Roma, 25 maggio 2006
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per i versamenti,
tramite Modello F 23, relativi al trasferimento di proprietà ai custodi
acquirenti di veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi di fermo,
sequestro o confisca, ai sensi degli articoli 213, comma 2 - quater e 214,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Gli articoli
213, 214, 214 bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), prevedono che i
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, quelli confiscati, nonché quelli
c.d. abbandonati al termine delle procedure di fermo amministrativo sono
assoggettabili alle procedure del D.P.R. 189/01 e possono essere trasferiti di proprietà o alienati. A tal fine,
con apposite convenzioni stipulate tra Ministero dell’Interno e Agenzia del
Demanio, vengono individuati dei "custodi acquirenti", cui spetta
l’obbligo di assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, nonché di quelli confiscati a seguito del sequestro,
e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà
ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater e 214, comma 1, ultimo periodo e di
alienazione conseguente a confisca. In
considerazione della necessità da parte dell’Agenzia del Demanio di individuare
con certezza le somme versate a seguito dell’acquisto dei veicoli da parte dei
custodi acquirenti, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare
nel modello F 23 (campo 11):
- "134T", denominato "Entrate da
alienazione veicoli ai sensi del D.Lgs 285/92 - custodi acquirenti";
- "135T" denominato "Entrate da alienazione
veicoli - Procedura temporanea di smaltimento dei veicoli confiscati e di
quelli relativi al DPR 189/01".
Nella
compilazione del modello, gli acquirenti devono evidenziare nel campo 6 il
codice dell’Ufficio dell’Agenzia del Demanio che ha proceduto all’alienazione,
individuato in ragione della competenza territoriale/provinciale, i cui codici
ufficio sono reperibili sul sito www.Agenziaentrate.gov.it Ai fini
dell’imputazione delle somme riscosse, si fa presente che le stesse devono
essere interamente attribuite al capo VII, capitolo di entrata 2650 del
Bilancio dello Stato.
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