Il permesso di soggiorno non può essere revocato solo sulla base di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma occorre una sentenza di condanna. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha così accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro la Questura che aveva disposto la revoca della carta di soggiorno del ricorrente perché nei suoi confronti erano stati emessi provvedimenti che ne limitavano la libertà personale. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il permesso di soggiorno non può essere revocato prima che sia stata pronunciata una sentenza di condanna, anche se il suo titolare è soggetto a provvedimenti restrittivi della libertà personale. (06 giugno 2006) Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza
sezione, con l’intervento dei signori magistrati: Angelo De Zotti Presidente ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt.
21 e 26 dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034 [1], la seguente SENTENZA sul ricorso n. 769/2006, proposto da A, rappresentato e
difeso dagli avv. ti Malipero e Guolo, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; contro l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia, domiciliataria ex lege; considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio
in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente
come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata,
ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e
queste non hanno espresso rilievi o riserve; Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che la revoca della carta di soggiorno può essere
legittimamente disposta, giusta art. 9, III comma, d.lgs. 286/98 [2], soltanto
se sia stata emessa sentenza di condanna; P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza
Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 3
maggio 2006. Il Presidente l’Estensore Depositata in Segreteria il 23 maggio 2006 |
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