Il D. P. R.
15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei
rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della Legge 3 luglio 2002 n. 179”
disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e di altre tipologie di rifiuto,
allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute
pubblica, nonché controlli efficaci; inoltre ha provveduto all’abrogazione
dell’articolo 45 del D. Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) e del Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Sanità del 26 giugno 2000 n. 219. I rifiuti disciplinati
dal predetto regolamento sono: 1. i rifiuti sanitari non pericolosi (non compresi tra i rifiuti
pericolosi di cui al Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n. 22): 2. i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani quali es. i
rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle
strutture sanitarie; i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione ed i
residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie,
esclusi quelli che provengono dai pazienti affetti da malattie infettive
trasmissibili attraverso tali residui; ecc. 3. i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (sono
compresi nell’allegato II del DPR 254/03 – i rifiuti pericolosi contrassegnati
con un asterisco “ * ” nell’allegato A della direttiva del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002); 4. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03
e CER 18 02 02) di cui: • tutti i rifiuti
che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un
rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano
pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti
biologici di gruppo 4 come da allegato XI del D. Lgs. 626/94; • i rifiuti che
provengono da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con
qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; ovvero
siano contaminati da sangue, feci, urine, liquido seminale, secrezioni
vaginali, ecc.; 5. i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di
smaltimento perché, esempio, sono contaminati da agenti patogeni per l’uomo o
per gli animali; 7. i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio
infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici (es. quelli prodotti
presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di
cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari). GESTIONE DEI RIFIUTI
(SANITARI E DA
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE) Le norme
regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs. 22/97 che disciplinano la
gestione dei rifiuti, si applicano alle attività di deposito temporaneo,
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei
rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti
provenienti da altre attività cimiteriali, in relazione alla classificazione di
tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non
pericolosi. Nota: Qualora l’attività del personale sanitario delle strutture
pubbliche e private che erogano le prescritte prestazioni sanitarie di cui alle
Leggi 833/78 e 502/92, sia svolta all’esterno delle stesse, si considerano
luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi
dell’articolo 58, comma 7 ter del D. Lgs. 22/97. Inoltre il conferimento di
tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura
sanitaria avviene sotto la responsabilità dell’operatore sanitario che ha
fornito la prestazione. Si considerano altresì prodotti presso le strutture
sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli
assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell’azienda
sanitaria di riferimento. Precisazione: L’articolo 6 del DPR 254/03 stabilisce che lo scarico di acque
reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. Lgs. 11 maggio
1999 n. 152 e successive modifiche. A tal fine, feci, urine e sangue possono
essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria. RIFIUTI SANITARI
PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO Particolare
rilevanza ha la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
infatti l’articolo 8 del DPR 254/03 stabilisce una serie di prescrizioni di
cui: a) per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il
deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il
deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo, devono essere effettuati utilizzando apposito
imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si
tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,
resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio
rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni
ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo”; b) i predetti imballaggi esterni devono avere caratteristiche
adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la
loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo
a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri
rifiuti; c) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni
che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di 5
(cinque) giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei
requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale
termine è esteso a 30 (trenta) giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
Si precisa che la registrazione nel registro di carico e scarico di cui
all’articolo 12 del D. Lgs. 22/97 deve avvenire entro 5 (cinque) giorni; d) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime
generale dei rifiuti pericolosi; e) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli
impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel
più breve tempo tecnicamente possibile; f) il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi a rischio
infettivo non deve, di norma, superare i 5 (cinque) giorni. La durata massima
del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di
autorizzazione, che può prevedere anche l’utilizzo di sistemi di
refrigerazione. Nota: I rifiuti sanitari
sterilizzati ed assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e
trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a
perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti
urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti in modo ben
visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale
dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione. Si precisa che i rifiuti
sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in
impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in
impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre
energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani
utilizzando il codice CER 19 12 10. Le operazioni di movimentazione interna
alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di
deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati
devono essere effettuate utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche
flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per
gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti in modo ben visibile,
l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà
essere aggiunta la data della sterilizzazione. APPLICAZIONE
NORMATIVA ADR • I 1 Materie
infettanti per l’uomo; • I 2 Materie
infettanti unicamente per gli animali; • I 3 Rifiuti
ospedalieri; • I 4 Campioni
di diagnostica. Le materie
infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 ed assegnate ai N° ONU
2814 o 2900, nonché essere assegnate ad uno dei seguenti tre gruppi di rischio
che si caratterizzano per il carattere patogeno dell’organismo, il modo e la
relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall’individuo e
dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e
trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci. I criteri applicabili ad ogni gruppo
di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti: 1. Gruppo di rischio 4: agente patogeno
che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale e che si
trasmette facilmente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente,
e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di
trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e
collettivo elevato); 2. Gruppo di rischio 3: agente patogeno
che generalmente provoca una malattia grave all’uomo o all’animale ma che in
genere non si trasmette da un individuo all’altro, e contro il quale si dispone
di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un
rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole); 3. Gruppo di rischio 2: agente patogeno
che generalmente provoca una malattia all’uomo o all’animale ma che, a priori,
non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di
provocare un’infezione grave in seguito all’esposizione, esistono misure
efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione
dell’infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un
rischio collettivo debole). Nota: Per quanto riguarda il gruppo di rischio 1, si precisa che
questo contiene microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane o
animali; perciò le materie contenenti soltanto tali microrganismi non sono
considerate infettanti. Prescrizioni: Qualora il trasporto di rifiuti sanitari rientra nella normativa
ADR, oltre al formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, il
conducente dovrà avere al seguito anche il documento di trasporto ed il
documento recante le istruzioni di sicurezza (consegne scritte). La mancanza
del formulario di identificazione di rifiuti è riconducibile alla violazione di
cui agli articoli 15 e 52 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, mentre
la mancanza del documento di trasporto per merci pericolose in regime ADR,
nonché le istruzioni di sicurezza sono riconducibili alle violazioni previste
dall’articolo 168 del Codice della Strada. *Ispettore
Superiore SUPS della Polizia Stradale |
|
|
© asaps.it |