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Corte di Cassazione 05/06/2006

da Altalex - Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubbliche

Cassazione , sez. III civile, sentenza 14 marzo 2006 n° 5445

Nessun ingiustificato privilegio per la P.A. e, dunque, nessun insidia gravante sul danneggiato.

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si colloca nel filone giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza 3651/2006, fautrice di un revirement in materia di responsabilità della P.A. per omessa manutenzione delle strade: Nella fattispecie la difesa dell’amministrazione eccepiva che la propria responsabilità “poteva essere affermata esclusivamente in ipo­tesi di esistenza di un’insidia o trabocchetto” e la Corte replica che “diversa­mente da quanto dall’odierna ricorrente dedotto in con­formità a principio da questa Corte in effetti costan­temente affermato e che il collegio ritiene peraltro di non poter condividere, l’insidia determinante pericolo occulto non è invero dalla norma di cui all’art. 2043 c.c. contemplata, trattandosi di figura di elaborazione giurisprudenziale che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porsene la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.”.

“La posizione probatoria del danneggiato risulta in­fatti a tale stregua aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale ed il portato sostanziale della norma ma anche con le stesse scelte di fondo dell’ordinamento in materia di responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto favor per il soggetto che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ri­storo da parte del danneggiante.Costruzione dalla giurisprudenza a suo tempo elabo­rata in ossequio a finalità socio-politiche ed economi­che alla norma e alla materia in questione sono tutta­via in realtà estranee, e comunque ormai ( quantomeno ) non ( più ) rispondenti al prevalente sentire della coscienza sociale”.

Ciò precisato, la Corte precisa che l’insidia o trabocchetto può sul piano probatorio considerarsi viceversa rilevante laddove al proprieta­rio di strade pubbliche è consentito dare la cd. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di peri­colo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle cir­costanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.

(Altalex, 26 maggio 2006. Nota di Giuseppe Buffone. Cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 3651/2006)


 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 14 marzo 2006, n. 5445
 

(Presidente V. Duva - Relatore L. A. Scarano)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra A. F., in proprio e nella quali­tà di genitore esercente la potestà sui figli minori M. e C. D., conveniva avanti al Tribunale di Oristano la Provincia di Nuoro, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa della morte del marito G., padre dei suindicati minori, avvenuta per incidente occorso sul­la strada provinciale n. 35, tratto Madolo - Magomadas, allorquando alla guida di un’autobetoniera Astra, prima di immettersi nella proprietà C., asseritamente sostava sul ciglio destro della carreggiata con la ruo­ta posteriore destra sulla banchina che, sotto il peso dell’autocarro, franava, precipitando nella sottostante scarpata.

Nella resistenza dell’Amministrazione convenuta, che contestava il fondamento della domanda, e della so­cietà Levante Assicurazioni s.p.a., da quest’ultima chiamata in causa in garanzia, che chiedeva il rigetto della domanda o in subordine di tenere la Provincia in­denne dalle conseguenze di lite nei limiti del massima­le di polizza di £ 500.000.000 per ciascuna persona de­ceduta, l’adito tribunale accoglieva la domanda, con­dannando la Provincia al pagamento dei danni in misura di £ 340.000.000 in favore della F., di £ 275.000.000 per il figlio M. e in £ 225.000.000 per il figlio C.o, dichiarando la società Levante tenuta a ga­rantire il pagamento delle suindicate somme fino a £ 500.000.000.

Interposto gravame dalla Provincia di Nuoro -che nel merito censurava in particolare la ritenuta sussi­stenza in capo a sé dell’obbligo di apporre la segnale­tica longitudinale su quel tipo di strada e di curarne la manutenzione "al fine di evitare la presenza di pe­ricoli occulti", deducendo che, esclusa l’applicazione dell’art. 2051 c.c., non era stato per converso dagli attori assolto l’onere su di essi incombente di provare il pericolo occulto, nonché l’uso improprio della ban­china preclusa al traffico veicolare-, con sentenza del 25 luglio 2001 la Corte d’Appello di Cagliari, nel precisare il fatto oggetto di lite nel senso che in oc­casione dell’incidente il defunto D. non aveva effet­tuato una vera e propria sosta sulla banchina ma si era accostato lentamente al margine destro della carreggia­ta occupando la detta banchina con le ruote posteriori per circa un metro e dieci dal margine della carreg­giata medesima al fine di raggiungere lo spiazzo ghiaioso sito poco più avanti, rigettava l’appello con condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della parte appellata, in solido con la so­cietà Levante, disponendo invece la compensazione per quelle tra le medesime.

