Con l’emanazione del cosiddetto Testo unico delle
assicurazioni private, avvenuta attraverso il DLG n. 209/2005, il Governo ha
dato luogo ad un profondo riassetto della disciplina del settore assicurativo,
non limitandosi a riordinare l’articolata e spesso disomogenea normativa
preesistente, ma introducendo significative innovazioni. Fra queste, riveste
certamente un rilievo primario la disciplina dell’assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (RC
auto), già oggetto di disciplina speciale con la legge n. 990/1969 e successive
modifiche; si tratta, infatti, di modello contrattuale che per diffusione e
rilevanza sociale non può non richiedere un esame approfondito, in attesa di
verificare se gli aspetti innovativi del decreto contribuiscano a risolvere i
problemi applicativi emersi in questi anni e già oggetto di attenzioni - pur se
frammentarie- da parte del legislatore. {foto3c} Il contratto di assicurazione rc auto: ambito applicativo,
forma, contenuto Ricalcando la previsione di cui all’art. 1 della legge n.
990/1969, il nuovo testo normativo dispone l’obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli a motore senza guida
di rotaie circolanti su strade pubbliche (art. 122 DLG n. 209/2005); è
contenuta una previsione di esclusione di talune categorie di veicoli da
individuare con apposito decreto ministeriale su proposta dell’ISVAP. Rispetto
al testo previgente vengono tuttavia introdotte due significative innovazioni.
Viene anzitutto previsto l’obbligo di assicurazione - accanto alle ipotesi soggettive
ed oggettive di cui all’art. 2054 CC - anche per i veicoli oggetto di
locazione finanziaria, con espresso richiamo all’art. 91 capoverso CDS ove
è prevista la responsabilità solidale del conducente e del locatario. Il terzo
comma contiene poi un’importante innovazione in tema di circolazione contro
la volontà del proprietario del veicolo (o degli altri soggetti
equiparati). La legge n. 990/1969 prevedeva infatti anche in tali casi
l’operatività dell’assicurazione nei confronti di terzi o di soggetti
trasportati contro la loro volontà, salva la rivalsa dell’assicuratore nei
confronti del conducente; il nuovo testo dispone invece che l’assicurazione
cessi di avere efficacia nel momento in cui il titolare del veicolo presenti
denunzia all’autorità di pubblica sicurezza, con possibilità, per il
danneggiato, di ricorrere al Fondo di Garanzia per le vittime della strada cui
l’art. 283 lettera d) del decreto attribuisce operatività anche per l’ipotesi
di circolazione domino prohibente. Peraltro, lo stesso terzo comma prevede che
nel caso di denunzia la cessazione del rischio assicurativo determini l’obbligo
della compagnia, in deroga a quanto previsto dall’art. 1896 CC, di restituire i
ratei di premio relativi al periodo residuo al netto di imposte e contributi di
legge. Le restanti disposizioni generali sull’ambito applicativo del contratto,
contenute dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 990/1969, e relative ai natanti,
alle gare e competizioni sportive ed ai veicoli immatricolati in stati esteri,
sono state sostanzialmente trasfuse nel nuovo testo. Quanto alla forma del
contratto di assicurazione, e premesso che in merito a tale tipo
contrattuale la disciplina codicistica prevede in via generale ch’esso debba
essere provato per iscritto, va ricordato che a tale riguardo l’art. 127 del
decreto riafferma la previsione di cui all’art. 7 legge n. 990/1969 con
riferimento al valore probatorio del certificato di assicurazione, che
viene rilasciato dall’impresa assicuratrice e contiene l’indicazione della
durata della copertura vincolando l’impresa erga omnes per tale periodo di
tempo. Come già nell’art. 7 della legge n. 990/1969, dal certificato vien
tenuto distinto il contrassegno, rilasciato dall’impresa e destinato -
senza alcuno specifico valore di prova - all’esposizione sul veicolo entro
cinque giorni dal pagamento del premio o della rata. Il successivo art. 128,
poi, dispone quanto al contenuto minimo della copertura assicurativa che
questo sia fissato con apposito decreto del Ministro delle attività produttive
su proposta dell’ISVAP, aggiornabile in base alla variazione degli indici ISTAT
e nel rispetto dei minimi di massimale stabiliti dalle disposizioni
dell’ordinamento comunitario. Gli artt. 130 e 131 hanno ad oggetto l’esercizio
dell’attività assicurativa. Il primo indica i requisiti delle imprese
autorizzate a contrarre assicurazione, il secondo, di maggior rilievo pratico,
contribuisce a creare una maggiore trasparenza dei servizi assicurativi - con
particolare riferimento all’ammontare dei premi - innovando ulteriormente la
previsione di cui all’art. 12 bis della legge n. 990/1969, introdotto dall’art.
