Giurisprudenza di legittimità
F. A. è stato condannato dal Tribunale di Montepulciano
con sentenza del 15 febbraio 2002 per falso in certificazione – artt. 477 e 482
c.p.p.-, perché formava un falso certificato sostitutivo della carta di
circolazione rilasciato da un agenzie di pratiche automobilistiche. La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in
data 13 maggio 2003, dopo avere respinto una eccezione di incompetenza per
territorio ed accolto l’istanza di riconoscere la diminuente del rito
abbreviato, rigettava nel merito l’impugnazione dell’A. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione F.
A., che deduceva i seguenti motivi di impugnazione: 1) Violazione dell’articolo 477 c.p. in ordine alla
ritenuta certificazione amministrativa dell’attestazione rilasciata
dall’agenzia di pratiche auto e sottoposta a sequestro; inosservanza o erronea
applicazione degli articoli 477 e 482 c.p. per avere ritenuto penalmente
rilevante la contraffazione di una fotocopia priva di dichiarazione di
conformità all’originale. 2) Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 8 e
9 c.p.p. per ritenuto infondata l’eccezionale di incompetenza territoriale del
Tribunale di Montepulciano perché la prima iscrizione nel registro degli
indagati ex art. 335 c.p.p. era avvenuta a Perugia. 3) Inosservanza o
erronea applicazione degli articoli 194 e 195 c.p.p. per avere ritenuto
utilizzabili le dichiarazione rese nel corso dell’istruttoria dibattimento
dell’Ispettore P.M., comandante del distaccamento di polizia stradale di
Castiglione del Lago, che aveva fornito testimonianza indiretta, limitandosi a
riferire il contenuto di atti redatti da altri agenti, non avendo il predetto
avuto conoscenza diretta dei fatti contestati all’imputato. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, con o senza rinvio,
della sentenza impugnata. I motivi del ricorso proposto da F. A. non sono fondati.
In punto di fatto è necessario chiarire che il ricorrente A. circolava munito
di una fotocopia di un documento rilasciato da una agenzia di pratiche
automobilistiche che sostituiva per trenta giorni la carta di circolazione del
mezzo di trasporto. Tale fotocopia di documento risultava contraffatta. Ai sensi dell’articolo 477 c.p. è punito il pubblico
ufficiale che contraffa o altera certificati…, mentre l’articolo 482 dello
stesso codice punisce il privato che commetta alcuno dei fatti di cui agli
artt. 477, 478 e 476 c.p. Una prima considerazione si impone; il certificato de quo
risulta rilasciato da una agenzia di pratiche automobilistiche ai sensi
dell’articolo 7 della legge n. 264 del 1991. La suddetta agenzia, che non può essere evidentemente
considerata pubblico ufficiale per mancanza dei requisiti indicati
dall’articolo 357 c.p., va qualificata come soggetto esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 359 c.p., dal
momento che tale attività sostitutiva di una pubblica funzione è esplicitamente
prevista dall’articolo 7 della legge n. 264 del 1991, o comunque come soggetto
privato esercente una pubblica funzione di certificazione a ciò autorizzato
dalla pubblica autorità, ed incorre perciò nelle sanzioni penali previste in
materie di falso. Ne consegue che il privato compia uno degli atti previsto
dagli articoli 477 e 481 c.p. è sanzionato penalmente ai sensi dell’articolo
482 c.p. Oltre a ciò va considerato che nel caso di specie è certo
vero che si trattava della fotocopia di un documento originale. E’ noto che la riproduzione fotostatica di un documento
originale non integra il reato di falso quando non ne sia attestata la
conformità all’originale (v. Cass. 17 giungo 1996, Jacobacci). Ma la fotocopia, aggiunge opportunamente la citata
giurisprudenza – il ricorrente si è limitato a richiamare soltanto la massima
precedente – integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non
come tale ma con l’apparenza di un documento originale atto a trarre in
inganno. Ebbene nel caso di specie, come è lecito desumere delle
sentenze di merito, si trattava di una fotocopia realizzata con uno scanner,
che aveva tutta l’apparenza di un documento originale e, quindi, era certamente
idonea a trarre in inganno chiunque. Dalle ragioni indicate emerge la infondatezza del primo
motivo di gravame. Del pari infondato è il secondo motivo di impugnazione. La eccezione di incompetenza è già stata rigettata dai
giudici di primo e secondo grado. In primo luogo essa è tardiva perché l’eccezione è stata
sollevata dopo l’apertura del dibattimento. Inoltre la condotta di alterazione del documento è
avvenuta in un luogo imprecisato, divenuto noto soltanto dopo l’espletamento
delle indagini e della istruttoria dibattimentale. Correttamente in siffatta situazione i giudici per
determinare la competenza territoriale hanno fatto riferimento al criterio
sussidiario di cui all’articolo 9 comma secondo c.p.p., ovvero al luogo di
residenza dell’imputato. Infine infondato è anche il terzo motivo di ricorso. In effetti il testimone escusso si è limitato a riferire,
quale responsabile del reparto, l’esito degli accertamenti compiuti dalla
polstrada, consistenti nella redazione del verbale di sequestro della fotocopia
contraffatta e nella acquisizione del documento originale. L’affermazione di responsabilità dell’imputato in effetti
pioggia sul verbale di sequestro del documento contraffatto e sul raffronto tra
il documento originale deposito presso l’agenzie di pratiche automobilistiche e
quello sequestro all’A. Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. (Omissis)
[RIV-0602P161] |
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