Giurisprudenza di legittimità
Svolgimento del processo. – Con ricorso depositato in data
26 febbraio 2000, il signor P.V. impugnò il verbale di constatazione redatto
dalla polizia stradale di Padova il 29 gennaio 2000 per violazione dell’art.
186, comma secondo c.s. l’opponente dedusse che:- la violazione contestata era
inesistente, perché l’apparecchiatura «alcool test» aveva evidenziato un tasso
alcolemico pari a 0,00164 grammi per litro sia nella prima e sia nella seconda
prova, percentuale molto inferiore a 0,8 grammi per litro previsto dall’art.
379 del Regolamento d’esecuzione al c.s.; - che il verbale di contestazione era
nullo perché, in violazione delle disposizioni dell’art. 379 comma terzo del
regolamento c.s., aveva omesso l’indicazione delle circostanze sintomatiche
dell’esistenza dello stato d’ebbrezza; - era violato l’art. 379 reg. cit., comma
secondo, per l’omissione delle indicazioni nel verbale dei tempi
dell’espletamento della procedura di rilevazione del tasso alcolemico del
guidatore; - era stato violato l’art. 379 reg. cit., commi 5, 6, 7 e 8, nulla
risultando dal verbale circa il preventivo controllo dell’apparecchiatura
utilizzata e il suo corretto funzionamento al momento della rilevazione; - il
verbale era nullo o inefficace per l’omessa indicazione del giudice competente
a decidere sull’eventuale ricorso. La Prefettura di Padova, costituendosi per mezzo di
proprio funzionario, depositò comparsa di risposta ed allegò documentazione,
contestando il ricorso. Con sentenza in data 4 ottobre 2000, il Giudice di pace di
Padova respinse il ricorso, avendo accertato che il tasso alcolemico rilevato
nelle circostanze di causa era pari a 1,64 grammi per litro, e quindi superiore
al limita consentito (0,8), a nulla rilevando che per errore materiale nel
verbale il predetto valore (1,64) fosse esposto in milligrammi, anziché in
grammi; tanto risultava, infatti, dalla documentazione cartacea stampata
dall’etilometro all’atto dell’accertamento. Contro questa sentenza, non notificata, l’interessato
ricorre per cassazione con atto notificato al Prefetto di Padova, con tre mezzi
d’impugnazione. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. Motivi della decisione. – Preliminare all’esame del
ricorso nel merito è quello, tralasciato dal giudice del merito, della
proponibilità dell’opposizione contro il verbale d’accertamento della guida in
stato d’ebbrezza. L’odierno ricorrente, infatti, senza aspettare la notifica
di un provvedimento d’irrogazione di sanzioni amministrative da parte del
Prefetto competente, ha proposto opposizione contro un verbale d’accertamento
della violazione dell’art. 186, comma secondo del codice della strada.
Tuttavia, il verbale d’accertamento delle violazione per l le quali sia
prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa non è, di per sé, lesivo
di situazione giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione,
trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un’attività
istruttoria a concludersi, ove l’autorità competente ravvisi la sussistenza
dell’infrazione contestata, con l’emanazione del provvedimento irrogativo della
sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente
riconosciuta dal legislatore. Il riconoscimento della possibilità di proporre
opposizione avverso lo stesso verbale d’accertamento delle violazione, le quali
comportino l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trova il suo
presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto
stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad
assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla
posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma, al di
fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative
pecuniarie, il verbale d’accertamento è privo di una siffatta particolare
efficacia giuridica e la tutela delle posizioni lese non può dunque che
esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione
è comminata (nel medesimo senso, con riferimento alle sanzioni amministrative
pecuniarie estranee al codice della strada, si veda Cass. 2 settembre 2004, n.
17674). La sospensione della patente di guida, di cui si tratta nel presente
processo, non è una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale sia
consentita l’opposizione contro il verbale. Il ricorso, siccome proposto contro il verbale di
constatazione, doveva essere dichiarato inammissibile dal giudice di pace, e,
in difetto di tale pronuncia, al rilevo che l’azione non poteva essere proposta
deve provvedersi in questa sede a norma dell’art. 382 comma terzo c.p.p. Considerato che nel giudizio di merito l’amministrazione
era difesa da un proprio funzionario, e che essa non ha svolto difese nel
presente giudizio di legittimità, non v’è luogo pronuncia sulle spese. (Omissis). [RIV-0602P151] |
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