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da Altalex - Schema del nuovo codice delle assicurazioni

La richiesta di risarcimento del danno deve essere inviata dal danneggiato che non si ritenga responsabile alla compagnia assicuratrice del mezzo di sua proprietà o alla guida della quale si trovava al momento del sinistro.

 

APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

(artt. 149 e 159 D.Lgs. 209/2005)

Schema di Paolo Franceschetti

Il D.Lgs. 209/2005 ribattezzato subito come “nuovo codice delle assicurazioni”, nel rinnovare tutto il complesso sistema assicurativo italiano in una prospettiva europeistica, ha introdotto anche le notevoli e contestate novità in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali introducendo, tra l’altro il c.d. risarcimento diretto in forza del fatto che il danneggiato, ai fini di ottenere il giusto ristoro di quanto subito, si può rivolgere non più alla compagnia assicuratrice del danneggiante, ma a quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato al momento del sinistro, la quale, ai sensi dell’art. 149 comma 3° del D.Lgs. 209/2005, “a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.

 

1. Ambito applicativo

Il sistema del risarcimento diretto è applicabile ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica, tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (danno biologico fino al 9%), senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Sono pertanto esclusi:

a) I sinistri occorsi su territorio estero, regolamentati da apposite norme;

b) Il danno subito dal terzo trasportato previsto dall’art. 141 che rinvia all’art.148 e dunque al risarcimento “ordinario”;

c) I sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia;

d) I sinistri occorsi tra veicoli assicurati con impresa che ha sede legale in altro stato membro, a meno di adesione al sistema di risarcimento diretto.

 

2. Modalità della richiesta del danno

La richiesta di risarcimento del danno deve essere inviata dal danneggiato che non si ritenga responsabile alla compagnia assicuratrice del mezzo di sua proprietà o alla guida della quale si trovava al momento del sinistro.

La domanda deve necessariamente contenere, pena l’interruzione dei termini utili per la proposta della offerta di risarcimento e conseguentemente di quelli per l’esercizio dell’azione civile, le seguenti informazioni:

Se si sono verificati solo danni al veicolo ed alle cose:

1) nomi degli assicurati;
2) le targhe dei veicoli coinvolti;
3) denominazione delle rispettive imprese;
4) descrizione delle circostanze e delle modalità di sinistro;
5) le generalità di eventuali testimoni;
6) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
7) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;

Se vi sono state lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare inoltre:

1) L’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
2) L’entità delle lesioni subite;
3) la dichiarazione ai sensi dell’art. 142 del CDA circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
4) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
5) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

Nota: E’ importante che la richiesta di risarcimento del danno venga inviata per conoscenza ed a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo telefax, anche alla compagnia di assicurazione di quello che si ritiene il responsabile. Tale accorgimento potrà permettere di abbreviare i termini per un eventuale successiva azione contro la stessa qualora il sinistro rientri nella casistica del risarcimento ordinario previsto dall’art. 148 del CDA.

3. Termini per la proposta di risarcimento

La compagnia assicuratrice deve indicare la propria offerta di risarcimento o gli eventuali motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno con apposita comunicazione nel rispetto dei seguenti termini:

1. 90 gg. nel caso di lesioni;

2. 60 gg. nel caso di danni ai soli veicoli o alle cose;

3. 30 gg. Nel caso di danni a veicoli o alle cose, qualora sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro il modulo CID.

 

4. Interruzione dei termini

L’art. 149 comma 6° del nuovo codice delle assicurazioni nonché l’art. 7 del D.p.r. di attuazione dell’art. 150, prevedono, qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta o siano necessarie delle integrazioni, l’ interruzione dei termini suddetti, fino al ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti.

Nota: La compagnia assicuratrice, in caso ritenute necessarie integrazioni e precisazioni, ha tempo trenta giorni per richiedere le suddette informazioni all’interessato. Pertanto, i termini previsti nel punto 3) non ricominceranno a decorrere fino al perfezionamento della domanda iniziale.

5. Offerta risarcitoria – Termini

L’ impresa, valutati gli elementi contenuti nella domanda, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, dovrà:

1) Formulare una congrua offerta di risarcimento del danno nel termini di

a)30 gg in caso di danno ai veicoli ai veicoli ed alle cose se il modulo di denuncia sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti,
b) 60 gg nel caso di danni solo a veicoli e cose senza sottoscrizione del “foglio blu”,
c) 90 gg in caso di lesioni.

2) Comunicare gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno entro i medesimi termini.

Il danneggiato, una volta ricevuta l’offerta nei termini di cui al punto sopra, potrà:

1) Dichiarare di accettare l’offerta

2) Dichiarare di non accettare l’offerta;

3) Non rispondere alla proposta.

In ogni caso, la compagnia assicuratrice deve provvedere ad effettuare il pagamento della somma offerta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della accettazione o del rifiuto dell’offerta o comunque decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza aver ricevuto alcuna risposta dal danneggiato.

Tale somma viene comunque computata alla eventuale liquidazione definitiva del danno.

L’offerta di risarcimento del danno formulata dalla impresa, comprende anche (ma sarebbe meglio dire soltanto) il rimborso delle spese di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato.

Ai fini dell’offerta, non sono considerati danni accessori, le spese sostenute dal danneggiato per eventuale consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale.