Avverso tale sentenza della corte di merito propo­ne ora ricorso per cassazione la Provincia di Nuoro, affidandolo a cinque motivi.

La F., per sé e nella qualità, ha presentato controricorso non notificato alle controparti e spedito per posta, ma il difensore è stato ammesso alla discus­sione orale della causa.

L’intimata società Levante Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che in sede di discus­sione orale il difensore della F. ha eccepito essere il di lei figlio minore C.o divenuto maggiorenne in corso di causa.

Orbene, come è stato dalle Sezioni Unite di questa Corte affermato a componimento del contrasto interpretativo al riguardo in precedenza insorto ( v. Cass., Sez. Un., 20 /10/2005, n. 20322 ), nonché successivamente anche dalle sezioni semplici ribadito ( v. Cass., 16/11/2005, n. 23082; Cass., 14/10/2005, n. 19979 ), è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti di soggetto minore divenuto maggiorenne nelle more del giudizio notificata non a lui personalmente ma ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, anche laddove l’evento non sia stato dichiarato né notificato, in quanto lo stato di incapacità per minore età è per sua natura temporaneo, e il raggiungimento della maggiore età, costituendo un evento prevedibile nell’an e nel quando, è sottratto a forme di pubblicità.

Nel caso in esame il ricorso per cassazione proposto nei confronti del C.o D. risulta dalla Provincia di Nuoro in effetti notificato non già al medesimo personalmente bensì alla di lui madre, quale esercente la potestà, A. F., e il ( sopravvenuto ) difetto di legittimazione processuale della medesima non è stato dall’interessato sanato ( con efficacia re­troattiva e con riferimento a tutti gli atti processua­li già compiuti ) mediante costituzione in giudizio ed espressione di inequivoca manifestazone della propria volontà in tal senso (cfr. Cass., 14/12/2004, n. 23291) .

Il ricorso per cassazione proposto nei confronti del medesimo va pertanto dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente, denunziando violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva­zione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c, lamenta in particolare l’erronea qualificazione giuridica del tratto erboso a destra della sede stradale come "banchina", deducendo che trattandosi di strada extraurbana locale, e non già di sopraelevata, l’elemento marginale costituito da una striscia erbosa deve essere correttamente indicato come "arginello".

Con il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 n. 7 e dell’art. 158, comma 2 lett. f) , cod. strada, deducendo che la prima disposi-zione destina alla circolazione esclusivamente la car­reggiata, mentre la seconda fa divieto di sosta o fer­mata sulle banchine, salvo diversa disposizione.

Con il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché omessa insuf­ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de­cisivo della controversia, deducendo che se è vero che in ipotesi di emergenza possono essere superati i limi­ti costituiti dalla normativa richiamata, deve essere peraltro data la prova della necessità di impegnare il margine erboso, onere nel caso viceversa non assolto, con omissione di motivazione sul punto.

Con il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonché omessa insuf­ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de­cisivo della controversia, deducendo che la sua respon­sabilità in ordine all’accaduto può essere affermata esclusivamente in ipotesi di esistenza di insidia o trabocchetto, che non può d’altro canto farsi discende­re dalla «mancanza di segnalazione del pericolo di frana del ciglio erboso».

I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.

Va al riguardo osservato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avuto modo di affermare e pre-cisare che l’ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l’obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a li­vello tra i margini della carreggiata stradale e i li­miti della sede stradale, definita "banchina" ( v. Cass., 9/1/2002, n. 203; Cass., 19/7/2002, n. 10577 ).

