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da Altalex - Autovelox, sopensione della patente e diritto allo studio

Giudice di Pace Cosenza, ordinanza 11 aprile 2006

Il diritto allo studio, anche quale conduttore deputato a veicolare la realizzazione della persona umana nel mondo del lavoro, non può essere sottaciuto nel giudizio di bilanciamento, costituzionalmente orientato, degli interessi in gioco.

Il Casus decisus

Merita di essere salutata, quindi, con particolare favore l’ordinanza 11.4.2006 depositata dal Giudice di Pace di Cosenza: nella fattispecie al ricorrente, uno studente di medicina e chirurgia, era stato elevato verbale di accertamento dalla Polizia municipale competente per aver superato il limite di velocità prescritto, ai sensi dell’art. 142 comma 9 Codice della Strada [1] e da tale violazione era conseguita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 218 C.d.S.) preceduta dall’immediato ritiro del documento di abilitazione alla guida, da parte degli accertatori, in anticipazione del provvedimento prefettizio. La rilevazione era stata effettuata a mezzo di “autovelox” con successiva contestazione in loco.

La difesa dello studente aveva, quindi, adito l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 204bis comma I l. cit. (v. 218 comma 5) invocando l’emissione di una ordinanza cautelare, inaudita altera parte, volta ad inibire l’efficacia della sanzione accessoria sospensiva del titolo di guida.

Il ricorrente, a fondamento delle doglianze, allegava il pericolo concreto ed attuale che discendeva, dal provvedimento sospensivo, sul regolare corso di studi in espletamento, in una fase connotata dall’attività teorica e di tirocinio da svolgersi fuori dalla sede di residenza.

Con riguardo al giudizio prognostico concernente il merito, si contestava la correttezza del procedimento di taratura dell’autovelox.

 

Periculum in Mora

La parte motiva più interessante dell’ordinanza è quella concernente il giudizio afferente la sussistenza di un pericolo dalla esecuzione della misura sospensiva in funzione di un verbale di accertamento potenzialmente illegittimo (sul piano prognostico).

Come noto, ai fini della concessione di una misura inibitoria del provvedimento prefettizio, il giudicante deve verificare la sussistenza di ragioni oggettivamente plausibili in virtù delle quali è lecito attendersi la sopravvenienza di un pregiudizio concreto ed attuale.

E’ opportuno rilevare come vengano in gioco situazioni giuridiche soggettive integranti gli estremi del diritto soggettivo (e non dell’interesse legittimo), alla stregua dell’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (27.4.2005), le quali hanno reputato che sia corretto discorrere di vero e “proprio diritto soggettivo all’uso della patente di guida” [3] il quale, pertanto, non può essere compresso sine titulo ovvero in assenza dei motivi che rispondono alla sua ratio: il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida, infatti, trova giustificazione nella necessità di impedire, nell’immediatezza del fatto, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta suscettibile di arrecare ulteriore pericolo; esso trova, pertanto, il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria [4].

La più attenta dottrina ha, peraltro, evidenziato che il diritto all’uso della patente, oltre che situazione giuridica a sé, è anche e soprattutto “strumento” per la realizzazione di diritti “altri”, i quali risultano, non infrequentemente, avvolti dalla spessa coltre del tessuto costituzionale: si spiega, peraltro, in tal modo, la recente apertura giurisprudenziale verso una tutela risarcitoria “allargata” comprensiva dei danni esistenziali da provvedimenti illegittimi della P.A. [5] (secondo l’espressione di Tocci-Capri: “La P.A. che sbaglia deve risarcire i danni esistenziali”) [6] e si spiegano anche, le eccezioni di incostituzionalità che hanno gravato la misura cautelare de qua (art. 218 C.d.S.) in diversi arresti giurisprudenziali della Consulta [7].

Ne discende che la sospensione del “titolo” (a monte) può avere ripercussioni a catena “sulla persona” (a valle): da qui la risposta del legislatore introduttiva di un potere giudiziale in capo all’autorità competente, finalizzato alla rimozione della misura sospensiva qualora produttiva di effetti patogeni intollerabili nel giudizio di balancing rebus sic stantibus.

Corre l’obbligo di precisare che il discorso non è tautologico: è evidente che la sospensione della patente produce naturaliter conseguenze indesiderate sul conducente “malcapitato” ma, di fatto, sono solo alcuni (e non altri) effetti ad essere idonei a giustificare l’inibitoria ed in modo condizionato.

Il giudizio volto a selezionare gli effetti rilevanti in sede di periculum in mora, infatti, costituisce un posterior poiché il giudice, preliminarmente (in senso logico – giuridico) deve verificare la sussistenza del fumus boni juris (validi indizi di fondatezza del ricorso, secondo un giudizio prognostico ex ante).