1 della legge n. 57/2001. Quest’ultima disposizione, introdotta al fine di
arrestare la pratica di differenziazione delle tariffe a seconda della regione
di appartenenza (ed il conseguente ricorso alla stipula di polizze presso le
regioni più convenienti, previa strumentale immatricolazione del veicolo),
prevedeva che i premi praticati agli assicurati nella classe di merito massimo
fossero uniformi sull’intero territorio nazionale. L’art. 131 dispone invece
che le imprese assicuratrici mettano a disposizione del pubblico nei punti
vendita ed a mezzo internet la nota informativa e le condizioni di contratto
praticate nel territorio nazionale, che fungano da termini di
riferimento per la stesura di preventivi personalizzati. Per contro, ed a
tutela dei comportamenti fraudolenti a danno delle compagnie di assicurazione,
l’art. 135 prevede l’istituzione presso l’ISVAP di una banca dati dei
sinistri relativi a tutti i veicoli a motore immatricolati in Italia. Tale
ultimo strumento, frutto della consapevolezza circa il progressivo ricorso a
truffe ai danni di assicurazione mediante la predisposizione ad arte di
sinistri stradali in realtà mai verificatisi, e peraltro già previsto dalla
legge n. 137/2000, dovrebbe spiegare i suoi effetti consentendo
l’individuazione di nominativi o veicoli ricorrenti nella casistica di sinistri
sul territorio dello Stato, sui quali svolgere accertamenti più approfonditi. I soggetti risarcibili Sul punto, l’art. 129 riproduce pressoché integralmente il
contenuto dell’art. 4 legge n. 990/1969, disponendo che non debba essere
considerato terzo, come tale beneficiario dei diritti derivanti dal
contratto, il solo conducente del veicolo assicurato. Limitatamente ai danni
a cose, poi, non sono considerati terzi e vengono quindi esclusi dalla garanzia:
• i soggetti la cui responsabilità deve essere coperta
dall’assicurazione secondo la previsione dell’art. 122, comma 1; • il coniuge non legalmente separato, il convivente more
uxorio, i discendenti o gli ascendenti legittimi, naturali o adottivi, i
parenti e gli affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario
quando convivano con essi o siano a loro carico; • ove l’assicurato sia una società, i soci a
responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei
rapporti indicati al punto che precede. Il nuovo testo normativo introduce
invece importanti novità in tema di tutela del trasportato. Invero, secondo la disciplina previgente (come
interpretata dalla prevalente giurisprudenza), questi poteva agire nei
confronti del conducente e del proprietario del veicolo ove era trasportato,
ovvero dell’altro veicolo coinvolto, sempre invocando la presunzione di cui
all’art. 2054 CC; ciò, ovviamente, quando non ricorressero i presupposti per
una tutela contrattuale. Stabilisce invece oggi l’art. 141 che, salva l’ipotesi
di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito
dall’impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
tale risarcimento va limitato al massimale minimo di legge, salva la
possibilità del trasportato di ottenere il maggior danno nei confronti
dell’assicurazione dell’effettivo responsabile civile, se il veicolo di
quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Il terzo
trasportato ha dunque azione diretta nei confronti della compagnia di
assicurazione del veicolo trasportatore. Si tratta, evidentemente, di una
disciplina di favore per il trasportato al quale viene consentita una tutela rapida
(e nei confronti di un soggetto certamente solvibile) anche nei casi in cui non
sussista alcuna colpa da parte del conducente del veicolo. Il danno risarcibile dall’impresa assicuratrice Le disposizioni contenute in tema di danno risarcibile
meritano di essere esaminate partitamente, con riferimento alle distinzioni fra
danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Per quanto concerne il danno
patrimoniale, l’art. 137 del DLG n. 209/1995 riproduce con alcuni
adeguamenti il disposto di cui all’art. 4 legge n. 39/1977, ed ha riferimento
all’ipotesi in cui l’invalidità prodottasi in capo alla persona in conseguenza
di un sinistro stradale incida sul reddito lavorativo di questa, disponendo che
a tal fine il reddito si determini: • con riguardo alla media dei redditi risultanti dalle
dichiarazioni dell’ultimo triennio; • facendo salva la prova contraria, ma con obbligo del
giudice di segnalare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate le
ipotesi in cui emerga un reddito effettivo superiore di un quinto a quello
dichiarato; • in ogni caso, tenendo come limite minimo il cosiddetto
