Le condizioni di procedibilità per l’azione di
risarcimento sono analiticamente descritte dall’art. 145 del Codice delle
assicurazioni norma che prevede due ipotesi, precisamente quella di cui al
primo comma, per l’azione di risarcimento esercitata nei confronti
dell’assicurazione del danneggiante (art. 148), e quella del secondo comma,
relativa alla procedura per indennizzo diretto (art. 149).
L’azione di risarcimento nel nuovo codice delle
assicurazioni
Giuseppe Cassano
Il presente scritto - con l‘aggiunta di note ed alcune slides di
riferimento - costituisce la Relazione al Convegno Nazionale in tema di "Il
danno biologico: metodologia di valutazione della nuova tabella unica.
Riflessioni e proposte applicative", Fiuggi 27 Maggio 2006
Per
maggiori approfondimenti si rimanda a G. Cassano, Codice
delle assicurazioni - Guida pratica al nuovo regime risarcitorio, Ipsoa,
2006 e G. Cassano, Provare,
risarcire e liquidare il danno esistenziale, Il sole24ore, 2006. Per un
inquadramento sistematico al Trattato Il danno alla persona, diretto da Giuseppe Cassano, III
Tomi, 2000pp, Cedam, 2006
1. LA PROPONIBILITÀ DELL’AZIONE DI RISARCIMENTO
La proponibilità dell’azione di risarcimento: il dictum dell’art. 145
del Codice
Le condizioni di procedibilità per l’azione di risarcimento sono analiticamente
descritte dall’art. 145 del Codice delle assicurazioni norma che prevede due
ipotesi, precisamente quella di cui al primo comma, per l’azione di
risarcimento esercitata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante (art.
148), e quella del secondo comma, relativa alla procedura per indennizzo
diretto (art. 149).
In entrambi i casi l’azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta
giorni in caso di danno alle cose, ovvero di novanta giorni in caso di danno
alla persona.
Detti termini, di sessanta ovvero di novanta giorni, decorrono dalla data in
cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento
del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se
inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti
all’articolo 148.
Nelle ipotesi di indennizzo diretto, poi, il danneggiato dovrà far pervenire
detta raccomandata – ed è questo uno degli elementi di novità del Codice - alla
propria assicurazione inviandola per conoscenza all’impresa di assicurazione
dell’altro veicolo coinvolto (avendo osservato le modalità ed i contenuti
previsti dagli articoli 149 e 150).
L’art. 145 ed il coordinamento con
gli artt. 22 legge n. 990/1969 e 3 legge n. 39/1977
Il più immediato referente normativo antecedente alla riforma è dato dall’art.
22 della legge n. 990/1969 che dettava, come noto, le condizioni di
proponibilità dell’azione per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi fosse obbligo normativo
di assicurazione [1].
Il legislatore del 1969 aveva previsto che detta azione potesse essere proposta
solo dopo che fossero decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato
avesse chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (anche se inviata per conoscenza) [2].
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva precisato poi che
l’art. 22 de quo “trova applicazione, tenendo conto del difetto di espresse
limitazioni e della ratio della disposizione medesima (favore per il
soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento), anche con
riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma a sua
volta la responsabilità dell’attore” [3].
La successiva legge n. 39/1977, da parte sua, aveva impegnato, come noto,
dottrina e giurisprudenza sulla natura giuridica del più lungo termine (di
novanta giorni) previsto da quest’ultima (art. 3) in ipotesi di sinistri con
lesioni personali.
Si tratta di un tema che oggi può dirsi definitivamente risolto in quanto allo
stesso, come si è avuto modo di anticipare nel paragrafo precedente, ha dato
una precisa risposta lo stesso legislatore del Codice.
L’art. 145 in esame, invero, impone di considerare il decorso del detto termine
di novanta giorni quale condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento
danni.
Contenuto e limiti dell’art. 145
Si è avuto modo di precisare nel primo paragrafo come in ipotesi di indennizzo
diretto sia compito del danneggiato far pervenire apposita raccomandata alla
propria assicurazione inviandola per conoscenza all’impresa di assicurazione
dell’altro veicolo coinvolto.
