Da Trasportare Oggi in Europa nr.101/2006 Questo mese lo speciale di Trasportare Oggi è dedicato ad un comparto molto particolare del mondo del trasporto: il trasporto di sostanze pericolose in regime di Adr. Si tratta di una tipologia di trasporto estremamente complessa che richiede anche requisiti molto specifici non solo ai mezzi che vi vengono impiegati, ma anche competenze idonee a quanti a vario titolo partecipano al trasporto stesso Cercheremo di fare il punto, nelle prossime righe, su un comparto tra i più complessi del nostro mercato dell’autotrasporto e soprattutto uno di quelli dove la questione della sicurezza è, come dire, pane quotidiano per quanti vi operano. Ma procediamo per ordine e iniziamo a chiarire cosa si cela dietro la sigla che tutti conosciamo in questo mondo. L’ADR è un accordo elaborato per la UE dalla Commissione economica delle Nazioni Unite a Ginevra mediante il quale la maggior parte degli Stati europei hanno convenuto delle regole comuni per il trasporto di merci pericolose su strada sul loro territorio e all’attraversamento delle frontiere. La sigla ADR trova la sua giustificazione nelle parole chiave del titolo francese del testo: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Attualmente, oltre i Paesi facenti parti della UE, aderiscono anche altri Paesi quali ad esempio Svizzera, Bielorussia e la Macedonia. L’accordo in se stesso è breve e semplice; l’articolo chiave è l’articolo due secondo il quale si dispone che, ad eccezione di talune merci eccessivamente pericolose, le merci pericolose possono formare oggetto di un trasporto internazionale di veicoli stradali a condizione che: “l’imballaggio e l’etichettatura siano conformi alle prescrizioni contenute nell’allegato A dell’accordo e la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli siano conformi alle prescrizioni contenute nell’allegato B”. L’allegato A enumera le merci pericolose che possono essere oggetto di un trasporto internazionale. Esso fissa anche le regole concernenti l’imballaggio, l’etichettatura nonché la descrizione delle merci nel documento di trasporto; dell’applicazione delle norme dell’allegato A è responsabile il mittente. L’allegato B fissa le regole applicabili ai veicoli ed alle operazioni di trasporto, dell’applicazione delle norme dell’ allegato B è responsabile il vettore. L’ADR, è bene ricordarlo, è semplicemente un accordo tra Stati, nessuna autorità centrale è incaricata della sua applicazione. In pratica, i controlli stradali sono effettuati dalle parti contraenti; se sono violate delle norme le autorità nazionali possono perseguire i responsabili in funzione della legislazione interna. L’ADR non prescrive alcuna sanzione. Nel nostro Paese il regime sanzionatorio è stabilito dall’art. 168 del C.d.S. Chiarite quelle che sono le coordinate fondamentali che regolano il comparto non solo nel nostro Paese procederemo nei prossimi paragrafi a fornirvi un quadro il più possibile esauriente di quelli che sono gli aspetti normativi e tecnici fondamentali che lo determinano concretamente nei dettagli a livello operativo. La normativa ADR in breve Nei dettagli l’allegato A della norma si articola in sette differenti parti come qui di seguito specifichiamo: •Prescrizioni generali: definizioni, formazione degli addetti. Deroghe ed esenzioni •Classificazione delle merci pericolose: principi di classificazione e ripartizione delle materie in classi •Elenco nominativo delle materie pericolose e relative prescrizioni •Prescrizioni per imballaggi e cisterne •Procedure di spedizione: etichette, panelli, marcature, documento di trasporto •Requisiti di costruzione e di proba per imballaggi e cisterne •Disposizioni sulla modalità di trasporto, carico, scarico e movimentazione. Mentre l’allegato B occupa le ultime due sezioni della normativa: •Requisiti riguardanti le unità di trasporto e il relativo personale, equipaggiamenti, documenti di viaggio, formazione conducenti, e sorveglianza •Requisiti per la costruzione e l’approvazione dei veicoli. Il cuore di questa norma è chiaramente rappresentato dalla classificazione delle merci pericolose, che sono raggruppate in classi in relazione alle loro proprietà e al tipo di pericolo che rappresentano. La classificazione delle materie pericolose e la loro identificazione La classificazione attualmente in vigore è quella stabilita dal dettato della norma nella sua più recente edizione, quindi quella edita nel 2005, e individua nove differenti classi di materie pericolose, le seguenti: Nell’ambito di ciascuna classe poi ogni materia è catalogata in insiemi aventi caratteristiche chimico-fisiche omogenee e individuate