Tanto premesso, così acclarata la situazione che fa sfondo al giudizio sul periculum, può prendersi in considerazione quanto di pregevole e condivisibile è rinvenibile nell’ordinanza del Giudice cosentino: nell’ordinanza la presenza dei presupposti di fatto integranti gli estremi del cd. periculum in mora (pericolo grave dalla esecuzione della misura) è intravista nella sicura interferenza della sospensione cautelare sul corso di studi del ricorrente.

Rileva, infatti, il giudicante, che lo stesso, “residente a Lamezia Terme, frequenta l’Università di Catanzaro, facoltà di medicina e chirurgia e, conseguentemente, il mancato utilizzo della patente potrebbe comportare grave pregiudizio al proprio corso di studi”.

L’ordinanza in esame, in estrema sintesi, fa ostensione di un procedimento di sussunzione da reputarsi corretto: l’incidenza negativa sul diritto allo studio integra gli estremi del periculum in mora, al di là di dettagliati accertamenti di fatto volti a verificare le circostanze peculiari del caso concreto (es. servizio di trasporto pubblico alternativo).

Sul piano processuale, l’allegazione degli elementi di fatto indefettibili (corso di studio in espletamento; uso dell’autovettura per la frequenza delle lezioni) determina una prova quasi-in re ipsa del periculum poiché non è necessaria una interruzione della “vita da studente” ma anche una semplice variazione peggiorativa, alla luce della natura dell’interesse che viene in questione [8].

Lo studio, così come il lavoro e le attività ricreative e finanche lo sport, rappresenta il quomodo (come attività), ed il “dove” (come luogo) in cui si esplica la personalità umana e realizzano i diritti soggettivi insopprimibili della persona in un’ottica squisitamente personalistica: situazioni giuridiche di tal natura, pertanto, devono essere tutelate non strictu sensu ma in combinazione a tutti quegli elementi che orbitano nella loro sfera giuridica.

Si è autorevolmente parlato di diritti “condizionati”, in senso economico (e sociale), e l’espressione non è priva di un alto contenuto semantico che deve essere valorizzato in una trama di situazioni che si intrecciano e divengono inestricabili.

Si pensi ai riflessi della sospensione della patente nei casi di un soggetto che presti attività lavorativa come pony-express e sia l’unica fonte di reddito del nucleo familiare; così ancora al caso in cui la misura venga a colpire un individuo con gravi problemi locomotori.

Del tutto correttamente, il giudice cosentino ha valorizzato il peso specifico della misura sospensiva non solo in quanto fatto (formale e passato) ma, soprattutto, in relazione agli effetti (potenziali e futuri) graduati in forma scalare secondo la trama causale.

 

Fumus Boni Juris

Il giudizio prognostico che ha dato la stura ad una valutazione sul periculum si è incardinato sulla problematica (non sopita e recente) avente ad oggetto la taratura dello strumento di rilevazione automatica della velocità.

Nella fattispecie il verbale di accertamento era stato elevato sulla base delle risultanze acquisite attraverso l’utilizzo di un “Autovelox” (da: comp. di auto- e il lat. velox ‘veloce’) quel dispositivo in grado di rilevare la velocità di un’auto e, generalmente, di registrarne fotograficamente il passaggio.

La legge [9] prevede che l’autovelox sia soggetto a regolare procedimento di taratura cioè quella operazione di graduazione diretta di apparecchi o strumenti di misura, nel caso, deputata a garantire che la rilevazione della velocità sia esatta e veritiera.

Trattasi, infatti, di una attività sensibile e suscettibile di essere influenzata in negativo da variabili negative afferenti il malfunzionamento del sistema: le onde emesse dal dispositivo a una data frequenza (in blu) vengono riflesse dall’autoveicolo in movimento a una frequenza diversa (in rosso), la quale dipende della velocità dell’automobile in quel momento. La velocità dell’autovettura è ricavata dal confronto automatico tra la frequenza di emissione e quella ricevuta.

E’, dunque, scientificamente possibile che la macchina incorra in un errore più o meno clamoroso in ragione della differenza tra il valore rilevato e il valore vero della grandezza misurata. Si distingue, peraltro, tra due specifici tipi di errore: quello accidentale (generalmente umano) e quello sistematico (di solito latente). Il primo occorre senza regole fisse, a causa di fattori imprevedibili ed è idoneo ad influenzare la misura ora per eccesso, ora per difetto. Il secondo tipo di errore può, invece, dipendere da un malfunzionamento dello strumento di misura, da un errore di taratura o da un’irregolarità nel procedimento stesso della misura, e ha la caratteristica di occorrere sempre nello stesso senso (o sempre per eccesso, o sempre per difetto) [10].

