MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
(GU n. 122 del 27-5-2006)
Vista la circolare
n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato
art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai
sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la
circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabile; Vista la delibera di giunta comunale del comune dell’isola del Giglio in data 22 febbraio 2006, n. 15, concernente il divieto di afflusso
e di circolazione sull’isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente
residente nell’isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell’isola stessa; Vista la nota
dell’Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 54/2006 -- Area III/P.A. del 21 aprile
2006 con la quale si esprime parere favorevole all’emissione del decreto in
questione; Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota
di sollecito n. 648 del 5 aprile 2006 con le quali si richiedeva alla regione
Toscana l’emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno
adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le
ragioni espresse nei succitati atti; Divieti 2. Dal 24 luglio 2006 al 28
agosto 2006 è, altresì, vietato
l’afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a
persone non stabilmente residenti nell’isola del Giglio. 3. Dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2006 e dal
16 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 e’ vietato l’afflusso e la circolazione,
sull’isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti
nell’isola stessa. Deroghe
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti,
secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate
nel comune dell’isola del Giglio; b) veicoli
appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza
urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell’isola del Giglio; c) veicoli i cui
proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette
giorni sull’isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell’isola del
Giglio; d) veicoli con
targa estera; e) veicoli per
trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla
circolazione vigente sulle strade dell’isola; f)
autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; g) veicoli che
trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; h) caravan e
autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette
giorni nell’unico campeggio esistente nell’isola previa autorizzazione rilasciata
dal comune dell’isola del Giglio. 2. Per l’isola di Giannutri, nel periodo di cui
all’art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti,
secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione
delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio - frazione isola di Giannutri; b)
autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed
antincendio; c) veicoli che
trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali ed
inerti; e) veicoli adibiti all’approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell’acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio
per centrale elettrica.
Autorizzazioni
Sanzioni
Vigilanza
Roma, 28 aprile
2006 Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006 |
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