Tale zona fa infatti parte della struttura della strada ( v. Cass., 16/4/1993, n. 4533 ) , e la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, pone esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. Anche essa, come quest’ultima, non deve invero presentare per l’utente insidie o trabocchetti, con conseguente impu­tabilità alla P.A. dei danni che ne siano derivati ( v. Cass., 25/2/1997, n. 2707 ).

Sebbene non pavimentata, tale zona, in assenza di specifica segnalazione di segno contrario, suscita in­fatti negli utenti, anche per la sua apparenza esterio­re, affidamento di consistenza e di sicura transitabi­lità ( cfr. Cass., 30/1/1979, n. 678 ).

Orbene, la corte di merito ha fatto puntuale appli­cazione dei suindicati principi.

Del tutto correttamente la corte di merito ha nell’impugnata sentenza affermato che proprio la situa­zione di apparente transitabilità ( anche ) di tale zo-na ai margini della strada ha nel caso per il defunto D. integrato gli estremi dell’insidia.

Sicché laddove deduce violazione nonché vizio dì motivazione con riferimento alla ravvisata sua respon­sabilità ex art. dell’art. 2043 c.c., emerge con tutta evidenza come, nel sostenere che «la mancanza di se­gnalazione di pericolo di frana del ciglio erboso non può essere considerato alla stregua dell’insidia o tra­bocchetto, dato che la natura e la configurazione del terreno sul lato destro della strada era tale da far ritenere lo stesso non idoneo in modo assoluto alla circolazione e alla sosta neppure temporanea e/o di emergenza>>, l’amministrazione ricorrente si limita in realtà a prospettare un’affermazione contraria all’accertamento compiuto e all’avviso espresso dai giudici di merito, con formulazione invero apodittica. A meno di non doversi tali censure intendere come sot­tendenti la prospettazione di una diversa realtà dei luoghi in questione, nel qual caso esse non sfuggireb­bero tuttavia ad un giudizio di relativa inammissibili­tà in questa sede.

Né per altro verso viene nella specie in rilievo la diversa figura del "ciglio erboso", dal giudice dell’impugnazione di merito essendo un tanto stato escluso all’esito di specifica disamina con esauriente e congrua motivazione, in particolare precisandosi co­me, attesa l’opportunità di «fare chiarezza sullo sta­to dei luoghi e sulle circostanze di fatto accertate in causa, rilevanti per la decisione», sia emerso ( dalla planimetria allegata al rapporto della Polstrada e dal­le fotografie agli atti ) che «sulla destra della car­reggiata asfaltata già percorsa dal D., nel tratto di strada rettilineo dopo la curva, corre parallela una striscia in terra battuta che ha le caratteristiche di una banchina, definendosi tali, ai sensi dell’art. 3 n. 4 del nuovo C.d.S. "la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i se­guenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraf­fico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati"».

Parte di strada che la corte di merito ha indicato trovarsi proprio tra il margine della carreggiata e il ciglio superiore della scarpata», concludendo che essa «è, pertanto, una banchina». Espressamente valutando come non pertinenti «i richiami fatti dall’Amministra­zione provinciale al ciglio erboso per qualificare l’area in questione e trarne conseguenze non condivisi­bili sulla mancanza di ogni responsabilità».

Così come non vincolanti, ha essa ulteriormente sottolineato, sono le qualificazioni date dalla Polstrada nel rapporto agli atti».

Atteso quanto sopra, l’ente proprietario di strade pubbliche ha l’obbligo di relativa manutenzione ( art. 16 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F; art. 14 cod. str.;­per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F; per i Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 ), nonché l’obbligo di preve­nire e, se del caso, di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima ( v. Cass., 19/7/2002, n. 10577; Cass., 25/2/1997, n. 2707 ).