Questa norma che è un’autentica novità introdotta con il Codice pone
all’interprete un ventaglio di questioni giuridiche da affrontare e risolvere.
È quanto si cercherà di fare in questo volume muovendo, ora, dalle seguenti due
domande:
1) quali conseguenze sono sottese ad un eventuale omissione, sia essa dolosa o
meramente colposa, dell’invio per conoscenza della lettera di messa in mora?
2) quale logica è sottesa a tale scelta, cioè di imporre l’obbligo di detto
invio, da parte del legislatore?
Pare utile, al fine di risolvere entrambe le questioni, dare una risposta
dapprima al secondo quesito giacché, una volta individuata la ratio logico –
giuridica sottesa alla scelta del legislatore, sarà più immediata la determinazione
delle conseguenze sottese all’omissione di cui si è accennato.
È da ritenere che alla base della prescrizione di tale formalità vi sia stata,
da parte del legislatore, la volontà di far rendere edotta anche la compagnia
di assicurazione del soggetto danneggiante dell’esistenza del sinistro e della
relativa procedura del risarcimento anche perché la stessa potrebbe “dar luogo
ad un indennizzo di cui si dovrà tener conto sia ai fini dell’eventuale
applicazione del malus che dell’appostazione di idonea riserva” [4].
La medesima dottrina conclude il suo argomentare ritenendo che l’omesso
rispetto della formalità dell’invio della raccomandata per conoscenza non
rappresenti motivo di improponibilità della relativa domanda giudiziaria e che
il medesimo adempimento possa essere ottemperato senza ricorrere al piego
raccomandato.
Ulteriori termini dettati quali
condizioni di procedibilità
Il quadro normativo di riferimento dei termini da rispettare quali condizioni
di proponibilità della domanda giudiziaria in ipotesi di incidente stradale, a
questo punto, non può dirsi ancora completo in quanto alla lettura della norma
di cui all’art. 145 deve affiancarsi quella di cui all’art. 287 del medesimo
Codice.
Con previsione la cui ratio è di difficile intuizione, quest’ultima norma ha
disposto che nelle ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
natante non identificato, ovvero il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione, o ancora il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà
del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (tutte ipotesi
previste dall’art. 283, comma I, lett. a, b, d), l’azione per il risarcimento
dei danni possa essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da
quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo
raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
Infine, nell’ipotesi in cui il veicolo, o natante, coinvolto risulti essere
assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica, in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento
del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente (ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lett. c),
l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano
decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento
del danno.
Note
[1] È da sottolineare come, in ipotesi di colposo ritardo dell’impresa
assicurativa nell’adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del
danneggiato, la Suprema Corte di Cassazione abbia precisato che “non muta la
natura pecuniaria del debito dell’assicuratore, in quanto tale soggetta al
principio nominalistico, ma produce il solo effetto di mutare coattivamente il
beneficiario della prestazione, (Cass. S.U. 5218, 5219, 5220/1983; Cass.
1245/2000). Conseguentemente il giudice, nel liquidare l’indennizzo al
danneggiato, deve sì considerare che la natura del debito del danneggiante
assicurato è di valore, perché questi, risponde nei confronti del danneggiato a
titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi calcolarne l’ammontare
utilizzando i criteri elaborati dalla giurisprudenza per tale tipo di
obbligazione, ma nei limiti del massimale, contrattuale o di legge che sia.