da un codice di classificazione costituito da lettere e cifre. Le lettere hanno in genere significato standard e dalla loro combinazione nasce il codice di classificazione delle singole sostanze (A asfissiante e T tossico ad esempio). Ad ogni sostanza pericolosa inoltre è stato assegnato un numero ONU (costituito da 4 cifre) crescente che è possibile individuare consultando la tabella nominativa ADR collocata nella terza parte della norma. Inoltre per alcune tipologie di sostanze (nella fattispecie quelle indicate come appartenenti alle classi 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 8 e 9) la classificazione è completata dall’indicazione del gruppo di imballaggio che può essere I, II, III a seconda del grado di pericolosità assegnato alla sostanza in oggetto (il gruppo uno è il più pericoloso il gruppo tre il meno pericoloso). A seconda del gruppo di riferimento gli imballaggi vengono individuati con una lettera: Gruppo I – sigla X, Gruppo II – sigla Y e Gruppo III – sigla Z. Per ogni sostanza pericolosa inoltre si deve poter effettuare l’identificazione in uno dei seguenti modi: •attraverso il suo nome chimico individuale ad esempio 1090 ACETONE, •attraverso una rubrica collettiva generica ad esempio 1133 ADESIVI, •attraverso una rubrica collettiva specifica che raggruppa sostanze di una determinata natura chimica (non altrimenti specificata) ad esempio 1477 NITRATI INORGANICI •attraverso una rubrica collettiva generale comprendente sostanze accumulate da specifici tipi di pericolo ad esempio 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE Infine identificativo della tipologia di pericolo connessa alla sostanza è il numero di Kemler, detto anche numero di identificazione pericolo che figura nella colonna 20 della tabella nominativa ADR. 1869 - Numero di identificazione MAGNESIO - Nome chimico 4.1 - Classe (F3) - Codice di classificazione III - Gruppo di imballaggio (40) - Numero di Kemler Le due voci tra parentesi non sono richieste nel documento di trasporto. Modalità di trasporto delle sostanze pericolose Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato secondo quanto prevede la normativa ADR secondo quattro modalità: In colli Si intende una materia pericolosa confezionata e pronta da spedire. Il collo è costituito dall’imballaggio e dalla materia pericolosa contenuta. Per imballaggio s’intende un recipiente o un altro oggetto o materiale che svolge una funzione di contenimento delle sostanze pericolose. Per ciascun collo, il prodotto da trasportare può essere contenuto in imballaggi interni più piccoli. Oppure una batteria di recipienti: insieme di contenitori (tubi – bombole – fusti a pressione) collegati tra loro da un tubo collettore fisso, in modo che la capacità complessiva dell’insieme sia superiore a 1000 litri, il tutto montato stabilmente su un telaio (come per ossigeno o metano). In contenitori Ovvero Container, cioè un dispositivo di trasporto avente le seguenti caratteristiche: è a carattere permanente e sufficientemente robusto per usi ripetuti, progettato per facilitare il trasporto di merci attraverso uno o più mezzi di trasporto senza rotture del carico e per essere facilmente riempito e svuotato avendo un volume non inferiore a 1 mc. equipaggiato con dispositivi che permettono una rapida movimentazione da un mezzo all’altro, idoneo al trasporto di materie pericolose in colli o alla rinfusa. In cisterne Cisterna fissa: serbatoio (contenitore), con capacità di almeno 1000 litri, fissata definitivamente sul veicolo. Cisterna amovibile: serbatoio (contenitore), con almeno 1000 litri di capacità che può essere caricata e scaricata dal veicolo solo quando è vuota e dotata di una base portante (es. Scarrabile). Container cisterna: serbatoio (contenitore) di capacità superiore a 1000 litri protetto da un’ossatura metallica esterna. Alla rinfusa Di materiale solido senza imballaggio. Oppure di imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie pericolose (vedasi marginale 10011). Il trasporto in colli è sempre ammesso, eccetto alcuni casi in cui la norma prevede espressamente che si faccia ricorso ad un’altra modalità. Lo stesso discorso vale generalmente anche per il trasporto in container, mentre l’utilizzo di cisterne è vietato se non esplicitamente ammesso per la singola sostanza dall’ADR, così come il trasporto alla rinfusa; fanno eccezione gli imballaggi vuoti non ripuliti, che possono essere trasportati se ciò non è espressamente vietato dalla norma. Possono essere usati tantissimi tipi di imballaggio (fusti, taniche, casse, sacchi, e barili a seconda della natura della materia pericolosa da trasportare), purchè