Vale anzitutto rilevare che la diversa qualifica­zione della striscia di terreno non asfaltato ai limiti della sede stradale in termini di «arginello>> pro­spettato dall’impugnante nel ricorso, a parte i profili di relativa novità ( trattandosi di prospettazione for­mulata per la prima volta nel presente giudizio di cas­sazione a fronte della specifica qualificazione, in ri­getto della dedotta -in sede di gravame di merito- con-figurabilità nel caso della diversa figura del "ciglio erboso" ) , risulta in ogni caso priva di pregio, giac­ché al di là della definizione qualificatoria ( la "banchina", come detto, già contemplata dall’art. 2 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, è all’art. 3, n. 4, d.lgs. n. 285 del 1992 definita come «la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: mar­ciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei ri­levati» ) , non vi è nel caso dubbio in ordine alla realtà ontologica della zona che viene nel caso in ri­lievo, dalla corte di merito nell’impugnata sentenza ( v. p. 11 sent. ) indicata, sulla base in particolare dal rapporto della Polstrada e dalle fotografie in at­ti, quale «striscia in terra battuta che ha le carat­teristiche di una banchina»; «parte di strada ... tra il margine della carreggiata e il ciglio superiore del­la scarpata», in apparente stato di transitabilità sul quale il defunto D. aveva fatto ragionevole affida­mento ( v. p. 13 sent. ).

Pregio non può invero riconoscersi nemmeno alla censura dalla Provincia ricorrente formalizzata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. nonché vizio di motivazione in or­dine alla mancata prova della necessità di «impegna­re», nella specie, «il manto erboso» de quo.

A parte la considerazione che alla stregua dell’acquisito quadro probatorio ( e in particolare della deposizione del teste oculare O.: v. p. 12 sent. ) il giudice d’appello ha escluso la ricorrenza nel caso della fattispecie della «sosta» ( benché dalla stessa F. dedotta nei propri scritti difensivi introduttivi della lite ) , essendo rimasto accertato che nel caso il D. pose in essere una manovra di len­to accostamento a destra sulla banchina, ove transitava con le ruote posteriori «ad un metro e dieci dal mar­gine della carreggiata», va osservato che seppure la suddetta prova dell’eccezionalità e della necessità è stata a volte richiesta ( v. Cass., 16/4/1993, n. 4533; Cass., 26/9/1979, n. 4973 ), si è d’altro canto da que­sta Corte precisato che l’obbligo di non invadere le banchine attiene all’uso normale della strada, e non anche alle manovre saltuarie e di breve durata( v. Cass., 25/2/1997, n. 1707 ), come appunto quella che ne occupa.

La corte di merito ha anzi qualificato come «cor­retta» tale «manovra», consistita nell’ «allargarsi un po’ sulla destra per raggiungere lo spiazzo suddetto seguendo l’andamento naturale della stessa banchina che si allarga man mano che si avvicina allo spiazzo». Pervenendo a concludere che «ha ragione il primo giu­dice a ritenere che è stata l’area adiacente la carreg­giata asfaltata a cedere», e non già come diversamente assunto dall’allora appellante ed odierna ricorrente amministrazione provinciale, «la fase terminale della "banchina erbosa non percorribile" ( come definita nel rapporto della Polstrada ) o "terrapieno di contenimen­to della carreggiata" ( come definito dal rapporto del­la U.S.L. )».

La betoniera, ha accertato infatti la corte di me­rito dandone specifica e congrua motivazione, «si è tenuta all’interno della banchina impegnandola per poco più di un metro con le ruote posteriori, che non risul­tano affatto "lambire" il limite superiore della scar­pata ( v. planimetria agli atti ) , atteso che rimane ancora sulla loro destra un tratto di terreno pianeg­giante» ( v. p. 12 sent. ).

Orbene, non risultando prospettata la questione concernente l’applicabilità nel caso dell’art. 2051 c.c., la viceversa dedotta violazione dell’art. 2043 c.c. si connota invero in termini di infondatezza, avendo il giudice correttamente affermato, in ossequio a principio consolidato in giurisprudenza di legittimi­tà, che la P.A. incontra limiti al suo agire discrezio­nale nell’obbligo di vigilanza e controllo dei beni de­maniali derivanti dalle norme di legge e di regolamen­to, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale ( da ultimo v. Cass., 4/6/2004, n. 10564 ).

