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Corte di Cassazione 01/06/2006

Giurisprudenza di legittimità - Falsità in atti – In atti pubblici – Falsità materiale – Commessa dal privato sulla carta di circolazione – Falsificazione di certificato sostitutivo rilasciato da agenzia di pratiche automobilistiche.

(Cass. pen., sezione V, 3 maggio 2005, n. 16499)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Penale
Sez. V, 3 maggio 2005, n. 16499

 
Falsità in atti – In atti pubblici – Falsità materiale – Commessa dal privato sulla carta di circolazione – Falsificazione di certificato sostitutivo rilasciato da agenzia di pratiche automobilistiche.

 
L’agenzia di pratiche automobilistiche che ai sensi dell’art. 7 legge n. 264 del 1991 rilascia un certificato sostitutivo della carta di circolazione è un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità; ne consegue che il privato il quale falsifichi materialmente il documento (nella specie mediante fotocopia – realizzata con uno scanner – che si presenti con l’apparenza di un atto originale) risponde del reato di cui all’art. 482 c.p. . 

 
Svolgimento del processo e motivi della decisione. – La Corte di cassazione osserva:

F. A. è stato condannato dal Tribunale di Montepulciano con sentenza del 15 febbraio 2002 per falso in certificazione – artt. 477 e 482 c.p.p.-, perché formava un falso certificato sostitutivo della carta di circolazione rilasciato da un agenzie di pratiche automobilistiche.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 13 maggio 2003, dopo avere respinto una eccezione di incompetenza per territorio ed accolto l’istanza di riconoscere la diminuente del rito abbreviato, rigettava nel merito l’impugnazione dell’A.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione F. A., che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione dell’articolo 477 c.p. in ordine alla ritenuta certificazione amministrativa dell’attestazione rilasciata dall’agenzia di pratiche auto e sottoposta a sequestro; inosservanza o erronea applicazione degli articoli 477 e 482 c.p. per avere ritenuto penalmente rilevante la contraffazione di una fotocopia priva di dichiarazione di conformità all’originale.

2) Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 8 e 9 c.p.p. per ritenuto infondata l’eccezionale di incompetenza territoriale del Tribunale di Montepulciano perché la prima iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. era avvenuta a Perugia.

3) Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 194 e 195 c.p.p. per avere ritenuto utilizzabili le dichiarazione rese nel corso dell’istruttoria dibattimento dell’Ispettore P.M., comandante del distaccamento di polizia stradale di Castiglione del Lago, che aveva fornito testimonianza indiretta, limitandosi a riferire il contenuto di atti redatti da altri agenti, non avendo il predetto avuto conoscenza diretta dei fatti contestati all’imputato.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

I motivi del ricorso proposto da F. A. non sono fondati. In punto di fatto è necessario chiarire che il ricorrente A. circolava munito di una fotocopia di un documento rilasciato da una agenzia di pratiche automobilistiche che sostituiva per trenta giorni la carta di circolazione del mezzo di trasporto.

Tale fotocopia di documento risultava contraffatta.

Ai sensi dell’articolo 477 c.p. è punito il pubblico ufficiale che contraffa o altera certificati…, mentre l’articolo 482 dello stesso codice punisce il privato che commetta alcuno dei fatti di cui agli artt. 477, 478 e 476 c.p.

Una prima considerazione si impone; il certificato de quo risulta rilasciato da una agenzia di pratiche automobilistiche ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 264 del 1991.

La suddetta agenzia, che non può essere evidentemente considerata pubblico ufficiale per mancanza dei requisiti indicati dall’articolo 357 c.p., va qualificata come soggetto esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 359 c.p., dal momento che tale attività sostitutiva di una pubblica funzione è esplicitamente prevista dall’articolo 7 della legge n. 264 del 1991, o comunque come soggetto privato esercente una pubblica funzione di certificazione a ciò autorizzato dalla pubblica autorità, ed incorre perciò nelle sanzioni penali previste in materie di falso.

Ne consegue che il privato compia uno degli atti previsto dagli articoli 477 e 481 c.p. è sanzionato penalmente ai sensi dell’articolo 482 c.p.

Oltre a ciò va considerato che nel caso di specie è certo vero che si trattava della fotocopia di un documento originale.

E’ noto che la riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando non ne sia attestata la conformità all’originale (v. Cass. 17 giungo 1996, Jacobacci).

Ma la fotocopia, aggiunge opportunamente la citata giurisprudenza – il ricorrente si è limitato a richiamare soltanto la massima precedente – integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento originale atto a trarre in inganno.

Ebbene nel caso di specie, come è lecito desumere delle sentenze di merito, si trattava di una fotocopia realizzata con uno scanner, che aveva tutta l’apparenza di un documento originale e, quindi, era certamente idonea a trarre in inganno chiunque.

Dalle ragioni indicate emerge la infondatezza del primo motivo di gravame.

Del pari infondato è il secondo motivo di impugnazione.

La eccezione di incompetenza è già stata rigettata dai giudici di primo e secondo grado.

In primo luogo essa è tardiva perché l’eccezione è stata sollevata dopo l’apertura del dibattimento.

Inoltre la condotta di alterazione del documento è avvenuta in un luogo imprecisato, divenuto noto soltanto dopo l’espletamento delle indagini e della istruttoria dibattimentale.

Correttamente in siffatta situazione i giudici per determinare la competenza territoriale hanno fatto riferimento al criterio sussidiario di cui all’articolo 9 comma secondo c.p.p., ovvero al luogo di residenza dell’imputato.

Infine infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

In effetti il testimone escusso si è limitato a riferire, quale responsabile del reparto, l’esito degli accertamenti compiuti dalla polstrada, consistenti nella redazione del verbale di sequestro della fotocopia contraffatta e nella acquisizione del documento originale.

L’affermazione di responsabilità dell’imputato in effetti pioggia sul verbale di sequestro del documento contraffatto e sul raffronto tra il documento originale deposito presso l’agenzie di pratiche automobilistiche e quello sequestro all’A.

Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. (Omissis) [RIV-0602P161]


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Giovedì, 01 Giugno 2006
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