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Giurisprudenza di merito - Incroci stradali – Regolamentazione semaforica – Transito dei veicoli – Passaggio con il rosso – Violazione dell’art. 146, comma terzo, c.d.s., da parte di ciclomotore 50c.c. – Contestazione – Decurtazione di 6 punti sulla patente del conducente del ciclomotore – illegittimità.

(Giudice di Pace Bologna, 15 novembre 2005)

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace Civile di Bologna
15 novembre 2005

 Incroci stradali – Regolamentazione semaforica – Transito dei veicoli – Passaggio con il rosso – Violazione dell’art. 146, comma terzo, c.d.s., da parte di ciclomotore 50c.c. – Contestazione – Decurtazione di 6 punti sulla patente del conducente del ciclomotore – illegittimità.

 La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità della patente. Pertanto la violazione dell’art. 146, comma terzo, c.d.s, passaggio con il semaforo rosso, determina la perdita 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motoveicolo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persone titolare di patente di guida. (nella specie un carabinieri dopo aver contestato al conducente di ciclomotore 50 c.c. la violazione di cui sopra, aveva provveduto erroneamente alla decurtazione di 6 punti dalla patente del medesimo).

 Svolgimento del processo. – B. ing. M. in data 31 gennaio 2005 depositava alla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Bologna, ricorso tendente ad ottenere l’annullamento del verbale opposto.

A seguito di tale reclamo, il Giudice, visti gli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, fissava la comparizione delle parti a sé per l’udienza di prima comparizione, ed ordinava all’opposta di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza copia del rapporto con gli atti relativi alla contestazione e notificazione della violazione.

Ciò premesso, all’udienza, era presente soltanto l’ing. B. il quale confermava quanto dedotto nel ricorso proposto. Nessuno comparve per la parte opposta la quale non si costituiva nel presente giudizio.

A questo punto il giudice rilevava, come la causa era abbondantemente matura e, pertanto, visto l’articolo 23, settimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, invitava parte opponente a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione alla discussione. Ottemperando a quanto richiesto, con immediatezza, veniva redatto il dispositivo di sentenza, del quale dava lettura alla sola presenza del ricorrente. La causa, quindi, veniva trattenuta per stilare la relativa sentenza.

 
Motivo della decisione. – Il ricorso proposto dal predetto B. ha pregio e, perciò, deve essere accolto.

Thema decidendum.

Anzitutto, preme evidenziare che le doglianze poste in essere dall’ing. B. appaiono ictu oculi fondate sotto ogni profilo logico-giuridico.

Ebbene, va ribadito che il punto cruciale nel caso che ci occupa, si incentra proprio nella decurtazione dei punti, tanto è vero che il ricorrente non contesta la violazione relativa al verbale, ma la decurtazione dei punti, sostanziantesi in n. 6. Egli, infatti, è stato giustamente contravvenzionato poiché alla guida del ciclomotore transitava via E. Ponente Asse Sud-Ovest – Bologna, mentre il semaforo segnalava luce rossa, trasgredendo l’art. 146 terzo comma del codice della strada, contemplato nel Titolo V (Norme di comportamento) dello stesso codice. Violazione, questa, regolarmente pagata dall’opponente, come si evince dalla ricevuta postale della somma di Euro 137,55.

A tale prospettazione, e a fondamento del ricorso de quo, i verbalizzanti e senza togliere nulla sulla loro specchiata professionalità, hanno erroneamente decurtato n. 6 punti della patente. Invero, l’ing. B. guidava un ciclomotore 50 cc e in virtù della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 del Ministero dell’Interno non comporta siffatta decurtazione.

In altri termini, si è trattato di uno sbaglio dovuto a disattenzione da parte del verbalizzante. Del resto, schiettamente scusabile. A ciò si aggiungeva che anche il teste R., il quale in sede di interrogatorio ha così dichiarato: «il mio collega per mera svista non ha notato che trattatasi di ciclomotore e che non comportava la decurtazione dei punti della patente».

Nessun dubbio vi è poi circa la sussistenza dell’elemento psicologico. Infatti, l’ing. B. ha omesso ed in modo categorico di aver attraversato il semaforo con la lice rossa. Orbene, non sfugge anche all’interprete più disattento, come la condotta di guida tenuta dal ricorrente, sia stata incontrovertibilmente azzardata. A rendere ciò evidente vi è la incontestabilità dell’infrazione de qua da parte dell’opponente.

In buona sostanza, devesi mettere in risalto come la violazione ex art. 146 comma 3 sia stata elevata in modo legittimo, fatta eccezione per i punti tolti illegittimamente.

Per meglio comprendere e analizzare la problematica dalla questione in esame, questo Giudice così evidenzia: «La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità della patente confermamene al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia. A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motoveicolo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con il ciclomotore, sia pure condotti da persone titolari di patente di guida come nel caso di specie.

Questo è il punto pregnante della fattispecie concreta e, naturalmente, dell’erronea interpretazione della legge da parte dei Carabinieri, più precisamente, appuntato R. e M.

Da codesto angolo di visuale, e dal conciso excursus delle disposizione de quibus emerge chiaramente l’errata decurtazione del punteggio, che dovrà essere restituita.

Occorre, pertanto, sottolineare come l’opponente nel corso dell’istruttoria, abbia offerto essenziali e apprezzabili elementi di fatto a suo favore.

Per le argomentazioni e tematiche svolte e vagliate con estrema accuratezza, delle risultanze processuali, della documentazione allegata in atti, della prudente valutazione, motivata in modo conforme alla ragione e, in ogni modo, su basi genuinamente realistiche, della genuina e irrefutabile dichiarazione rea dall’appuntato dei Carabinieri R. (verbalizzante) e seguendo un criterio verosimile di logica ragionevolezza, il Giudice accoglie il reclamo de quo per l’assoluta fondatezza dello stesso.

Considerata la natura della causa, si deve mettere in rilievo come, nella fattispecie, sussistano giusti motivi, desunti dalla lite stessa, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. (Omissis) [RIV-0604P409]


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Martedì, 20 Giugno 2006
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