triplo della pensione sociale. Gli artt. 138 e 139 riguardano invece il danno
biologico, rispettivamente per lesioni di grave e lieve entità. Significativo è anzitutto il fatto che,
muovendo dalla nota pronunzia della Corte costituzionale n. 233/2003 che per
prima ne aveva dato una nozione in termini precisi, l’art. 138 definisca al
comma 2 lettera a) il danno biologico come "la lesione temporanea o
permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato
indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito". Con riguardo a
tale forma di danno, l’art. 138 dispone dunque che per le lesioni comprese fra
i dieci ed i cento punti di invalidità venga predisposta una specifica tabella
unica con decreto del Presidente della Repubblica - previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e di concerto
con gli altri Ministri competenti - e che in detta sede si prendano a
riferimento valori economici fondati sul sistema cosiddetto a punto variabile,
in relazione all’età del danneggiato ed al grado di invalidità. In particolare,
per ogni punto di invalidità si assegna un valore economico, che cresce in
misura più che proporzionale all’aumento percentuale dell’invalidità; il valore
economico del punto è poi ridotto in base all’età del soggetto; per le lesioni
da invalidità temporanea, infine, si riconosce un importo commisurato alla
durata dell’invalidità. L’ulteriore novità rappresentata dalla norma è quella
relativa al risarcimento del cosiddetto danno esistenziale, meglio
descritto dal comma III come lesione che "incide in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico-relazionali" e per il quale è prevista la
possibilità di un aumento dell’indennizzo sino al trenta per cento. Anche in
questo caso assistiamo al prima espresso e positivo riconoscimento di tale
forma di danno, ormai ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di
legittimità. Il citato riferimento alla tabella unica costituisce un’ulteriore
novità, che si colloca nel solco di uno sforzo già intrapreso dal legislatore
con riferimento alle lesioni cosiddetti lievi per le quali era intervenuta
analoga disposizione con l’art. 5 della legge n. 57/2001. Allo stato, dunque, e
sia pur limitatamente al danno da RC auto (ma è ragionevole pensare che si
assisterà ad un’applicazione analogica a tutte le fattispecie di danno da
lesioni) in tema di danno biologico possono ritenersi sussistenti una
definizione normativa omnicomprensiva e la previsione di un criterio uniforme
di liquidazione, in luogo delle precedenti tabelle differenziate a seconda del
tribunale di riferimento. Va ricordato infine, con riguardo ad ogni forma di
danno, che l’art. 140, sostanzialmente riportando il contenuto dell’art. 27
della legge n. 990/1969, dispone che in caso di pluralità di danneggiati e
supero del massimale da parte del responsabile, i diritti delle persone
danneggiate siano proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme
assicurate, con possibilità di ripartizione pro quota dell’eccedenza nel caso
in cui un’impresa assicuratrice abbia pagato una somma superiore a quella di
sua spettanza. La procedura di liquidazione del danno L’art. 18 della legge n. 990/1969, che prevedeva che il
danneggiato potesse agire, oltre che nei confronti del danneggiante anche
direttamente verso l’Istituto assicuratore, è stato sostanzialmente riprodotto
dai primi due commi dell’art. 144 DLG n. 209/2005. Vengono dunque mantenute la
responsabilità solidale dell’assicuratore e dell’assicurato verso il
danneggiato nei limiti del massimale di polizza ed il diritto di rivalsa
dell’assicuratore verso l’assicurato in caso di violazioni di norme
contrattuali da parte dell’assicurato. Gli ultimi due commi dell’art. 144
riproducono le previgenti disposizioni in materia di litisconsorzio necessario
e di termine di prescrizione dell’azione (pari a quello cui sarebbe soggetta
l’azione nei confronti del responsabile). La vera novità introdotta dal decreto
concerne la possibilità da parte del danneggiato di ottenere il risarcimento
diretto dalla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato. Al riguardo,
l’art. 149 prevede il ricorso a tale procedura qualora: • si verta in ipotesi di scontro fra due veicoli,
purché siano entrambi assicurati per la RC auto (con conseguente esclusione
delle ipotesi in cui dovrebbe operare il Fondo di Garanzia) ed immatricolati in
Italia; • dallo scontro siano derivati danni a cose ovvero danni
alle persone dei conducenti nei limiti delle lesioni cosiddetti micropermanenti.