costruiti e certificati secondo quanto previsto dalle norme contenute nella sesta parte dell’allegato A dell’edizione della norma ADR più recente. Possono essere accettati imballaggi con specifiche diverse soltanto qualora essi abbiano un’uguale efficacia e comunque superino le prove indicate nella sezione 1.5 dell’ADR. Gli imballaggi sono individuati da codici alfanumerici, i quali indicano il tipo (con un numero), il materiale (con una lettera), la categoria (con una lettera) e altre caratteristiche particolari (ancora con una lettera, che indica ad esempio che l’imballaggio è di tipo speciale, o di soccorso). Andare nel dettaglio di ogni modalità di trasporto comporterebbe un discorso piuttosto articolato e in questa sede non ne abbiamo lo spazio. Vi rimandiamo per qualsiasi dubbio ad un libro che abbiamo trovato particolarmente utile come fonte nella realizzazione di questo speciale: “Prontuario per il trasporto delle merci pericolose” edizioni Egaf. Va tuttavia rimarcato che ad ognuna di esse corrispondono particolari obblighi per quanto riguarda le prove da superare da parte di imballaggi e mezzi, le loro marcature, e l’etichettatura. I veicoli idonei al trasporto di merci pericolose e i loro equipaggiamenti La definizione di “veicolo” dell’ADR è più restrittiva rispetto a quella del Codice della Strada, al quale per altro va sempre rivolto uno sguardo. Essa, infatti, comprende “ogni veicolo, a motore completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno 4 ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, così come i suoi rimorchi o semirimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili”. I veicoli non compresi nella definizione di cui sopra non possono trasportare merci pericolose in ADR, se non nei casi d’esenzione dovuta al rispetto di fissati limiti quantitativi e di imballaggio. Più spesso nell’ADR si parla di “unita_ di trasporto”, intesa come un veicolo a motore con o senza rimorchio (ed è importante sottolineare che un’unità di trasporto non può avere più di un rimorchio o semirimorchio). Normalmente non è richiesto alcun tipo d’approvazione per i veicoli impiegati nel trasporto di merci pericolose, anche se alcune merci richiedono particolari accorgimenti che solo determinati veicoli possono soddisfare (es. una buona aereazione, o al contrario un completo isolamento dall’umidità dell’aria). Fanno eccezione i seguenti tipi di veicolo: •EX/II ed EX/III (destinati al trasporto di esplosivi); •FL (per il trasporto di liquidi con punto di infiammabilità inferiore od uguale a 61 °C o di gas infiammabili in cisterna o in veicoli batteria); •OX (per il trasporto di perossidi di idrogeno); •AT (diversi da FL e OX e destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna o in veicoli batteria). Per questi veicoli è necessario un certificato di approvazione rilasciato dall’autorità competente, valido un anno, che può essere rinnovato solo a seguito di una apposita visita di ispezione presso i centri della Motorizzazione Civile. Per quel che riguarda invece l’idoneità, va rilevato che non è più in uso, come invece accadeva in passato, l’annotazione sulla carta di circolazione delle classi delle materie trasporabili dal veicolo, eccetto che per le cisterne (occorre il “libretto cisterna”, che può essere di due tipi) e per i veicoli che trasportano esplosivi. Il rispetto delle condizioni di trasporto ricade ora interamente nella responsabilità dei soggetti partecipanti al trasporto, che devono vigilare sull’applicazione delle norme ADR, in particolare riguardo al tipo di carrozzeria, alle caratteristiche tecniche del veicolo e alle dotazioni di sicurezza. L’equipaggiamento base dei veicoli deve comprendere almeno: due estintori, equipaggiamento normale, equipaggiamento di sicurezza per fronteggiare imprevisti o incidenti, pannelli di pericolo, documentazione di viaggio. L’etichettatura dei trasporti di materie pericolose Secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2 e al paragrafo 5.3 della normativa le etichette apposte sui veicoli e sui rimorchi o semi-rimorchi che trasportano merci pericolose e indicanti la tipologia o la classe della merce trasportata devono avere le seguenti caratteristiche generali: Tutte le etichette devono avere la forma di una losanga avente il lato di almeno 100 mm. Devono essere marcate, lungo tutto il perimetro, da una linea dello stesso colore del simbolo figurante sull’etichetta stessa, posta a 5 mm dal bordo. Le etichette sono divise a metà, la metà superiore è riservata al simbolo della merce trasportata e la metà inferiore al testo che deve consistere nel numero della classe o della