Per poter invece esaminare se sussiste a carico dell’assicurazione
un’accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria per il danno subito dal
danneggiato a causa del ritardo dell’assicurazione nell’adempiere al predetto
debito, indennitario e di valuta, è necessario che quegli formuli autonoma
domanda, rispetto a quella risarcitoria per il fatto del danneggiante, basata sul
comportamento ingiustificatamente dilatorio dell’assicurazione - fatto
costitutivo dunque proprio di essa - nel corrispondergli l’indennizzo come ad
esempio per aver superato il termine stabilito dal precitato art. 22 della
legge n. 990 del 1969 dalla richiesta; ovvero dall’art. 8, d.l. n. 576 del
1978, se la domanda è stata proposta contro l’impresa cessionaria; ovvero,
ancora, quello dal quale, in base a requisiti intrinseci ed estrinseci alla
predetta richiesta era possibile per l’assicurazione formulare un’offerta
risarcitoria: Cass. 12780/1998). Se il giudice riterrà fondata tale domanda, e
purché il debito liquidato per il risarcimento cagionato dal danneggiante
superi il massimale, per la parte eccedente il massimale stesso (altrimenti si
verificherebbe una duplicazione di interessi ed eventualmente di
rivalutazione), liquiderà il danno secondo i criteri stabiliti per le
obbligazioni pecuniarie dall’art. 1224 cod. civ., primo e secondo comma, e cioè
interessi moratori ed eventuale maggior danno rispetto ad essi, con decorrenza
dal momento del verificarsi della mora colpevole, ponendo a base del calcolo il
massimale di polizza (o la quota del massimale spettante a ciascun danneggiato,
nel caso di più soggetti danneggiati), con la possibilità di superarlo. Perciò,
se la responsabilità dell’assicurazione ultramassimale è originata da un titolo
diverso rispetto al contratto di assicurazione, la relativa domanda
risarcitoria non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda che il
danneggiato propone nei confronti dell’assicurazione ai sensi dell’art. 18
della legge 990/1969, che è correlata a detto contratto, ma deve esser
formulata appositamente e tempestivamente, altrimenti soggiace alla preclusione
processuale stabilita, in primo e secondo grado, per le domande nuove, e se il
giudice invece la accoglie incorre nel vizio di ultra petita (Cass. 133/1998;
6388/2001; 2910/2002)” (Cass., III sez. civ., 8 giugno 2004, n. 10817).
[2] Come rilevato dalla più attenta dottrina “La norma contenuta nell’art. 22
della legge n. 990 del 1969 , nel subordinare l’esercizio dell’azione
risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso
del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di
proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata
anche d’ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla
formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Peraltro, la
menzionata disposizione non limita l’onere in questione al solo caso di azione
diretta contro l’assicuratore ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per
il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò,
applicabile anche quando l’azione è diretta contro il responsabile civile e/o
l’autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto
l’assicuratore (Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2001, n. 6026).
L’assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato,
come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e
primario per l’accertamento e la quantificazione dell’obbligazione risarcitoria
(in un rapporto, cioè, di solidarietà interna con l’assicurato), con la
conseguenza che, ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi
dell’art. 1310, comma 1, c.c., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato
nei confronti del responsabile dell’incidente (tra cui la costituzione in mora
e la costituzione di parte civile) esplicano efficacia anche nei confronti
dell’assicuratore (Cassazione civile, sez. III, 18 maggio 2001, n. 6824)”,
Merz, Manuale pratico della liquidazione del danno, III ed., Cedam, 2003, 216.
[3] In questo senso: Trib. Venezia, 11 luglio 2002; Id. Cass., 1 dicembre 1998,
n. 12189.
[4] Hazan, L’indennizzo diretto è ancora un cantiere – Largo al Cid, spazi
ridotti al danneggiato, in Diritto&Giustizia, 38/2005, IX, 67.
Tavola 1 – La proponibilità dell’azione di risarcimento: riferimenti
normativi
Prescrizioni del Codice delle Assicurazioni
|
Riferimenti normative previgenti
|
Nel
caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le
modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
(art.
145, I comma)
|
Art.
22 legge n. 990/1969 – Art. 3 legge n. 39/1977
|
Nel
caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che
siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa
di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione
dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti
previsti dagli articoli 149 e 150.
|
|
Tavola 2 – La proponibilità dell’azione di risarcimento: termini da
rispettare
Procedimento
|
Tipo
di danno subito
|
Termine
da rispettare
|
Normativa
di riferimento
|
Art.
148 Codice
|
Alle
cose
|
60
gg decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di
assicurazione il risarcimento del danno
|
Art.
145, I comma, Codice
|
Art.
148 Codice
|
Alle
persone
|
90
gg decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di
assicurazione il risarcimento del danno
|
Art.