Il risarcimento diretto non si applica al terzo trasportato cui resta il ricorso
all’azione di cui all’art. 141. La complessiva procedura di liquidazione
ricalca sostanzialmente la disciplina previgente, pur con l’inserimento di
alcune semplificazioni al chiaro di fine di favorire le liquidazioni
stragiudiziali. È previsto anzitutto che in caso di scontro fra veicoli aventi
l’obbligo di assicurazione, i conducenti debbano denunciare il sinistro
avvalendosi degli appositi moduli consegnati dalla propria assicurazione,
la cui omessa presentazione produce gli effetti di cui all’art. 1915 CC (ovvero
la possibile riduzione dell’indennità). Di regola i moduli (predisposti su
approvazione dell’ISVAP) contengono l’indicazione delle modalità del sinistro e
del luogo e tempo in cui le cose danneggiate possano essere esaminate; se poi
vi sono lesioni personali è necessario indicare i dati relativi all’età,
all’attività ed al reddito, oltre al Codice fiscale del danneggiato con
allegazione di documentazione medica. L’art. 143 comma II prevede che il modulo
CID firmato da entrambi i conducenti faccia prova anche nei confronti della
assicurazione circa le modalità di verificazione del sinistro e le conseguenze
dello stesso; si tratta comunque di una presunzione semplice, poiché
l’assicurazione è ammessa alla prova contraria anche per testimoni. Occorre poi
che, come disposto dall’art. 145, il danneggiato invii una raccomandata A/R contenente
la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione. Si tratta
della formale messa in mora per l’assicuratore ed è presupposto processuale per
la proposizione della domanda giudiziale che non può essere avanzata prima che
siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento della detta richiesta da parte
dell’istituto assicuratore (90 in caso di danno a cose). Il prosieguo della
liquidazione segue poi percorsi distinti a seconda che si verta in tema di
azione diretta (art. 144) ovvero di risarcimento diretto nei confronti della
propria compagnia assicuratrice (art. 149). Nel primo caso, occorre che la
raccomandata contenga anche l’indicazione del tempo e del luogo in cui è
possibile ispezionare le cose danneggiate (per l’ipotesi di danni a cose)
ovvero la descrizione delle circostanze del sinistro, l’età, l’attività, il
reddito, il Codice fiscale del danneggiato, l’entità della lesione subita,
l’attestazione medica circa l’avvenuta guarigione con o senza postumi,
l’eventuale diritto della vittima a percepire l’indennità di malattia da un
ente di assicurazione sociale ed ogni notizia su inabilità, reddito e
guarigione per l’ipotesi di danno a persone. Entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta di risarcimento (90 per danni a persone), completa in tutte le
sue parti, l’impresa di assicurazione deve formulare al danneggiato una congrua
offerta o in alternativa comunicare le ragioni del rifiuto al risarcimento. Il
termine per la formulazione della congrua offerta è ridotto a 30 giorni se vi è
un CID sottoscritto
da entrambi i conducenti. La somma offerta deve essere inviata al danneggiato
entro 15 giorni dalla data in cui questi comunichi la propria accettazione ovvero
la mancata accettazione; in tale ultimo caso, la somma è imputata a titolo di
acconto. Se il danneggiato non comunica la sua intenzione di accettare o meno
l’offerta la stessa deve essere inviata ugualmente entro 30 giorni dalla
formulazione. Per l’ipotesi di risarcimento diretto, l’art. 149 dispone che
l’impresa di assicurazione provveda direttamente alla liquidazione per conto
dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, dando quindi corso
alla regolazione del rapporto direttamente con questa. Se il danneggiato
accetta la somma offerta dall’assicurazione, egli stesso è tenuto a rilasciare
quietanza liberatoria all’assicurazione del responsabile; nel caso di diniego
di offerta o mancato risarcimento, egli può proporre l’azione per il risarcimento
diretto nei soli confronti della propria compagnia. L’art. 150 prevede poi che
con apposito DPR, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, siano
stabiliti i criteri per la determinazione del grado di responsabilità delle
parti anche ai fini di definire i rapporti interni fra le imprese
assicuratrici; il contenuto e le modalità di presentazione della denunzia di
sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno anche da
parte dell’assicurazione; i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni
accessori; i principi che regolano la cooperazione tra le imprese assicurative,
ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento
diretto. Vengono infine ribadite le previsioni concernenti l’indennizzabilità
dei sinistri avvenuti all’estero, fra le quali assume particolare rilievo
l’istituzione del Centro di Informazione italiano (art. 154, già
previsto dal previgente art. 5 del DLG n. 190/2003) per consentire agli aventi
diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro verificatosi
all’estero. La tenuta di tale registro di informazioni compete all’ISVAP che
tuttavia è autorizzato a stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con
enti pubblici o privati italiani già detentori di informazioni analoghe.
L’accesso al Centro informazioni è consentito ai danneggiati in presenza dei
requisiti e con i termini di cui all’art. 155, commi 1 e 2. È invece consentito
in via generale e gratuita a tutte le forze di polizia ed agli organi di
polizia stradale, in particolare ai fini di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti a danno delle assicurazioni. *Giudice di Tribunale |
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