Correttamente la corte d’appello ha pertanto fatto nel caso discendere dalla mancanza di segnalazione la sussistenza di un’insidia.

Va al riguardo anzitutto disattesa la doglianza secondo cui la responsabilità dell’amministrazione pro­vinciale poteva essere affermata esclusivamente in ipo­tesi di esistenza di un’insidia o trabocchetto.

Deve infatti al riguardo precisarsi che, diversa­mente da quanto dall’odierna ricorrente dedotto in con­formità a principio da questa Corte in effetti costan­temente affermato e che il collegio ritiene peraltro di non poter condividere, l’insidia determinante pericolo occulto non è invero dalla norma di cui all’art. 2043 c.c. contemplata, trattandosi di figura di elaborazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 13 luglio 2005, n. 14749; Cass., 17 mag­gio 2005, n. 6767; Cass., 25 giugno 2003, n. 10131 ) che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porsene la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.

La posizione probatoria del danneggiato risulta in­fatti a tale stregua aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale ed il portato sostanziale della norma ma anche con le stesse scelte di fondo dell’ordinamento in materia di responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto favor per il soggetto che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ri­storo da parte del danneggiante.

Costruzione dalla giurisprudenza a suo tempo elabo­rata in ossequio a finalità socio-politiche ed economi­che alla norma e alla materia in questione sono tutta­via in realtà estranee, e comunque ormai ( quantomeno ) non ( più ) rispondenti al prevalente sentire della coscienza sociale.

Con la conseguenza che, diversamente da quanto pure da questa Corte costantemente affermato ( v. la stessa Cass., 4/6/2004, n. 10564 dianzi citata ), della rela­tiva prova non può ritenersi onerato il danneggiato.

L’ insidia o trabocchetto può sul piano probatorio considerarsi viceversa rilevante laddove al proprieta­rio di strade pubbliche è consentito dare la c.d. Prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di peri­colo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle cir­costanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato ( per la compatibili­tà tra la responsabilità della p.a. ex art. 2043 c.c. per cd. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, c. 1, c.c. cfr. Cass., 3/12/2002, n. 17152; Cass., 1/10/2004, n. 19653 ).

Con il quinto motivo la Provincia di Nuoro denun­zia ulteriormente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando la mancata valutazione da par­te della Corte di merito della censura in sede di ap­pello mossa alla sentenza di primo grado concernente la ivi operata quantificazione del danno in ragione della ravvisata genericità del motivo d’appello che essa af­ferma viceversa non sussistere.

Atteso quanto sopra, va premesso che il collegio ritiene di conformarsi, non condividendo il contrario avviso al riguardo recentemente espresso da altra se-zione di questa Corte ( v. Cass., 22 febbraio 2005, n. 3538. Nello stesso senso v. peraltro già Cass., 14 lu­glio 1992, n. 8503. V. anche Cass., 15 aprile 1994, n. 3549 ), al prevalente orientamento maturato in giuri­sprudenza di legittimità secondo cui allorquando viene, come nel caso, lamentata l’insussistenza del ritenuto difetto di specificità dei motivi d’impugnazione, ri­sultando dedotto un error in procedendo è consentito al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti, spettando alla Corte di Cassazione interpretare autono­mamente l’atto di appello per accertare se al giudice di secondo grado sia stato devoluto l’esame del punto controverso ( così Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16. Conformemente v. Cass., 5 aprile 2005, n. 7055; Cass., 27 gennaio 2004, n. 1456; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218; Cass., 24 luglio 2003, n. 11497; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908. E in tal senso v. già Cass., 30 maggio 1983, n. 3712 ) .

