Agenzia delle Entrate Direzione Centrale
Amministrazione RISOLUZIONE N. 74/E Roma, 25 maggio 2006 A
tal fine, con apposite convenzioni stipulate tra Ministero dell’Interno e
Agenzia del Demanio, vengono individuati dei "custodi acquirenti",
cui spetta l’obbligo di assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, nonché di quelli confiscati a seguito del sequestro,
e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà ai
sensi degli articoli 213, comma 2-quater e 214, comma 1, ultimo periodo e di
alienazione conseguente a confisca. In
considerazione della necessità da parte dell’Agenzia del Demanio di individuare
con certezza le somme versate a seguito dell’acquisto dei veicoli da parte dei
custodi acquirenti, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare
nel modello F 23 (campo 11): - "134T", denominato
"Entrate da alienazione veicoli ai sensi del D.Lgs 285/92 - custodi
acquirenti"; - "135T" denominato
"Entrate da alienazione veicoli - Procedura temporanea di smaltimento dei
veicoli confiscati e di quelli relativi al DPR 189/01 ". Nella
compilazione del modello, gli acquirenti devono evidenziare nel campo 6 il
codice dell’Ufficio dell’Agenzia del Demanio che ha proceduto all’alienazione,
individuato in ragione della competenza territoriale/provinciale, i cui codici
ufficio sono reperibili sul sito www.Agenziaentrate.gov.it |
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