145, I comma, Codice
|
Art.
149 Codice
|
Alle
cose
|
60
gg decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di
assicurazione il risarcimento del danno
|
Art.
145, II comma, Codice
|
Art.
149 Codice
|
Alle
persone
|
90
gg decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di
assicurazione il risarcimento del danno
|
Art.
145, II comma, Codice
|
Art.
283, comma I, lett. a), b) e d) Codice
|
lett.
a): alla persona;
lett.
b): alla persona nonché alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo
di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare
lett.
c): ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la
propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale,
sia per i danni alla persona sia per i danni a cose
|
60
gg decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa
all’impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della
strada
|
Art.
287 Codice
|
Art.
283, comma I, lett. c) Codice
|
Alla
persona e alle cose
|
sei
mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
|
Art.
287 Codice
|
2. LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO
Il dettato dell’art. 148 del Codice
La procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice rappresenta,
secondo le risultanze cui è pervenuta la dottrina più attenta, il percorso
tradizionalmente standard e cioè a dire, quello indirizzato nei confronti dell’
“ente assicuratore del danneggiante secondo lo schema tipico già vigente prima
dell’emanazione del nuovo codice” [1].
Prescrive la norma in esame che in ipotesi di sinistri con soli danni a cose,
la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate
nell’articolo 145 (si veda in merito il capitolo terzo), deve essere corredata
dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 (si veda in merito il
capitolo primo) e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto
al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di
assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento, ovvero a comunicare specificatamente i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta.
Detto termine di sessanta giorni è poi ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
Tale obbligo in capo alle società assicurative (di proporre al danneggiato
congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi
per cui non si ritiene di fare offerta) sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o il decesso.
In questo caso la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal
danneggiato o dagli aventi diritto sempre nel rispetto delle modalità innanzi
viste (e quindi di quanto prescritto dagli artt. 143 e 145) ed inoltre:
a) deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il
sinistro;
b) deve essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del
danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del
danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione
medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché
dalla dichiarazione attestante che lo stesso danneggiato non ha diritto ad
alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie (ai sensi dell’articolo 142, comma 2) o, in caso di decesso, dallo
stato di famiglia della vittima.
L’impresa di assicurazione è quindi tenuta a provvedere all’adempimento del
predetto obbligo di comunicazione entro novanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione.
Sempre ricorrendo l’ipotesi di incidente con lesioni, il danneggiato, in
pendenza dei termini per la comunicazione delle determinazioni assunte
dall’assicurazione (e cioè di procedere, o meno, ad un’offerta) e fatto salvo
il caso di dover integrare la documentazione presentata, non può rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da
parte dell’impresa.
Qualora ciò accada, i termini innanzi visti restano sospesi.
Dispone ancora l’art. 148 in esame che l’impresa di assicurazione è
facultizzata a richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni
acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al
domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno
distintivo, pur restando comunque tenuta al rispetto dei termini innanzi visti
anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
Quando la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta, allora l’impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni. In tal caso i termini già visti decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
A questo punto il danneggiato è di fronte ad un’alternativa, accettare o meno
l’offertagli pervenuta (ovviamente quando ciò avvenga) da parte
dell’assicuratore.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede
al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Peraltro, nell’opposta ipotesi che il danneggiato comunichi di non accettare la
somma offertagli l’impresa di assicurazione sarà comunque tenuta a corrisponde,
entro il medesimo termine dei quindici giorni, la somma offerta al danneggiato
che sarà imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Potrebbe poi verificarsi una ulteriore ipotesi, ovvero che il danneggiato
ometta di far pervenire qualsivoglia risposta, positiva o negativa, all’impresa
di assicurazione.
In questo caso, decorsi trenta giorni dalla comunicazione l’impresa stessa
corrisponderà al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed
effetti visti per il caso di rifiuto da parte del danneggiato.
Infine, il legislatore precisa che agli effetti dell’applicazione delle
disposizioni in esame, l’impresa di assicurazione non può opporre al
danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di
avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 c.c..