E’ infatti ben vero che il giudizio di appello è una revisio prioris instantiae ( v. la citata Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16, e successive confor­mi: Cass., 24 marzo 2000, n. 3539; Cass., 9 agosto 2000, n. 9867; Cass., 19 dicembre 2000, n. 15950; Cass., 23 marzo 2001, n. 4190; Cass., 7 maggio 2002, n. 6542; Cass., 28 maggio 2003, n. 8501; Cass., 8 agosto 2002, n. 11935; Cass., 12 agosto 2003, n. 12218; Cass., 28 novembre 2003, n. 18229 ), e non già un iudicium novum ( secondo il più liberale orientamento che si ri­collega alla definizione dell’appello come mezzo di im­pugnazione rivolto ad ottenere non il controllo della decisione di primo grado ma una nuova pronuncia sul di­ritto fatto valere con la domanda originaria, e consi­dera l’enunciazione della censura come finalizzata alla delimitazione dell’ambito del riesame richiesto al giu­dice dì appello, con conseguente attenuazione dell’one­re della specificazione dei motivi, specialmente quando la sentenza di primo grado sia impugnata totalmente: v. Cass., 16 maggio 1997, n. 4368; Cass., 21 gennaio 1987, n. 554; Cass., 21 gennaio 1987, n. 553 ). E, ancora, che la cognizione del giudice rimane circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enuncia­zione di specifici motivi ( v. Cass., 28 novembre 2003, n. 18229 ), sicché l’inammissibilità del gravame da ta­le violazione derivante non è sanabile per effetto del­l’attività difensiva spiegata nel corso del giudizio (v. Cass., Sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 30 luglio 2001, n. 10401; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218) .

Condivisibile è altresì l’assunto secondo cui la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamen­to logico-giuridico delle prime, non essendo le statui­zioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argo­mentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice ( v. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218; Cass., 28 novembre 2003, n. 18229; Cass., 22 dicembre 2004, n. 23742; Cass., 29 ottobre 2004, n. 20987; Cass., 11 mag­gio 2004, n. 8926; Cass., 2 febbraio 2005, n. 2041 ).

Non può d’altro canto ritenersi sufficiente che l’atto d’appello consenta dì individuare genericamente le statuizioni concretamente impugnate, né condividersi l’interpretazione, invero recentemente sostenuta da al­tra sezione di questa Corte ( v. Cass., 3 gennaio 2005, n. 21 ), secondo cui il requisito della "sommaria espo­sizione dei fatti" richiesto dall’art. 342 c.p.c. può intendersi soddisfatto anche «dal complesso delle ar­gomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello».

E’ tuttavia indubbio che, essendo insuscettibile di essere fissato in termini generali ed assoluti ( v. Cass., 23 ottobre 2003, n. 15936; Cass., 6 aprile 2004, n. 6761; Cass., 12 agosto 1997, n. 7524 ), il grado di specificità dei motivi va valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata ( v. Cass., 29 ottobre 2004, n. 20987; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15936; Cass., 15 aprile 1998, n. 3805; Cass., 1° settembre 1997, n. 8297; Cass., 23 luglio 1997, n. 6893; Cass., 21 febbraio 1997, n. 1599; Cass., 30 mag­gio 1995, n. 6066; Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991 ) , e deve considerarsi integrato quando alle argo­mentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono con­trapposte quelle dell’appellato in modo da incrinarne il relativo fondamento logico-giuridico, come nell’ipo­tesi in cui, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, l’appellante svolga i motivi di impugnazione in termini incompatibi­li con la complessiva argomentazione della decisione impugnata, in tal caso l’esame dei singoli passaggi ar­gomentativi risultando in effetti inutile ( v. Cass., 10 maggio 2005, n. 9793; Cass., 6 aprile 2004, n. 6761; Cass. 23 ottobre 2003, n. 15936 ).

In particolare, la specificità dei motivi di appel­lo di cui all’art. 342 c.p.c. deve essere valutata in base all’imprescindibile raffronto tra le ragioni della doglianza, esposte nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, e quelle che nella sentenza sorreggo­no il punto oggetto dell’impugnazione.

E’ pertanto inammissibile l’appello con cui la par­te, nel riproporre un’eccezione disattesa dal giudice di primo grado, non prenda in esame la motivazione del rigetto e non ne fornisca adeguata critica ( v. Cass., 28 novembre 2003, n. 12218; Cass., 21 aprile 1994, n. 3809; Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991 ).