Le doglianze mosse, pertanto, in diverse occasioni, da utenti della strada incorsi in rilevazioni “borderline”, non sono state considerate tout court sibilline ed hanno portato a scoprire che le circostanze in cui si collocano i rilevatori non sono sempre né ottimali né confacenti: strumenti datati e mai revisionati; rilevazioni effettuate da utenza non edotta a dovere; vizi patologici del macchinario, ecc..

Dall’evidenza in fatto è dipesa la risposta in diritto dei giudici più attenti i quali hanno dato adito ad un orientamento giurisprudenziale dilagante al seguito del quale, ai fini della correttezza formale del verbale e, dunque, della sua legittimità, doveva risultare provato che l’autovelox fosse stato sottoposto ad idoneo procedimento di taratura ex L. n. 273 del 1991.

Un onere che poggia su di un dato scientifico non opinabile: la mancata regolare taratura dell’apparecchio comporta la possibilità di scostamenti percentuali nelle misurazioni fino ad oltre il 15-20% che, nonostante la percentuale di tolleranza strumentale del 5%, non permettono di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile [11].

L’ordinanza in questione si colloca, dunque, nel filone giurisprudenziale richiamato e, pertanto, sulla scia di una scuola di pensiero dottrinale che esige certezza scientifica (si badi: non giuridica) con riguardo alla taratura dell’autovelox: se l’ente competente adempie in giudizio all’onere su di essa incombente (prova dell’avvenuta taratura: assenza di errore sistematico) si assisterà ad un inversione dell’onere della prova e sarà il ricorrente a dover allegare e dimostrare l’errore accidentale.

La prova della taratura integra gli estremi di uno degli elementi costitutivi dell’illecito contestato e, pertanto, non può che essere posto a carico della P.A.

L’efficacia probatoria (fino a prova contraria) [12] dei rilievi effettuati tramite autovelox ai sensi dell’art. 142, comma 6, D.Lgs. n. 285 del 1992, deve , dunque, reputarsi operativa solo allorquando la P.A. abbia allegato in giudizio la regolare taratura dell’autovelox: in sua assenza la presunzione probatoria sarà in operativa.

Nella giurisprudenza più recente si fa buon governo delle regulae juris enunciate e “viene considerata nulla la contravvenzione elevata sulla base di apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273” (Giudice di pace Bari, sez. VI, 01/07/2005, n.3496) [13].

(Altalex, 6 giugno 2006. Nota di Giuseppe Buffone)