Quando all’esito del giudizio si pervenga a sentenza favorevole al danneggiato
e la somma offerta (sia in ipotesi di sinistri con danni alle sole cose, che in
ipotesi di sinistri con danni alle cose e alle persone) sia inferiore alla metà
di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il
giudice è tenuto a trasmettere, contestualmente al deposito in cancelleria,
copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza
delle disposizioni del Codice in tema di procedure liquidative.
Da ultimo, il comma 11 della disposizione in esame prevede che l’impresa,
quando corrisponda compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata
da professionisti, sia tenuta a richiedere la documentazione probatoria
relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente
rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.
L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti
al professionista, è tenuta a darne comunicazione al danneggiato, indicando
l’importo corrisposto.
Così brevemente riportato il dettato della norma in esame è opportuno ora
procedere con un’analisi dello stesso disposto al fine di evidenziarne gli
elementi di maggiore problematicità ed anche quelli di novità.
L’art. 148: novità e dubbi
interpretativi
A primo acchito potrebbe ritenersi che l’art. 148 altro non sia che una
rivisitazione del disposto di cui all’art. 3 della legge n. 39/1977 ma, ad una
più attenta lettura, non sfuggono talune novità volute dal legislatore del
2005.
Ed invero, si è detto che in caso di richiesta incompleta, l’impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni (V comma), è qui da precisare che sul punto l’art.
3 della legge n. 39/1977 prescriveva che “in caso di richiesta incompleta,
l’assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta
di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione
della stessa le necessarie integrazioni”.
Il venir meno nel Codice del riferimento all’impossibilità di formulare la
congrua offerta di risarcimento ha fatto ritenere che la richiesta di
integrazione in esame rappresenti un dovere cogente il cui adempimento non è
sottoposto ad alcuna discrezionalità da parte dell’assicuratore [2].
Resta a questo punto da chiarire quali siano gli effetti connessi a tale
richiesta di integrazione.
Va da sé che restano sospesi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148
relativi alla presentazione dell’offerta essendo sul punto il dettato del comma
V del medesimo articolo oltremodo chiaro, resta da chiedersi, invece, se sono
sospesi o meno anche i termini per proporre la domanda giudiziaria.
Si ritiene doversi accogliere la soluzione positiva a detto problema alla luce
dell’espresso rinvio che l’art. 145 – norma che come noto disciplina la
proponibilità dell’azione di risarcimento (si veda il capitolo terzo) – opera
all’art. 148.
Infine, il tenore letterale del quarto comma dell’articolo in esame non lascia
dubbi in ordine alla non sospensione dei termini per l’offerta nell’ipotesi in
cui l’impresa di assicurazione eserciti la facoltà di richiedere ai competenti
organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di
immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Sul punto, per dirla con la migliore dottrina “per non dar corso ad
incongruenze, è necessario che i termini di novanta / centoventi giorni (nella
prassi oggi) necessari per ottenere il rilascio dei verbali di incidenti (anche
in considerazione di quanto disposto dall’art. 21 del regolamento di attuazione
del codice della strada) non operino nei confronti della compagnia
assicuratrice (la quale rischierebbe di dover formulare l’offerta senza aver
potuto acquisire alcuni elementi istruttori potenzialmente essenziali alla
corretta rappresentazione della situazione di responsabilità).
Devesi quindi ritenere che la clausola in commento, per poter rivestire
effettiva utilità, consenta all’ente assicuratore di richiedere copia dei
verbali (o comunque le informazioni ritenute necessarie) in qualsiasi momento e
senza dilazioni” [3].
Un’altra novità introdotta dal Codice è stata l’abrogazione dell’obbligo per il
danneggiato che abbia ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di
trasmettere all’assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente,
relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento.
Si sottolinea in questa sede come tale norma oggi abrogata fosse stata
introdotta dall’art. 23 della legge 23 dicembre 2002, n. 273 addirittura
prevedendosi che ove il danneggiato non avesse ottemperato a tale obbligo,
l’assicuratore avesse diritto a richiedere la restituzione dell’importo
liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di
cui all’articolo 642 del codice penale.
