Il Tar della Lombardia ribadisce il
principio: nessuna decurtazione e revisione in pendenza di ricorso con
la sentenza n. 1188 depositata il 12 maggio 2006.
L’avvenuta
proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di pace avverso il verbale di
contestazione o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi
giurisdizionali o amministrativi privando la "contestazione" della
necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al
perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all’eventuale
revisione della patente.
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Sezione III
Sentenza 12 maggio 2006, n. 1188
Considerato in fatto che:
con il ricorso in epigrafe il ricorrente esponeva che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti gli aveva notificato in data 16 settembre 2004
il provvedimento di revisione della patente di guida categ. B n. XXXXXXX,
contenente l’invito a sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto;
il provvedimento risultava emanato in applicazione dell’art. 126-bis del Codice
della strada, a seguito dell’esaurimento del punteggio di 20 punti, come da
comunicazione in data 7 settembre 2004 dell’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida;
l’esaurimento del punteggio costituiva a sua volta la conseguenza delle
sanzioni accessorie della perdita dei punti derivante dai verbali n. 150850111
e n. 150850219 di contestazione per infrazioni al Codice della strada, elevati
a carico dell’esponente in data 29 maggio 2004 dal Nucleo radiomobile dei
Carabinieri di Milano;
il ricorrente ha censurato il provvedimento di revisione della patente per
violazione dell’art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992 e per carenza dei presupposti,
sostenendo di aver presentato opposizione al Giudice di pace di Milano avverso
i verbali di contestazione, il che avrebbe dovuto impedire all’organo che ha
accertato la violazione di comunicare all’anagrafe nazionale la decurtazione
del punteggio, trattandosi di misura che può essere disposta soltanto quando la
contestazione risulti definita;
l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio;
con ordinanza n. 2683 del 4 novembre 2004 è stata accolta la domanda di
sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
con memoria depositata in data 28 ottobre 2005, il ricorrente ha precisato che,
con dispositivo di sentenza in data 4 luglio 2005, il Giudice di pace di
Milano, in accoglimento del ricorso proposto avverso il verbale n. 150850111,
ha annullato il verbale medesimo che prevedeva la decurtazione di dieci punti
dal punteggio complessivo;
all’udienza, dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato spedito in
decisione.
Ritenuto
in diritto che:
l’art. 126-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che la
violazione che comporti la decurtazione del punteggio sulla patente di guida
deve essere comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
"entro trenta giorni dalla definizione della contestazione
effettuata";
in base alla stessa norma, la contestazione si intende definita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi;
i due verbali di contestazione per infrazioni che comportano la decurtazione
del punteggio sono stati entrambi impugnati dall’interessato avanti il Giudice
di pace di Milano e i relativi procedimenti erano ancora pendenti quando venne
effettuata la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
ne consegue che al momento dell’adozione del provvedimento di revisione della
patente di guida, la pendenza dei procedimenti giurisdizionali instaurati dal
ricorrente avverso le sanzioni a suo carico impediva di ritenere definite le
contestazioni di cui trattasi;
il che determina l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti
normativamente richiesti per l’adozione del provvedimento di revisione della
patente;
la giurisprudenza in materia ha già precisato che l’avvenuta proposizione del
ricorso dinanzi al Giudice di pace avverso il verbale di contestazione (cfr.
TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n. 3753) o anche la sola
pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o
amministrativi (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n. 1126), privando la
"contestazione" della necessaria definitività, costituiscono
circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del
punteggio, e quindi anche all’eventuale revisione della patente;
risulta pertanto evidente l’illegittimità del provvedimento oggetto di
impugnazione, ai sensi dell’art. 126-bis, secondo comma, del Codice della
strada, avendo parte ricorrente ritualmente proposto ricorsi innanzi al Giudice
di Pace avverso i verbali con i quali gli furono sottratti n. 20 punti dal
punteggio relativo alla patente di guida posseduta;
il ricorso quindi è fondato in tutti i suoi profili e deve essere accolto, con
le conseguenti annullamento dell’atto impugnato;
le spese, come di regola, seguono la soccombenza, nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.
4521/04 così dispone:
- accoglie
il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento con esso
impugnato;
- condanna
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento in favore del
ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida
complessivamente in Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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