divisione e nella lettera del gruppo di compatibilità. I simboli, il testo e i numeri devono essere ben leggibili ed indelebili e devono figurare in nero su tutte le etichette, salvo in quelle della classe otto dove devono essere bianche. Le dimensioni standard delle etichette previste per veicoli e veicoli trainati sono di almeno 250 mm x 250 mm con una linea dello stesso colore del simbolo, posta a 12,5 mm dal bordo e parallela al suo lato. Fa eccezione l’etichetta della classe 7 che rappresenta un caso particolare. E devono essere posizionate su veicoli, rimorchi, semi-rimorchi, container, contenitori-cisterna e cisterne mobili nel seguente modo: Le etichette devono essere apposte sui due lati e ad ogni estremità del veicolo rimorchiato o trainato. Le etichette devono essere apposte sulle due fiancate e dietro il veicolo. I veicoli che effettuano trasporto in adr devono inoltre essere dotati di pannelli arancioni retroriflettenti così caratterizzati e disposti: Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose inoltre devono avere, disposti su un piano verticale, due pannelli rettangolari di colore arancio retroriflettente che devono essere fissati uno avanti l’unità di trasporto, e l’altro dietro, perpendicolarmente all’asse longitudinale di questa. I pannelli devono essere posti parallelamente all’asse longitudinale del veicolo, anche sui lati della cisterna o del vicolo contenitore trasportante merci pericolose alla rinfusa in caso la sostanza trasportata sia codificata da un numero di identificazione del pericolo. Tale numero deve essere riportato sui pannelli arancioni laterali insieme al numero ONU, con cui è identificata la merce. I pannelli arancio retroriflettenti devono avere una base di 40 cm e un’altezza di almeno 30 cm, essi devono avere un bordo nero di 15 mm al massimo. Il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU devono essere costituiti da cifre di colore nero di 100 mm di altezza e di 15 mm di spessore. Il numero di identificazione del pericolo deve figurare nella parte superiore della segnalazione e il numero ONU nella parte inferiore. Essi devono essere separati da una linea nera orizzontale di 15 mm di spessore attraversante la segnalazione a mezz’altezza. I veicoli cisterna, contenitori cisterna e contenitori speciali che trasportano materiale a caldo devono portare su ogni fiancata e dietro nel caso dei veicoli e sui quattro lati nel caso dei veicoli trainati un marchio di forma triangolare i cui lati misurano almeno 250 mm di colore rosso simile a quello di seguito riprodotto. Il trasporto di merci pericolose ad alto rischio: la nuova security Con l’entrata in vigore dell’ADR 2005, una delle novità che ha avuto maggiore rilevanza è la gestione di “merci pericolose ad alto rischio”; questo nuovo capitolo prevede infatti l’obbligo per tutti gli operatori, coinvolti a qualunque titolo, a rispettare “piani di sicurezza” attraverso lo svolgimento di compiti quali l’individuazione delle responsabilità e dei compiti degli addetti, l’identificazione dei trasportatori a cui viene consegnata la merce, il controllo di depositi e soste, l’identificazione dell’equipaggio e dei veicoli, una formazione iniziale e l’attuazione di tutti gli aggiornamenti in materia di sicurezza, nonché l’adozione e l’attuazione del piano di sicurezza. Inoltre, è fatto obbligo per trasportatori, speditori e destinatari di cooperare fra loro e con le autorità competenti per scambiarsi informazioni relative a eventuali minacce, applicare misure di sicurezza e reagire agli eventi che mettono in pericolo la sicurezza. Le merci pericolose “ad alto rischio” vengono definite, in ADR 1.10.3.1, come “quelle merci potenzialmente utilizzabili ai fini terroristici e che possono quindi causare effetti gravi come la perdita di vite umane o distruzioni di massa”; a supporto, viene fornita una lista (si veda la tabella 1) nella quale sono elencate queste materie, con i relativi quantitativi trasportati in cisterna, alla rinfusa o in colli. L’obbligo di maggior rilevanza imposto nella gestione di merci pericolose ad alto rischio è l’adozione e l’attuazione del “Piano di sicurezza”, definito 1.10.3.2, che vede protagonisti trasportatori, speditori e tutti gli operatori (enunciati in 1.4.2 e 1.4.3) coinvolti nel trasporto di merci ad alto rischio come destinatario, caricatore, imballatore, riempitore, gestore contenitore cisterna o cisterna mobile. La norma (ADR 1.10.3.2.2) definisce che i contenuti obbligatori di questo documento, debbano essere: La responsabilità (in materia di sicurezza ADR) di persone. Diviene necessario per tutti gli operatori coinvolti a qualunque