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Corte di Cassazione 13/06/2006

Giurisprudenza di legittimità - Patente – Revoca e sospensione – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione – Applicazione – Formula – Illegittimità.

(Cass. Pen., sezione IV, 6 maggio 2005, n. 17178)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Penale
Sez. IV, 6 maggio 2005, n. 17178

 Patente – Revoca e sospensione – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione – Applicazione – Formula – Illegittimità.

 E’ illegittima, e va annullata, la sentenza con la quale il tribunale (condannando, nella specie, l’imputato per guida in stato di intossicazione da stupefacente), disponga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la formula «se già non disposta dalla competente autorità amministrativa», atteso che la competenza ad irrogare la predetta sanzione appartiene all’autorità giudiziaria che non può porre alcuna condizione all’emanazione della decisione. 

 (Omissis). – Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

La ragione addotta dall’impugnante sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata è corretta. Ed, infatti, al giudice penale è demandata, dalla disciplina normativa in oggetto, la determinazione quantitativa e la applicazione (necessaria) della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, qualora venga accertato il fatto contravvenzionale oggi contestato all’imputato. Nessun altro compito, o condizione, può e deve il giudice penale porre, risolvendosi poi nella naturale sede amministrativa – alla quale la competenza viene restituita in seguito alla conclusione del giudizio penale – la eventuale compensazione fra la sanzione amministrativa accessoria inflitta dal giudice penale, e quella che il Prefetto ritiene di dover applicare in via definitiva.

Infatti, poiché la competenza del giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa accessoria nel caso in cui dalla violazione amministrativa si sia prodotto un reato, è eccezionale e sostituiva di quella naturale che appartiene alla pubblica amministrazione, l’essenza di concorrenza fra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa, nell’esercizio di detta funzione, stanti le nette attribuzioni di competenze stabilite dagli artt. 186, 221, 222, e 224 c.s., impedisce già ex se che ne derivino i temuti equivoci o controversie interpretative, ma unicamente in funzione delle così delineate, rispettive e non sovrapponibile competenze. Infine, e per lo stesso principio della non concorrenza, in materia, fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, il periodo di sospensione – che in tal caso deve essere determinato dal giudice penale – è unico, e pertanto l’eventuale periodo di sospensione disposta dal Prefetto, ove già sofferta, va computato in sede di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria di che trattasi, fase questa che, ancora una volta, è di esclusiva competenza della autorità amministrativa, a ragione della disciplina normativa qui prima indicata.

Pertanto la sentenza va annullata nella parte in cui fa riserva della eventuale previa applicazione della sanzione amministrativa in sede propria.

(Omissis). [RIV-0602P161]


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Martedì, 13 Giugno 2006
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