6. Azione giudiziale diretta

Il danneggiato, qualora la compagnia cui ha rivolto la richiesta abbia respinto la sua richiesta di risarcimento del danno, la stessa non abbia comunicato l’offerta o il suo diniego nei termini previsti dall’art. 148 CDA (elencati al punto precedente) oppure non si sia giunti ad un accordo sulla offerta, potrà esperire azione diretta di cui all’art. 145 comma 2° nei soli confronti della propria compagnia assicuratrice. Tuttavia, la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema del risarcimento diretto.

L’azione diretta è esperibile soltanto quando:

1. siano trascorsi 60 gg (in caso di danni solo ai veicoli, ai natanti o altri beni materiali)

2. siano trascorsi 90 gg (in caso di lesioni di lieve entità)

3. siano trascorsi 30 gg (in caso di sottoscrizione del modulo Cid)

decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia “correttamente” chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto ed avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005

 

Esempi applicativi:

a) Danno solo a cose o ai veicoli in carenza di sottoscrizione del modulo Cid

Es1) Se la domanda è completa all’origine ma non si giunge ad un accordo sulla somma risarcibile (anche in forza delle ritenuta diversa responsabilità dei due conducenti) i tempi minimi intercorrenti dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni sono:

60gg -per formulare l’offerta;

15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa, in caso di ricezione del rifiuto o di silenzio da parte del danneggiato;

Totale 75 giorni (oltre a quelli intercorrenti per le varie comunicazioni) prima dei quali non può essere esperita l’azione diretta.

Es2) Caso in cui la domanda è incompleta ed in cui non si giunge ad un accordo saranno necessari:

30gg -per richiedere la integrazione della domanda (ad es. il c.fiscale del danneggiato);

60gg -per la formulazione della offerta;

15gg -per effettuare il pagamento della somma dalla stessa ritenuta equa

Totale 95 giorni (oltre a quelli intercorrenti per le varie comunicazioni) prima dei quali non può essere esperita l’azione diretta.

 

Es3) Caso in cui si deve integrare la richiesta per due volte

30gg -per richiedere la integrazione della domanda;

xgg -tempo esemplificativo necessario per la prima integrazione;

30gg -per richiedere la ulteriore integrazione;

ygg -per provvedere alla seconda integrazione,

60gg -per la formulazione della offerta;

15gg -termine entro il quale l’assicurazione deve comunque provvedere al pagamento della somma che la stessa, sulla base degli atti ritiene congrua.

Totale 135 giorni ai quali vanno sommati i giorni necessari per l’integrazione

 

b) Sinistri con lesioni personali

Es1) Se la domanda è completa all’origine (la lesione è subito valutata) ma non si giunge ad un accordo sulla somma risarcibile, i tempi minimi intercorrenti dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni sono:

90gg -per formulare l’offerta;

15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa, in caso di ricezione del rifiuto o di silenzio da parte del danneggiato

Totale 105 giorni prima dei quali non è esperibile l’azione

Es2) Caso in cui vi sia una lesione personale da valutare (la domanda è incompleta fino alla produzione della perizia medico-legale con la certificazione della avvenuta guarigione e la quantificazione dei postumi invalidanti) e non si giunga ad un accordo saranno necessari:

90gg -termine minimo per poter effettuare una congrua valutazione medico-legale;

90gg -termine per effettuare l’offerta;

15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa.

Totale 195 giorni prima dei quali non è esperibile l’azione

 

Es3) Nei casi in cui vi sia necessità di un tempo più ampio per poter effettuare una valutazione corretta dei postumi invalidanti al termine minimo previsto dall’esempio precedente andranno sommati gli ulteriori tempi (es 180 gg prima della perizia medico-legale, 90gg per l’offerta, 15gg per effettuare il pagamento.

Nel malaugurato caso in cui manchi qualche informazione, al tempo minimo necessario ad una valutazione medica si dovranno sommare i 30gg a disposizione delle imprese assicurative per richiedere le integrazioni, i giorni per ottenere i dati, e poi il nuovo decorrere del termine dei 90 giorni.

 

Commento: dagli esempi sopra riportati è evidente come il sistema del risarcimento diretto, che nella realtà riguarderà quasi il 90% dei sinistri stradali, ha in realtà creato uno slittamento notevole a volte incalcolabile del termine iniziale dal quale sarà possibile agire giudizialmente nei confronti della propria compagnia assicuratrice.

Da non dimenticare poi che nel caso in cui, nelle more delle valutazioni tecnico-mediche, ci si accorga che l’ipotesi trattata non rientri nelle ipotesi di risarcimento diretto, si dovrà ricominciare da capo con i termini previsti dall’art. 148 e nei confronti della compagnia di controparte con tutto quello che ne consegue.

Non da ultimo è necessario ricordare, ove ve ne fosse la necessità, che ai suddetti termini andranno aggiunti quelli processuali.

Unica consolazione appare il pagamento da imputare all’eventuale liquidazione definitiva.

Sentenza di condanna - Insufficienza della offerta originaria – Comunicazione all’Isvap

Qualora si sia dovuti ricorrere alla autorità giudiziaria per ottenere il giusto ristoro del danno subito, nel caso in cui la somma liquidata, al netto della rivalutazione e degli interessi, sia inferiore alla metà di quella liquidata, il giudice deve trasmettere copia della sentenza all’Isvap per gli accertamenti relativi alla osservanza delle disposizioni del capo IV del nuovo CDA in materia di procedure liquidative.

 


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Lunedì, 05 Giugno 2006
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