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Articoli 15/06/2006

Gestione e trasporto di rifiuti sanitari


Il D. P. R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della Legge 3 luglio 2002 n. 179” disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e di altre tipologie di rifiuto, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, nonché controlli efficaci; inoltre ha provveduto all’abrogazione dell’articolo 45 del D. Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sanità del 26 giugno 2000 n. 219. I rifiuti disciplinati dal predetto regolamento sono:

1. i rifiuti sanitari non pericolosi (non compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22):

2. i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani quali es. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione ed i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono dai pazienti affetti da malattie infettive trasmissibili attraverso tali residui; ecc.

3. i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (sono compresi nell’allegato II del DPR 254/03 – i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco “ * ” nell’allegato A della direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002);

4. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03 e CER 18 02 02) di cui:

• tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 come da allegato XI del D. Lgs. 626/94;

• i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; ovvero siano contaminati da sangue, feci, urine, liquido seminale, secrezioni vaginali, ecc.;

5. i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento perché, esempio, sono contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali; 
6. i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;

7. i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici (es. quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari).

 

GESTIONE DEI RIFIUTI

(SANITARI E DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE)

Le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs. 22/97 che disciplinano la gestione dei rifiuti, si applicano alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi.

Nota: Qualora l’attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prescritte prestazioni sanitarie di cui alle Leggi 833/78 e 502/92, sia svolta all’esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell’articolo 58, comma 7 ter del D. Lgs. 22/97. Inoltre il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento.

Precisazione: L’articolo 6 del DPR 254/03 stabilisce che lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche. A tal fine, feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

 

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Particolare rilevanza ha la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; infatti l’articolo 8 del DPR 254/03 stabilisce una serie di prescrizioni di cui:

a) per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”;

b) i predetti imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti;

c) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di 5 (cinque) giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a 30 (trenta) giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Si precisa che la registrazione nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 22/97 deve avvenire entro 5 (cinque) giorni;

d) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;

e) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;

f) il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo non deve, di norma, superare i 5 (cinque) giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione. Nota:

I rifiuti sanitari sterilizzati ed assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti in modo ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione. Si precisa che i rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuate utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti in modo ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

 

APPLICAZIONE NORMATIVA ADR
L’ADR 2003 inquadra i rifiuti sanitari a rischio infettivo nella classe 6.2 - materie infettanti -, ovvero quelle materie di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino malattie infettive all’uomo o agli animali. Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della presente classe. Le materie della classe 6.2 sono così suddivise:

I 1 Materie infettanti per l’uomo;

I 2 Materie infettanti unicamente per gli animali;

I 3 Rifiuti ospedalieri;

I 4 Campioni di diagnostica.

Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 ed assegnate ai N° ONU 2814 o 2900, nonché essere assegnate ad uno dei seguenti tre gruppi di rischio che si caratterizzano per il carattere patogeno dell’organismo, il modo e la relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall’individuo e dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci. I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti:

1. Gruppo di rischio 4: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale e che si trasmette facilmente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente, e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e collettivo elevato);

2. Gruppo di rischio 3: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale ma che in genere non si trasmette da un individuo all’altro, e contro il quale si dispone di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole);

3. Gruppo di rischio 2: agente patogeno che generalmente provoca una malattia all’uomo o all’animale ma che, a priori, non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare un’infezione grave in seguito all’esposizione, esistono misure efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione dell’infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un rischio collettivo debole).

Nota: Per quanto riguarda il gruppo di rischio 1, si precisa che questo contiene microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane o animali; perciò le materie contenenti soltanto tali microrganismi non sono considerate infettanti.

Prescrizioni: Qualora il trasporto di rifiuti sanitari rientra nella normativa ADR, oltre al formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, il conducente dovrà avere al seguito anche il documento di trasporto ed il documento recante le istruzioni di sicurezza (consegne scritte). La mancanza del formulario di identificazione di rifiuti è riconducibile alla violazione di cui agli articoli 15 e 52 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, mentre la mancanza del documento di trasporto per merci pericolose in regime ADR, nonché le istruzioni di sicurezza sono riconducibili alle violazioni previste dall’articolo 168 del Codice della Strada.

 

*Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale  

 

© asaps.it

Di Franco Medri

da "il Centauro" n.103
Giovedì, 15 Giugno 2006
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