Peraltro, aveva previsto il legislatore del 2002 che nel caso di rottamazione
del veicolo l’obbligo di presentazione della fattura fosse sostituito
dall’obbligo di presentazione della documentazione attestante l’avvenuta
rottamazione.
Si tratta di una abrogazione da salutarsi con favore e da intendersi, comunque,
quale ripensamento di un legislatore che fin troppe volte in questi ultimi anni
ha messo mani sulla normativa che riguarda il già complesso mondo della
circolazione stradale.
Infine, come correttamente rilevato in dottrina, “non costituisce … una novità
(anzi è una norma del tutto inutile) la previsione per l’assicuratore di
domandare <>, in quanto tale facoltà è già
oggi consentita dall’art. 11, comma 4, c.d.s.” [4] .
Note:
[1] Hazan, L’indennizzo diretto è ancora un cantiere – Largo al Cid, spazi
ridotti al danneggiato, in Diritto&Giustizia, 38/2005, X, 68.
[2] In tal senso Hazan, op. cit., X, 68.
[3] In questo senso espressamente, Hazan, op. cit., X, 68.
[4] Rossetti, Codice delle assicurazioni, Le nuove norme sulla r.c.a., parte
III, in Dottrina e Diritto.
Tavola 3 – Sintesi della procedura di risarcimento (art. 148 del
Codice)
Tipo di danno subito
|
Principali adempimenti per il danneggiato
|
Principali adempimenti per l’assicuratore
|
Soli
danni alle cose
(comma
1)
|
Presentare
richiesta di risarcimento, secondo le modalità indicate nell’articolo 145,
corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143, con
indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno
(comma
1)
|
Entro
sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, l’impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo
di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro
(comma
1)
In
caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni
(comma
5)
Se
il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede
al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione (comma
6)
Entro
ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia
comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta e’
imputata nella liquidazione definitiva del danno (comma 7)
Decorsi
trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto
pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma
offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7
(comma
8)
L’impresa
di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da
parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo
1913 c.c. (comma 9)
|
Lesioni
personali o decesso
(comma
2)
|
La
richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli
aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve
contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato
il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della
valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età,
all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni
subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti, nonche’ dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142,
comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima
(comma
2).
Non
può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del
danno alla persona da parte dell’impresa
(comma
3).
|
Entro
novanta giorni dalla ricezione della documentazione
proporre
al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di
comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta
(comma
2)
In
caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato
entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni
(comma
5)
Se
il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede
al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione (comma
6)
Entro
ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia
comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta e’
imputata nella liquidazione definitiva del danno (comma 7)
Decorsi
trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto
pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma
offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7
(comma
8)
L’impresa
di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da
parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo
1913 c.c. (comma 9)
|
3. LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
La
procedura di risarcimento diretto, disciplinata dall’art. 149, rappresenta
certamente l’aspetto più problematico connesso all’entrata in vigore del Codice
delle Assicurazioni e merita, quindi, un’attenta analisi da parte degli
interpreti al fine di trovare le soluzioni più adeguate e costituzionalmente
orientate.
Da più parti si sono levate proteste, anche dai toni piuttosto accesi, avverso
questa nuova procedura. A conclusione del convegno "Il nuovo codice delle
assicurazioni: le vittime della strada sempre più indifese?" tenutosi a
Bologna il 25.11.2005, l’ANEIS – Associazione Nazionale Esperti di
Infortunistica Stradale, ha approvato una mozione finale nella quale si
osserva, tra l’altro, che “ con il Decreto Legislativo del 7/9 u.s. n. 209
(Nuovo Codice delle Assicurazioni) e, più precisamente, con l’introduzione del
cosiddetto <>, i danneggiati rischiano di
essere lasciati alla mercé delle compagnie senza la possibilità di una adeguata
e tempestiva tutela sin dalla delicata fase stragiudiziale e disincentivati
nella tutela dei propri diritti.
