La richiesta di risarcimento
del danno deve essere inviata dal danneggiato che non si ritenga responsabile
alla compagnia assicuratrice del mezzo di sua proprietà o alla guida della
quale si trovava al momento del sinistro. APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE
DELLE ASSICURAZIONI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO (artt. 149 e 159 D.Lgs.
209/2005) Schema di Paolo Franceschetti Il D.Lgs. 209/2005
ribattezzato subito come “nuovo codice delle assicurazioni”, nel rinnovare
tutto il complesso sistema assicurativo italiano in una prospettiva
europeistica, ha introdotto anche le notevoli e contestate novità in materia di
risarcimento del danno da sinistri stradali introducendo, tra l’altro il c.d.
risarcimento diretto in forza del fatto che il danneggiato, ai fini di ottenere
il giusto ristoro di quanto subito, si può rivolgere non più alla compagnia
assicuratrice del danneggiante, ma a quella che ha stipulato il contratto
relativo al veicolo utilizzato al momento del sinistro, la quale, ai sensi
dell’art. 149 comma 3° del D.Lgs. 209/2005, “a seguito della presentazione
della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla
liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese
medesime”. 1. Ambito applicativo Il sistema del risarcimento diretto è applicabile
ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica, tra due veicoli a motore
identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla
quale siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entità ai loro
conducenti (danno biologico fino al 9%), senza il coinvolgimento di altri
veicoli responsabili. Sono pertanto esclusi: a) I sinistri occorsi su territorio estero,
regolamentati da apposite norme; b) Il danno subito dal terzo trasportato previsto
dall’art. 141 che rinvia all’art.148 e dunque al risarcimento “ordinario”; c) I sinistri per i quali interviene il Fondo di
Garanzia; d) I sinistri occorsi tra veicoli assicurati con
impresa che ha sede legale in altro stato membro, a meno di adesione al sistema
di risarcimento diretto. 2. Modalità della richiesta del danno La richiesta di risarcimento del danno deve essere
inviata dal danneggiato che non si ritenga responsabile alla compagnia
assicuratrice del mezzo di sua proprietà o alla guida della quale si trovava al
momento del sinistro. La domanda deve necessariamente contenere, pena
l’interruzione dei termini utili per la proposta della offerta di risarcimento
e conseguentemente di quelli per l’esercizio dell’azione civile, le seguenti
informazioni: Se si sono verificati solo danni al veicolo
ed alle cose: 1) nomi degli assicurati; Se vi sono state lesioni subite dai
conducenti, la richiesta deve indicare inoltre: 1) L’età, l’attività ed il reddito del danneggiato; Nota: E’ importante che la richiesta di
risarcimento del danno venga inviata per conoscenza ed a mezzo di raccomandata
a.r. o a mezzo telefax, anche alla compagnia di assicurazione di quello che si
ritiene il responsabile. Tale accorgimento potrà permettere di abbreviare i
termini per un eventuale successiva azione contro la stessa qualora il sinistro
rientri nella casistica del risarcimento ordinario previsto dall’art. 148 del
CDA. 3. Termini per la proposta di risarcimento La compagnia assicuratrice deve indicare la propria
offerta di risarcimento o gli eventuali motivi che impediscono di formulare
l’offerta di risarcimento del danno con apposita comunicazione nel rispetto dei
seguenti termini: 1. 90 gg.
nel caso di lesioni; 2. 60 gg.
nel caso di danni ai soli veicoli o alle cose; 3. 30 gg.
Nel caso di danni a veicoli o alle cose, qualora sia stato sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro il modulo CID. 4. Interruzione dei termini L’art. 149 comma 6° del nuovo codice delle
assicurazioni nonché l’art. 7 del D.p.r. di attuazione dell’art. 150,
prevedono, qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta o siano
necessarie delle integrazioni, l’ interruzione dei termini suddetti, fino al
ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti. Nota: La compagnia assicuratrice, in caso ritenute
necessarie integrazioni e precisazioni, ha tempo trenta giorni per richiedere
le suddette informazioni all’interessato. Pertanto, i termini previsti nel
punto 3) non ricominceranno a decorrere fino al perfezionamento della domanda
iniziale. 5. Offerta risarcitoria – Termini L’ impresa,
valutati gli elementi contenuti nella domanda, con apposita comunicazione
inviata al danneggiato, dovrà: 1) Formulare una congrua offerta di risarcimento
del danno nel termini di a)30 gg in caso di danno ai
veicoli ai veicoli ed alle cose se il modulo di denuncia sinistro sia
sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti, 2) Comunicare gli specifici motivi che impediscono
di formulare l’offerta di risarcimento del danno entro i medesimi termini. Il danneggiato, una
volta ricevuta l’offerta nei termini di cui al punto sopra, potrà: 1) Dichiarare di accettare l’offerta 2) Dichiarare di non accettare l’offerta; 3) Non rispondere alla proposta. In ogni caso, la
compagnia assicuratrice deve provvedere ad effettuare il pagamento della somma
offerta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della accettazione o del
rifiuto dell’offerta o comunque decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza
aver ricevuto alcuna risposta dal danneggiato. Tale somma viene
comunque computata alla eventuale liquidazione definitiva del danno. L’offerta di risarcimento del
danno formulata dalla impresa, comprende anche (ma sarebbe meglio dire
soltanto) il rimborso delle spese di consulenza medico-legale sostenute dal
danneggiato. Ai fini dell’offerta, non sono considerati danni
accessori, le spese sostenute dal danneggiato per eventuale consulenza o
assistenza professionale diversa da quella medico-legale. 6. Azione giudiziale diretta Il danneggiato, qualora la compagnia cui ha rivolto
la richiesta abbia respinto la sua richiesta di risarcimento del danno, la
stessa non abbia comunicato l’offerta o il suo diniego nei termini previsti
dall’art. 148 CDA (elencati al punto precedente) oppure non si sia giunti ad un
accordo sulla offerta, potrà esperire azione diretta di cui all’art. 145 comma
2° nei soli confronti della propria compagnia assicuratrice. Tuttavia,
la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile può chiedere di
intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la
responsabilità del proprio assicurato ferma restando, la successiva regolazione
dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del
sistema del risarcimento diretto. L’azione diretta è esperibile soltanto quando: 1. siano
trascorsi 60 gg (in caso di danni solo ai veicoli, ai natanti o altri beni
materiali) 2. siano
trascorsi 90 gg (in caso di lesioni di lieve entità) 3. siano
trascorsi 30 gg (in caso di sottoscrizione del modulo Cid) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia
“correttamente” chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento
del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per
conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto ed avendo
osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 149 e 150 del D.Lgs.
