Sentenza n. 13762
(Asaps) ROMA - Ci ha pensato la Cassazione ad
eliminare alcune incertezze operative sulla rimozione dei veicoli incidentati o
abbandonati in autostrada. Questa è a carico del gestore che tuttavia può, ma
solo successivamente, rivalersi sui proprietari dei mezzi. Lo ha stabilito la Suprema Corte che ha confermato una
sentenza del giudice di Pace di Monza del 2002 che condannava Autostrade Spa al
pagamento delle spese di custodia e di rimozione di un veicolo incidentato abbandonato
in un tratto autostradale di sua competenza. Una società di autotrasporti era
stata incaricata dalla Polizia Stradale di liberare l’autostrada per garantire
la sicurezza della circolazione compromessa dal veicolo incidentato. A causa di
un contenzioso sui costi di rimozione e custodia del mezzo, la società di
autotrasporti si era rivolta al giudice di Pace di Monza che aveva condannato
Autostrade Spa al pagamento delle spese. Contro questa decisione la società di
gestione della rete autostradale ha quindi presentato ricorso per cassazione
sostenendo, tra l’altro, "che la concessione di un servizio pubblico non
comporta anche la concessione della funzione pubblica di polizia, e dunque i
costi dell’abbandono devono far capo ai proprietari e non all’ente di
gestione". Con la sentenza n. 13762 la terza sezione civile della Suprema
Corte ha però rigettato il ricorso confermando la sentenza del giudice di Pace
e sottolineando che " l’ente risponde per fatto proprio, dovendo
provvedere alla agibilità della sede stradale in condizioni di massima
sicurezza". Autostrade Spa, spiega il relatore della sentenza, Giovanni
Battista Petti, "ha quindi l’obbligo di garantire la sicurezza del proprio
tratto autostradale e di provvedere al servizio di rimozione".
Successivamente, aggiungono i giudici in "ermellino", il gestore può
rivalersi sul proprietario del veicolo, ma deve comunque rimborsare la società
incaricata, anche se non direttamente, della rimozione del veicolo. In sintesi
rimozione subito su indicazione della Polstrada, pagamento eventuale dell’ente
concessionario e possibile rivalsa sul proprietario del mezzo che non abbia
voluto pagare la prestazione della ditta che ha effettuato la rimozione. (Asaps)
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