titolo, di essere consapevoli, in modo chiaro e ben definito, del ruolo che assumono nella gestione di dette materie; Registro delle merci pericolose e le loro tipologie. La norma non fornisce alcuna indicazione su detto registro e sulla sua gestione, ma impone l’obbligo della presenza. Operativamente questo documento, in forma cartacea o informatica, potrà consistere in un vero e proprio mezzo nel quale verranno annotati cronologicamente i quantitativi, la tipologia, i nomi degli operatori coinvolti (speditore, trasportatore, destinatario) e ogni altra informazione necessaria (come ad esempio le caratteristiche degli imballaggi e dei mezzi di trasporto), che possa, a seguito di un controllo da parte delle autorità competenti, fornire in modo rapido e preciso tutte le informazioni necessarie sulla merce pericolosa ad alto rischio in questione; La valutazione delle modalità operative e dei rischi per la sicurezza connessi, attraverso la programmazione dell’itinerario comprensivo di fermate e scali, la conservazione delle merci pericolose nei veicoli, la verifica dello stato degli imballaggi e dei contenitori o delle cisterne nell’effettuare il viaggio (prima, durante e dopo), il deposito e le soste temporanee nelle operazioni di trasferimento intermodale o il trasbordo tra più unità di trasporto; Chiara definizione delle misure da adottare per ridurre i rischi relativi alla sicurezza, tenuto conto delle responsabilità e funzioni del personale addetto, che comprendono: Formazione mediante corsi da effettuarsi periodicamente, per gli operatori, sulle relative responsabilità; Misure di sicurezza come, ad esempio, azioni da intraprendere in caso di notizie che rendano necessaria una maggiore sorveglianza o un rafforzamento dei controlli delle merci, controlli particolari in caso di assunzione di nuovi addetti; Misure operative come, per esempio, la programmazione dettagliata del trasporto, le modalità di riconoscimento degli operatori, la sorveglianza dei luoghi di carico e scarico o delle fermate, l’accessibilità alle merci pericolose in sosta temporanea, anche collaborando con le autorità di pubblica sicurezza; Equipaggiamenti e risorse da utilizzare per ridurre i rischi relativi alla sicurezza; devono essere studiati e valutati tutti gli apprestamenti necessari per poter realizzare una sicurezza vera e propria in qualunque fase della gestione di merci pericolose ad alto rischio; Procedure per segnalare e fronteggiare minacce, violazioni della sicurezza o incidenti connessi alla sicurezza; questi aspetti devono essere studiati per ogni singolo “passaggio” delle merci in questione, anche attraverso la cooperazione con autorità di pubblica sicurezza che, in caso di situazioni anomale, verrebbero attivate immediatamente per impedire episodi criminosi; Procedure di valutazione e di verifica dei piani di sicurezza nonché per la loro revisione periodica e aggiornamento; le disposizioni elaborate devono essere riviste sempre, indipendentemente dalle modifiche apportate al sistema, siano esse di carattere procedurale o gestionale; nel caso di modifiche, anche minime, queste devono essere precedentemente studiate onde poter aggiornare i piani di sicurezza; Misure per assicurare la protezione fisica delle informazioni relative al trasporto contenute nel piano di sicurezza; il Legislatore, oltre a imporre il divieto di divulgare pubblicamente queste informazioni, dispone che le persone responsabili del contenuto di questi piani debbano attuare tutte le misure possibili per impedirne la diffusione; Misure per assicurare che la distribuzione delle informazioni relative alle operazioni di trasporto contenute nel piano di sicurezza sia limitata a quanti ne abbiano necessità. Queste misure non devono essere, comunque, di ostacolo alla disponibilità delle informazioni prescritte altrove nell’ADR; viene dettata la reciprocità fra gli operatori di dette informazioni, ma solo a persone che ne siano effettivamente coinvolte. Pertanto, tutti gli operatori coinvolti devono: individuare le responsabilità e i compiti degli addetti; identificare i trasportatori a cui viene consegnata la merce; Controllare depositi e soste; identificare l’equipaggio e i veicoli; effettuare una formazione iniziale ed attuare tutti gli aggiornamenti in materia di sicurezza e adottare e attuare il piano di sicurezza. Inoltre trasportatori, speditori e destinatari devono cooperare fra loro e con le autorità competenti per scambiarsi informazioni relative ad eventuali minacce, applicare misure di sicurezza e reagire agli eventi che mettono in pericolo la sicurezza. |
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