Che in detto provvedimento sono contenute misure che ledono ulteriormente il
diritto delle Vittime della Strada ad ottenere un giusto ed “integrale”
risarcimento, con particolare riferimento al danno <> per le lesioni di grave entità che è stato drasticamente
limitato,
Che il provvedimento aumenterà il rischio di contenzioso anche in sede penale e
paradossalmente farà aumentare i premi assicurativi”.
Altrettanto critica la posizione assunta dal XXVIII Congresso Nazionale Forense
- I sessione - Milano 10 / 13 novembre 2005 – che ha chiesto espressamente
l’abrogazione degli artt. 138, 141, 149,150 del Codice delle Assicurazioni, nel
rispetto ed in difesa dei principi di diritto anche sotto il profilo della
costituzionalità in virtù degli artt. 3 e 24 della Costituzione, mediante
l’emanazione di un nuovo provvedimento legislativo o la sostanziale modifica di
quello attuale [1].
Più favorevole all’impostazione del Codice l’Autorità Garante della concorrenza
e del mercato la quale ha avuto modo di esprimere “viva soddisfazione nel
constatare che lo schema di decreto legislativo recante il "Riassetto
normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle
Assicurazioni private" (di seguito Codice delle Assicurazioni), così come
aggiornato al 19 luglio 2005, ha recepito numerose osservazioni formulate in un
recente parere inviato alle commissioni parlamentari competenti in data 1
giugno 2005, tra le quali rileva l’introduzione della procedura di indennizzo
diretto, disciplinata dagli articolo 149, 150 e 315.
A questo proposito, nell’esercizio dei compiti ad essa assegnati dall’articolo
22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l’Autorità intende formulare alcune
osservazioni in merito a tali disposizioni. (…).
L’Autorità ribadisce che una più diffusa applicazione di un sistema di
indennizzo diretto, come potrà risultare favorita e stimolata dalle modifiche
normative introdotte, appare non solo pienamente compatibile ma addirittura di
stimolo verso un assetto maggiormente concorrenziale del mercato assicurativo
RCAuto.
Infatti, (…), un sistema di indennizzo diretto permette l’instaurazione di un
rapporto diretto tra l’impresa di assicurazione ed il proprio cliente con
l’auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche;
ciò che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con
effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza.
L’attuazione integrale del sistema di indennizzo diretto consentirà di
risolvere alcune asimmetrie informative e condotte opportunistiche che si
collegano all’istituto della responsabilità civile, creando le condizioni per
un più ampio confronto competitivo tra gli operatori del settore a beneficio
dei consumatori. Essa consentirà altresì alle imprese di meglio programmare
l’attività di provvista conoscendo in anticipo il parco macchine sul quale
saranno in ipotesi chiamate ad intervenire, nonché agli assicurati di stipulare
condizioni di polizza particolari e personalizzate, che prevedano ad esempio la
sostituzione di pezzi danneggiati con ricambi equivalenti, o franchigie nella
copertura assicurativa.
L’Autorità ritiene che l’applicazione integrale di un sistema di indennizzo
diretto fondato su regole semplici incentrate sui principi di efficienza e
concorrenza delle condotte adottate da tutte le imprese assicurative, stimolerà
la massima concorrenza possibile fra gli operatori del settore con la riduzione
del costo delle polizze.
In particolare, un ruolo centrale in tale sistema è svolto da meccanismi di
regolazione economica dei rapporti fra le imprese che, in sede di previsione di
sistemi di rivalsa presso la compagnia del responsabile, devono permettere a
ciascuna impresa di beneficiare dell’efficienza derivante dalla gestione dei
sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal modo un confronto competitivo
sui costi”.
Alla luce di questo suo argomentare, l’Agcm esprime tuttavia talune perplessità
con riferimento alla formulazione dell’articolo 150 nella parte in cui devolve
ad un decreto ministeriale la disciplina del funzionamento complessivo del
sistema di indennizzo diretto.
In merito rileva come “un intervento regolatorio di così ampia portata possa
ostacolare l’individuazione del miglior assetto di mercato, nel rispetto dei
principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità sopra delineati” ed
auspica, di conseguenza, “una riformulazione dell’articolo 150, nel senso di
prevedere esplicitamente che detta disciplina sia improntata ai citati principi
di efficienza, concorrenza e proporzionalità.
