N. 300/A/1/53364/101/21/2 Roma, 31 maggio 2006 LORO SEDI e, per conoscenza, ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCIE AUTONOME TRENTO-BOLZANO ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA Con la circolare 300/A/1/45466/101/21/ Anche Le disposizioni dell’art.16 comma 5 Reg. C.d.S e dell’art.10 del Disciplinare tecnico per le scorte ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con DM 18.7.1997 e successive modificazioni, stabiliscono che la Polizia Stradale, avvalendosi della facoltà di delega della scorta ad un’impresa autorizzata ad effettuare servizi di scorta tecnica, deve determinare il numero dei veicoli e delle persone di scorta in funzione dei prevedibili interventi di regolazione del traffico che si potrebbero rendere necessari per rendere agevole In relazione a queste disposizioni, con la richiamata circolare n.300/A/1/45466/101/21/2, sono state fornite indicazioni uniformi per regolare l’esercizio della facoltà di delega della Polizia Stradale per i veicoli o trasporti eccezionali aventi le dimensioni indicate nell’art 16 comma 5 Reg CDS, secondo le quali i Compartimenti della Polizia Stradale devono sempre imporre l’impiego di almeno 2 autoveicoli di scorta, ciascuno con due persone a bordo, una delle quali abilitata ad effettuare il servizio di scorta tecnica. In questa prima fase di applicazione della direttiva richiamata, tuttavia, anche alla luce di alcune indicazioni fornite dai dipendenti Uffici, si è potuto rilevare che, per alcune specifiche tipologie di veicoli o trasporti eccezionali, le cui contenute dimensioni non determinano, di norma, il sopravvenire di particolari esigenze di regolazione del traffico, l’indicata previsione relativa al numero dei veicoli e delle persone di scorta può essere opportunamente corretta per rendere più agevole e meno gravosa l’attività di scorta tecnica, nel pieno rispetto delle imprescindibili condizioni di sicurezza della circolazione. Pertanto, per i veicoli o i trasporti eccezionali che circolano sulle strade di tipo A o B ovvero su altre strade ad almeno 2 corsie per ciascun senso di marcia, che hanno larghezza non superiore a In considerazione di questa nuova previsione, nel primo paragrafo del punto 2.4 della circolare n. 300/A/1/45466/101/21/2 citata, le parole “numero di veicoli attrezzati e persone abilitate indicato dall’articolo 10 lettera c) del Disciplinare tecnico” devono intendersi sostituite con le seguenti: “numero di veicoli attrezzati e persone abilitate indicato, a seconda delle dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale, dalle lettere b1) e b2) o dalla lettera c) dall’articolo 10 del Disciplinare tecnico”. Di conseguenza, l’allegato 5 della stessa circolare, relativo Le nuove disposizioni indicate nella presente circolare si applicheranno unicamente alle autorizzazioni ad effettuare scorte tecniche in delega che saranno rilasciate successivamente al 15 giugno 2006. Per le autorizzazione rilasciate in data antecedente con le quali si è autorizzata l’effettuazione di più servizi di scorta, si rimette al prudente apprezzamento dei Dirigenti i Compartimenti Polizia Stradale competenti la possibilità di estendere l’efficacia delle nuove indicazioni soprarichiamate, soprattutto in funzione della lunga durata dell’autorizzazione e dell’elevato numero di servizi che possono ancora essere effettuati dall’impresa autorizzata. Rosini | |
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