209/2005 Esempi applicativi: a) Danno solo a cose o ai veicoli in carenza
di sottoscrizione del modulo Cid Es1) Se la domanda è
completa all’origine ma non si giunge ad un accordo sulla somma risarcibile
(anche in forza delle ritenuta diversa responsabilità dei due conducenti) i
tempi minimi intercorrenti dal ricevimento della richiesta di risarcimento
danni sono: 60gg -per formulare l’offerta; 15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento
della somma ritenuta equa, in caso di ricezione del rifiuto o di silenzio da
parte del danneggiato; Totale 75 giorni (oltre a
quelli intercorrenti per le varie comunicazioni) prima dei quali non può essere
esperita l’azione diretta. Es2) Caso in cui la domanda
è incompleta ed in cui non si giunge ad un accordo saranno necessari: 30gg -per richiedere la integrazione della domanda
(ad es. il c.fiscale del danneggiato); 60gg -per la formulazione della offerta; 15gg -per effettuare il pagamento della somma dalla
stessa ritenuta equa Totale 95 giorni (oltre a
quelli intercorrenti per le varie comunicazioni) prima dei quali non può essere
esperita l’azione diretta. Es3) Caso in cui si deve
integrare la richiesta per due volte 30gg -per richiedere la integrazione della domanda; xgg -tempo esemplificativo necessario per la prima
integrazione; 30gg -per richiedere la ulteriore integrazione; ygg -per provvedere alla seconda integrazione, 60gg -per la formulazione della offerta; 15gg -termine entro il quale l’assicurazione deve
comunque provvedere al pagamento della somma che la stessa, sulla base degli
atti ritiene congrua. Totale 135 giorni ai quali vanno sommati i
giorni necessari per l’integrazione b) Sinistri con lesioni personali Es1) Se la domanda è
completa all’origine (la lesione è subito valutata) ma non si giunge ad un
accordo sulla somma risarcibile, i tempi minimi intercorrenti dal ricevimento
della richiesta di risarcimento danni sono: 90gg -per formulare l’offerta; 15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento
della somma ritenuta equa, in caso di ricezione del rifiuto o di silenzio da
parte del danneggiato Totale 105 giorni prima dei quali non è
esperibile l’azione Es2) Caso in cui vi sia una
lesione personale da valutare (la domanda è incompleta fino alla produzione
della perizia medico-legale con la certificazione della avvenuta guarigione e
la quantificazione dei postumi invalidanti) e non si giunga ad un accordo
saranno necessari: 90gg -termine minimo per poter effettuare una
congrua valutazione medico-legale; 90gg -termine per effettuare l’offerta; 15gg -entro cui l’impresa effettua il pagamento
della somma ritenuta equa. Totale 195 giorni prima dei quali non è
esperibile l’azione Es3) Nei casi in cui vi sia
necessità di un tempo più ampio per poter effettuare una valutazione corretta
dei postumi invalidanti al termine minimo previsto dall’esempio precedente
andranno sommati gli ulteriori tempi (es 180 gg prima della perizia
medico-legale, 90gg per l’offerta, 15gg per effettuare il pagamento. Nel malaugurato caso in cui manchi qualche
informazione, al tempo minimo necessario ad una valutazione medica si dovranno
sommare i 30gg a disposizione delle imprese assicurative per richiedere le
integrazioni, i giorni per ottenere i dati, e poi il nuovo decorrere del
termine dei 90 giorni. Commento: dagli esempi sopra riportati è evidente
come il sistema del risarcimento diretto, che nella realtà riguarderà quasi il
90% dei sinistri stradali, ha in realtà creato uno slittamento notevole a volte
incalcolabile del termine iniziale dal quale sarà possibile agire
giudizialmente nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Da non dimenticare poi che nel caso in cui, nelle
more delle valutazioni tecnico-mediche, ci si accorga che l’ipotesi trattata
non rientri nelle ipotesi di risarcimento diretto, si dovrà ricominciare da
capo con i termini previsti dall’art. 148 e nei confronti della compagnia di
controparte con tutto quello che ne consegue. Non da ultimo è necessario ricordare, ove ve ne
fosse la necessità, che ai suddetti termini andranno aggiunti quelli
processuali. Unica consolazione appare il pagamento da imputare
all’eventuale liquidazione definitiva. Sentenza di condanna - Insufficienza della
offerta originaria – Comunicazione all’Isvap Qualora si sia dovuti ricorrere alla autorità
giudiziaria per ottenere il giusto ristoro del danno subito, nel caso in cui la
somma liquidata, al netto della rivalutazione e degli interessi, sia inferiore
alla metà di quella liquidata, il giudice deve trasmettere copia della sentenza
all’Isvap per gli accertamenti relativi alla osservanza delle disposizioni del
capo IV del nuovo CDA in materia di procedure liquidative. |
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