Con riguardo poi ai criteri per la cooperazione tra le imprese [(articolo 150,
lettera e)], ed ai meccanismi di regolazione dei crediti reciproci [(articolo
150, lettera f)], che investono altresì profili di concorrenza fra le imprese,
l’Autorità auspica che l’eventuale potestà regolamentare del Ministero sia
esercitata previa consultazione con questa Autorità, così come, per esigenze di
stabilità del settore, è previsto l’intervento dell’Isvap.
Infine, sotto un diverso profilo, nell’ottica di favorire una più ampia
diffusione del sistema di indennizzo diretto, che l’attuale disposto
dell’articolo 149, comma 1, limita unicamente alle ipotesi di collisione tra
soli due veicoli, l’Autorità ritiene che, decorso un primo periodo di
applicazione dell’istituto, possano essere ampliate le ipotesi di applicazione
anche ad ulteriori tipologie di sinistro, quali, innanzitutto, la collisione
tra una pluralità di veicoli a motore.
In conclusione, l’Autorità, nel valutare positivamente le recenti disposizioni
in materia di indennizzo diretto introdotte nel Codice delle Assicurazioni,
confida che - al fine di rendere maggiormente compatibile l’istituto con i
principi a tutela della concorrenza - nell’articolato normativo in esame siano
apportate le modifiche sopra illustrate” [2].
Riportate tali posizioni, più o meno critiche, con l’unico intento di cogliere
dalle stesse aspetti tecnico – giuridici da affrontare nelle prossime pagine,
come in effetti si è fatto, è bene ora chiedersi se la procedura in esame vuol
rappresentare una sorta di rivoluzione copernicana nel sistema del RCA ma,
occorre chiedersi, queste intenzioni del nostro legislatore possono dirsi
realizzate, oppure siamo di fronte ad uno scomposto quadro normativo da
riordinare?
Procediamo con ordine, dapprima riferendoci al dettato del legislatore per poi
passare alle questioni interpretative ad esso connesse fino ad arrivare, da
ultimo, alla individuazione di possibili chiavi di lettura.
Il dictum dell’art. 149 del Codice
La norma di cui all’art. 149 prescrive che in ipotesi di sinistro tra due
veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro
conducenti, i danneggiati debbano rivolgere la propria richiesta di risarcimento
all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato.
In altre parole, il danneggiato non deve più rivolgersi al responsabile civile
ed all’assicurazione di quest’ultimo bensì alla propria società assicurativa
[3].
Secondo quanto disposto dall’art. 5 dello schema di D.P.R. recante “Disciplina
del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in
attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” in ordine alle modalità della
richiesta di risarcimento il danneggiato che si ritenga non responsabile del
sinistro è tenuto a rivolgere la propria richiesta di risarcimento (come detto,
all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato)
avvalendosi di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
ricorrendo al telegramma o al telefax.
La norma del regolamento in esame apre poi la possibilità alle richiesta
inviate telematicamente sempre che lo strumento dell’e.mail non sia escluso dal
contratto.
La formulazione della norma (in particolare, l’inciso “se non è escluso dal
contratto”) lascerebbe intendere una sorta di favor verso queste nuove forme di
comunicazione [4] anche se l’e.mail non rientra nel novero degli strumenti, per
così dire tipici, ricorrendo ai quali si può far pervenire la richiesta di
danni [5].
L’impresa che abbia ricevuto la richiesta in esame è tenuta a darne immediata
comunicazione all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa
di quest’ultimo.
Quanto al contenuto della richiesta, ad oggi, lo schema del D.P.R. citato
prevede che essa indichi i seguenti elementi (art. 6) [6]:
1. i nomi degli assicurati;
2. le targhe dei due veicoli coinvolti;
3. la denominazione delle rispettive imprese;
4. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
5. le generalità di eventuali testimoni;
6. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
7. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
1
Lunedì, 05 Giugno 2006
email
stampa
Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?
Iscriviti alla Newsletter
|