  1. Per una disamina, G. Tamburino - P. Cialdini, Commentario al nuovo codice della strada, Utet, 1995. Quanto al testo normativo, v. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). - Nuovo codice della strada: Art. 142 comma 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Cfr. Cass. civ., sez. unite, 08/07/1996, n.6232 in Mass. Giur. It., 1996: Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei me. In base al combinato di sposto degli art. 218 e 205 del nuovo codice della strada, avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente è ammessa l’opposizione innanzi all’autorità giudiziaria regolata dalle disposizioni di cui agli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
  2. Articolo 204/bis, Ricorso al giudice di pace. Comma 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
  3. Cass. civ., sez. unite, 27/04/2005, n.8693, Foro Amm. CDS, 2005, 1052. Già in passato: Cass. civ., sez. unite, 08/07/1996, n.6231 in Arch. Giur. Circolaz., 1996, 795: Con riguardo ad infrazione al codice della strada, comportante l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una sanzione accessoria, consistente nella sospensione della validità della patente, la controversia, con la quale il contravventore, che abbia pagato spontaneamente la prima (valendosi del versamento im misura ridotta), si opponga all’applicazione della seconda e chieda, contestualmente, il rimborso della somma pagata, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (pretore), atteso che con quest’ultima istanza, la parte privata fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere sottoposta a prestazioni pecuniarie se non nei casi previsti dalla legge
  4. Cass. civ., sez. I, 02/11/2004, n.21048, Mass. Giur. It., 2005. Cass. civ., sez. I, 24/09/2004, n.19234, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 389. Differente dalla sospensione effettuata a regola dell’art. 233 C.d.S. , v. Corte cost. (Ord.), 24/06/2004, n.194, Sito uff. Corte cost., 2004.
  5. Sul danno esistenziale nel processo amministrativo: cfr. Consiglio di Stato sentenze n. 1096/2005, Caringella, Giurisprudenza amministrativa, 2005; e n. 125/2006, v. www.giustizia-amministrativa.it 
  6. Cfr. Tocci M., Capri G., La Pubblica Amministrazione che sbaglia deve risarcire i danni esistenziali conseguentemente provocati, su http://www.mariotocci.it/attivita_editoriale.htm 
  7. Manifesta inammissibilità per Corte cost. (Ord.), 24/06/2004, n.194. Cfr. “Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo”. Corte cost., 18/06/2003, n.217, Riv. giur. Polizia, 2003, 761. In passato, già: Corte cost. (Ord.), 17/03/2000, n.74, Giur. Costit., 2000, 807. V. Corte cost., 24/07/1998, n.330 , Giust. Civ., 1998, I, 2703 :“Non è fondata - in riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost. - la q.l.c. dell’art. 218, commi 1 e 2, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo c. strad., nella parte in cui prevede l’immediato ritiro della patente di guida da parte dell’organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.”
  8. Il diritto allo studio è tutelato direttamente dalla Carta costituzionale, art. 33 cost.; cfr. anche art. 4 comma II, art. 9 comma I. – Recente Corte cost., 26/01/2005, n.33, Foro It., 2005, 13
  9. Legge 11 agosto 1991, n. 273 (in Gazz. Uff., 26 agosto, n. 199). - Istituzione del sistema nazionale di taratura. Cfr. La giurisprudenza più recente: “E’ nulla il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., eccesso di velocità, elevato mediante l’utilizzo di apparecchio autovelox mod. 104/C2, qualora non sia provato che il suddetto sia stato sottoposto ad idoneo procedimento di taratura ex L. n. 273 del 1991. La mancata regolare taratura dell’apparecchio comporta, infatti, la possibilità di scostamenti percentuali nelle misurazioni fino ad oltre il 15-20% che, nonostante la percentuale di tolleranza strumentale del 5%, non permettono di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile”. Giudice di pace Rovigo, 23/11/2004, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 409
  10. Particolarmente ricchi e curati: Cafaro R., A. Tanza, Autovelox e photored. Tutela dell’utente della strada e certezza della violazione contestata , 2005; Tonelli, Misuratori di velocità. I sistemi autovelox e la pratica professionale, 2006; Leoni, Terraciano,Problematiche giuridiche in tema di autovelox e telelaser con rassegna giurisprudenziale , 2004; Chiaro seppur sintetico: "Errore." Microsoft® Encarta® 2006. Microsoft Corporation, 2005.
  11. Cfr. così nota n. 9
  12. Cass. civ., sez. I, 12/08/2005, n.16889, CED, 2005. V. Giudice di pace Bari, 04/05/2005 “L’efficacia probatoria dell’autovelox - strumento rilevatore di velocità dei veicoli - perdura sino a quando risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate e provate dall’opponente, errori o inconvenienti ostativi; in tal caso le risultanze dell’apparecchio Autovelox devono essere necessariamente suffragate dall’acquisizione della fotografia, la quale deve costituire l’ulteriore riprova della violazione e, pertanto, se non è esibita la foto l’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo deve essere accolta.” (R.V. C. Comando Polizia Stradale sezione di Bari e altri)
  13. Giudice di pace Rovigo, 23/11/2004, Arch. Giur. Circolaz., 2005, 409: E’ nulla il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., eccesso di velocità, elevato mediante l’utilizzo di apparecchio autovelox mod. 104/C2, qualora non sia provato che il suddetto sia stato sottoposto ad idoneo procedimento di taratura ex L. n. 273 del 1991

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA

ORDINANZA

 

Il Giudice di Pace di Cosenza, avv. Giliola Langher,

letto il ricorso che precede,

rilevato che la Polizia Municipale di Cosenza, in data 4/4/2006, ha elevato verbale di accertamento n.ATX000127, contestando la violazione dell’art. 142 comma 9 del C.d.S., e, contemporaneamente, ha disposto il ritiro della patente di guida di B. G.;

rilevato che il ricorrente adduce fumus boni iuris il difetto di taratura dell’autovelox 105/SE;

confidato, infine, che il B., residente a Lamezia Terme, frequenta l’Università di Catanzaro, facoltà di medicina e chirurgia e, conseguentemente, il mancato utilizzo della patente potrebbe comportare grave pregiudizio al proprio corso di studi;

visti gli artt. di legge;

DISPONE

la sospensione dell’esecutività del provvedimento n. 000127, emesso dalla polizia Municipale di Cosenza in data 5 aprile 2006 e, per l’effetto, ordina la restituzione della patente n. CZ……… al ricorrente B. G.;

la prosecuzione del giudizio come da sotto esteso decreto

Si comunichi

Cosenza, 11/04/2006

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Giliola Langher

 


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Mercoledì, 07 Giugno 2006
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