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TRASPORTO MERCI 16/06/2006

Una seconda pelle: la patente professionale

Parte la Patente Professionale, un grosso passo in avanti per coloro che lavorano sulla strada, ma non basta
Da Viaggiare Oggi in Europa nr.100/2006

Dal prossimo luglio, sarà in vigore il decreto legislativo N. 286 del 18/11/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 6 del 9/1/2006. Si tratta in pratica della normativa che introduce finalmente una “seconda patente”, che abilita alla guida i professionisti della strada in generale e, per quanto ci riguarda, gli autisti di veicoli commerciali e industriali. Questa “seconda patente”, chiamata più comunemente Patente Professionale, consente di qualificare il conducente per l’autotrasporto di merci e nel contempo tenere salva la patente classica. A nostro giudizio, sicuramente un provvedimento necessario per elevare la qualità degli autisti che guidano questi “mostri sacri” della strada e con tutta probabilità ne andrà a vantaggio anche della sicurezza stradale di tutti. Il vantaggio inoltre è il fatto che la decurtazione dei punti avverrà distintamente su quella principale di conduzione automobili quando si sarà alla guida di un auto per il tempo libero e su quella professionale quando si commetteranno infrazioni durante il lavoro. Qui sta il punto negativo però: la decurtazione dei punti è la medesima di quelle normali, sia in termini di tipo di infrazione, sia in termini di numero di punti sottratti e soprattutto il monte totale dei punti per un professionista della strada rimane sempre 20; in pratica uguale a chi usa l’auto solo la domenica. Ci si sarebbe aspettato sicuramente un innalzamento dei punti di partenza, visto che il rischio per un autotrasportatore di commettere infrazioni è molto più elevato rispetto a chi usa saltuariamente la vettura, basterebbe fare una proporzione dei km percorsi per capirlo. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche, come ottenerla e cosa fare.

 Che cos’è

 Innanzitutto la patente professionale si chiama Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) ed è, in pratica, un documento che consente la guida di veicoli abilitati al trasporto di merci o persone, con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente ha una validità di 5 anni, durante i quali è necessario sostenere alcuni corsi di aggiornamento (35 ore) per poter effettuare poi il rinnovo. E’ di colore blu e gialla e, naturalmente, è valida in tutti i Paesi della Unione Europea; ma attenzione, la patente professionale “vive” sempre e comunque in dipendenza della patente di guida, e ne è la naturale estensione per il professionista. Quindi in caso di patente scaduta, ritirata, non valida eccetera, decade automaticamente anche la validità della Patente Professionale. Tant’è che il legislatore ha previsto che sulla patente di guida venga apportato un “codice comunitario armonizzato” con il numero 95 in corrispondenza della categoria di patente di guida C oppure C+E, oppure D oppure D+E.

 Per molti ma non per tutti

 Una distinzione in effetti va fatta, tra coloro che alla data del 24 gennaio scorso erano già in possesso di una patente di guida C, E o D, e coloro che invece l’hanno ottenuta successivamente. E la distinzione riguarda il corso di formazione professionale, propedeutico al rilascio del certificato di qualificazione, che, nel primo caso non deve essere svolto, così come non deve essere sostenuto alcun esame, mentre per i “novizi” è necessario rendersi “abili ed arruolati” con un corso della durata di 280 ore, come vedremo tra breve. Dunque i conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose e i conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo spazio economico europeo che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano, devono ottenere tale certificato. Per farlo, prima di tutto, devono essere residenti in Italia, essere in possesso di patente valida di tipo C, C+E, D e D+E e presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che è l’ente preposto per rilasciare il documento dopo aver fatto sostenere il famoso corso e sostenuto l’esame. I Corsi iniziali (280 ore), oltre che quelli periodici per il mantenimento e rinnovo (35 ore nei cinque anni) della carta di abilitazione professionale, prevedono una serie di apprendimenti e verifiche di conoscenza, molto specifici ed approfonditi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

 Conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione: Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione;
 Conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza: per poter controllare il veicolo, minimizzarne l’usura e prevenire le anomalie di funzionamento;
 Capacità di ottimizzare il consumo di carburante;
Capacità di caricare il veicolo: saper rispettare i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo (forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico);
Conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto e della relativa regolamentazione: tempi di guida e riposo, principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;
Licenze per l’esercizio dell’attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci;
Sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro: tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici;
Capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini: informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori;
Capacità di prevenire i rischi fisici: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale;
Consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale: principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione;

Situazioni d’emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

Principi di base per la compilazione del verbale di incidente;
Immagine aziendale: condotta del conducente e immagine aziendale, importanza della qualità della prestazione del conducente per l’impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario;
Conoscenza del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del mercato: l’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto, concorrenza, spedizionieri, diverse attività connesse all’autotrasporto, trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto, organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati, trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata ecc., evoluzioni del settore (diversificazione dell’offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.

 Come detto, a questa formazione devono sottoporsi tutti coloro che al 24 gennaio non avevano ancora conseguito la normale patente di guida (per veicoli industriali e commerciali), ma lo dovranno fare anche coloro che ad oggi sono esentati (già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD, della patente di guida della categoria C oppure C+E, D e D+E), ogni cinque anni per il rinnovo dell’abilitazione.

 Decurtazioni punti e sanzioni

 Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui e’ prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione. Anche in caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione. I punti iniziali sono sempre 20, la decurtazione e il recupero dei punti avviene nello stesso modo della patente di guida standard, l’unica differenza sembrerebbe la possibilità di recuperare 9 punti (CAP su patenti D o D+E) persi anziché i normali 6 (CAP su patenti C o C+E).

 Mancano quindi pochi mesi dall’entrata in vigore della Legge e quindi affrettatevi a richiedere la documentazione e sostenere gli esami per l’abilitazione, per non rischiare di trovarvi senza autisti autorizzati a guidare i vostri camion.


© asaps.it

di Alessandro Bassi

L’inchiesta
Venerdì, 16 Giugno 2006
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