per la prima ora di multipresenza
la presenza del secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è
obbligatoria.
Per quanto riguarda l’articolazione dei tempi di guida, di
pausa e di riposo, sono state disposte le seguenti prescrizioni delle quali
riassumiamo le più importanti:
- il
periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore;
- il
periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di due volte
nell’arco della settimana;
- il
periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui
alla direttiva 2002/15/CE;
- il
periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di 2 settimane
consecutive non deve superare 90
ore;
- dopo
un periodo di guida di 4 ore e
mezza, il conducente osserva una interruzione di almeno 45 minuti
consecutivi, a meno che non inizia un periodo di riposo;
- questa
interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da una
interruzione di almeno 30 minuti:
le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da
assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al punto precedente;
(Attualmente l’articolo 7 del Regolamento
CEE 3820/85 dispone che dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il
conducente deve osservare una
interruzione di almeno 45 minuti,
a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere
sostituita da interruzioni di almeno 15
minuti ciascuna, intercalate nel
periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo (in modo da assicurare
l’osservanza dei 45 minuti totali di interruzione).
- i
conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero
nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo
giornaliero o settimanale.
Se la parte di periodo di riposo
giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore
ma inferiore a 11, tale periodo di
riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
Nel corso di due settimane
consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale
regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di
riposo settimanale ridotto di almeno 24
ore (la riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente
preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in
questione)
- in
caso di multipresenza i conducenti devono avere effettuato un nuovo
periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30
ore dal termine del periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Una particolare deroga ripresa dall’abrogato Regolamento
CEE n° 3820/85 è quella prevista dall’articolo 12 che recita: “A condizione di
non compromette la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta
appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli 6 e 9
nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo
o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione
dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel
registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi
nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato”.
Inoltre, il Regolamento CE n° 561/2006 attribuisce una
determinata responsabilità alle imprese di trasporto in quanto sono
responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche
qualora le l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato
membro o di un paese terzo.
NOTA: Il Regolamento CE n°
561/2006, per quanto riguarda tutta la normativa relativa ai tempi di guida e
di riposo, entra il vigore l’11 Aprile
2007.
* Ispettore Superiore della Polizia
Stradale
|