Giurisprudenza di legittimità La ragione addotta dall’impugnante sostegno della
richiesta di annullamento della sentenza impugnata è corretta. Ed, infatti, al
giudice penale è demandata, dalla disciplina normativa in oggetto, la
determinazione quantitativa e la applicazione (necessaria) della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, qualora
venga accertato il fatto contravvenzionale oggi contestato all’imputato. Nessun
altro compito, o condizione, può e deve il giudice penale porre, risolvendosi
poi nella naturale sede amministrativa – alla quale la competenza viene
restituita in seguito alla conclusione del giudizio penale – la eventuale compensazione
fra la sanzione amministrativa accessoria inflitta dal giudice penale, e quella
che il Prefetto ritiene di dover applicare in via definitiva. Infatti, poiché la competenza del giudice penale ad
applicare la sanzione amministrativa accessoria nel caso in cui dalla
violazione amministrativa si sia prodotto un reato, è eccezionale e sostituiva
di quella naturale che appartiene alla pubblica amministrazione, l’essenza di
concorrenza fra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa, nell’esercizio
di detta funzione, stanti le nette attribuzioni di competenze stabilite dagli
artt. 186, 221, 222, e 224 c.s., impedisce già ex se che ne derivino i temuti
equivoci o controversie interpretative, ma unicamente in funzione delle così
delineate, rispettive e non sovrapponibile competenze. Infine, e per lo stesso
principio della non concorrenza, in materia, fra autorità amministrativa e
autorità giudiziaria, il periodo di sospensione – che in tal caso deve essere
determinato dal giudice penale – è unico, e pertanto l’eventuale periodo di
sospensione disposta dal Prefetto, ove già sofferta, va computato in sede di
esecuzione della sanzione amministrativa accessoria di che trattasi, fase
questa che, ancora una volta, è di esclusiva competenza della autorità amministrativa,
a ragione della disciplina normativa qui prima indicata. Pertanto la sentenza va annullata nella parte in cui fa
riserva della eventuale previa applicazione della sanzione amministrativa in
sede propria. (Omissis). [RIV-0602P161] |
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