La notifica del verbale di accertamento di violazioni alle
norme del C.d.S. eseguita mediante “deposito del piego presso l’ufficio
postale” è nulla se non è seguita da raccomandata con avviso di ricevimento che
dà notizia al destinatario del compimento delle formalità della notifica
stessa.
Svolgimento
del Processo
Con sentenza del 23 maggio 2002, il Giudice di pace di Civitavecchia,
pronunciando sull’opposizione proposta da G.S. avverso la cartella esattoriale
dell’importo di lire 196.730 + 6.000, “riferita al verbale di accertamento
96575/S elevato dalla polizia municipale” di quella città, ha annullato “la
cartella esattoriale 097 2001 08261714 03 dell’importo di cui sopra, nonché il
presupposto verbale di accertamento 96575/S, elevato dalla polizia municipale
in data 24 novembre 1998, ed ha "compensato in toto le spese”, a motivo
che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta per posta,
"mediante il deposito presso l’ufficio postale", senza dare il
“notiziamento di quanto sopra mediante nuova raccomandata con ricevuta di
ritorno, da inviarsi al destinatario risultato assente”. Ricorre per la
cassazione della sentenza il Comune di Civitavecchia, in persona del dirigente
dell’ufficio Avvocatura, denunciando violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 8 comma 4 legge 890/82 e, in genere, delle disposizioni in materia di
notifica per posta e di quelle del codice di procedura civile, nonché erronea
e/o insufficiente motivazione. Non hanno svolto attività processuale gli
intimati G.S. e il Servizio Riscossione Tributi del Monte dei Paschi di Siena.
Motivi della decisione - Il ricorrente critica, con il proposto gravame, il
Giudice di pace per avere ritenuto che «il sopravvenire della sentenza della
Corte costituzionale 346/1998 abbia comportato la nullità della notifica del
verbale di accertamento in quanto effettuata mediante “compiuta giacenza dei
plichi contenenti quei verbali ed abbia, quindi, causato la prescrizione del
diritto dell’Ente a percepire la relativa sanzione»; mentre, ‘nello specifico’,
deve ritenersi che la notifica dei verbali «sia stata assolutamente tempestiva,
anche se gli stessi sono stati notificati ai sensi dell’art. 8 della l.
890/1982 e la notifica si è perfezionata per effetto della compiuta giacenza»,
per cui nessuna incidenza può avere, nella fattispecie, la menzionata sentenza
della Corte costituzionale su un’attività, quella appunto della notifica dei
verbali, che si è "perfezionata al decimo giorno dal deposito del plico
presso l’ufficio postale”. Il ricorso è infondato
Premesso che con sentenza della Corte costituzionale 346/1998, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1998, n. 39, è stato dichiarato
«incostituzionale l’art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non
prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il
piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate
alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del
destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra
menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego
sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di
ricevimento», e rilevato che all’epoca di pubblicazione della predetta sentenza
la notificazione del verbale di cui trattasi, elevato dalla polizia municipale
il 24 novembre 1998, non era evidentemente ancora avvenuta, ne deriva che, non
essendo stata data notizia, nel caso che ne occupa, al destinatario del
compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte
costituzionale, come accertato dal Giudice di pace, la notificazione stessa
deve ritenersi nulla per effetto delle richiamata sentenza. Non merita censura,
pertanto, la decisione del Giudice di pace di Civitavecchia che in tal senso ha
deciso. Il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese.
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