Né soddisfa il requisito di specificità l’atto d’appello che si basi sul mero rinvio alle argomenta­zioni svolte nel precedente grado di giudizio ( v. Cass., 13 settembre 2004, n. 18353 ), non essendo am­missibile nemmeno il mero rinvio all’esposizione delle argomentazioni ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale ( v. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 30 luglio 2001, n. 10401; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218 ).

Può al riguardo risultare invece sufficiente anche la riproposizione delle stesse difese già disattese dal giudice di prime cure ( v. Cass., 7 giugno 2005, n. 11781 ).

In conclusione, l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. ( e nel rito del lavoro dall’art. 434 c.p.c. ) non deve necessariamente consi­stere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all’interno della quale i motivi di gravame, per risultare idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o mino­re specificità nel caso concreto della medesima ( v. Cass., 1° aprile 2004, n. 6403 ), potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice ( v. Cass., 22 dicembre 2004, n. 23742 ).

Nel caso in esame, nell’atto di appello l’odierna ricorrente ha invero formulato il motivo d’impugnazione testualmente affermando di contestare «i criteri e le modalità attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alla determinazione e quantificazione dei danni risarcibili ... sia per quanto attiene ai danni pa­trimoniali e a quelli morali».

Nel dolersi dell’ingiustizia dell’inammissibilità di siffatto motivo d’appello ritenuta dalla corte di merito, e dell’insufficiente motivazione dalla medesima al riguardo fornita, la Provincia nel motivo di ricorso per cassazione lamenta che benché «sinteticamente esposto», tale motivo d’impugnazione è invero «tale da consentire al Giudice di seconde cure di individuare quanto devolutogli con l’appello sul punto».

Orbene, a parte il rilievo che -diversamente da quanto lamentato nel motivo di ricorso in esame- la mo­tivazione non risulta nel caso omessa sul punto in que­stione, emerge con tutta evidenza come la suesposta do­glianza in realtà si risolva nella mera deduzione della assoluta genericità della quantificazione del danno, sicchè il motivo di ricorso per cassazione risulta in­vero formulato in termini del tutto apodittici, in as­senza di qualsivoglia dimostrazione. In contrasto, per­tanto, con il disposto di cui all’art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c. ( cfr. Cass., 13/7/2005, n. 14741 ), e disat­tendendo l’esigenza di porre la Corte di legittimità in grado dì orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia di merito (v. Cass., 6/4/2004, n. 6756; Cass., 9/4/2003, n. 5581).

Mentre, laddove non vengono dalla ricorrente pro­spettati altri criteri e modalità in base al quale tale determinazione andrebbe a suo avviso diversamente ef­fettuata, la doglianza risulta d’altro canto violativa del principio costantemente affermato da questa Corte in base al quale incombe al ricorrente specificare le ragioni del denunciato errore, e dimostrare la viola­zione di specifiche norme di ermeneutica. Sicché la censura si sostanzia nella apodittica critica alla ricostruzione operata dal giudice, e nella prospettazione di una difforme soluzione ( cfr. Cass., 14/7/2004, n. 13075; Cass., 25/2/2004, n. 3772; Cass., 23/7/2002, n. 10749; Cass., 28/8/2001, n. 11289. V. anche Cass., 18/5/2005, n. 18420 ).

In violazione pertanto del principio di autosuffi­cienza del ricorso ai fini dell’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio di legittimità ( v. Cass., 1°/7/2003, n. 10330; Cass., 14/8/1998, n. 8013).

Le censure mosse all’impugnata sentenza dall’amministrazione ricorrente sono pertanto tutte infondate, il ricorso dovendo conseguentemente riget­tarsi.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti di F. A., per sé e per il figlio M.. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della F. per il figlio C.o. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.100, di cui euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 1° Dicembre 2005 Il Consigliere est. Il Presidente


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Lunedì, 05 Giugno 2006
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