Giurisprudenza di
merito A seguito di tale reclamo, il Giudice, visti gli artt. 22
e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, fissava la comparizione delle parti
a sé per l’udienza di prima comparizione, ed ordinava all’opposta di depositare
in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza copia del rapporto con gli atti
relativi alla contestazione e notificazione della violazione. Ciò premesso, all’udienza, era presente soltanto l’ing. B.
il quale confermava quanto dedotto nel ricorso proposto. Nessuno comparve per
la parte opposta la quale non si costituiva nel presente giudizio. A questo punto il giudice rilevava, come la causa era
abbondantemente matura e, pertanto, visto l’articolo 23, settimo comma della
legge 24 novembre 1981, n. 689, invitava parte opponente a precisare le conclusioni
e a procedere alla discussione alla discussione. Ottemperando a quanto
richiesto, con immediatezza, veniva redatto il dispositivo di sentenza, del
quale dava lettura alla sola presenza del ricorrente. La causa, quindi, veniva
trattenuta per stilare la relativa sentenza.
Thema decidendum. Anzitutto, preme evidenziare che le doglianze poste in
essere dall’ing. B. appaiono ictu oculi fondate sotto ogni profilo
logico-giuridico. Ebbene, va ribadito che il punto cruciale nel caso che ci
occupa, si incentra proprio nella decurtazione dei punti, tanto è vero che il
ricorrente non contesta la violazione relativa al verbale, ma la decurtazione
dei punti, sostanziantesi in n. 6. Egli, infatti, è stato giustamente
contravvenzionato poiché alla guida del ciclomotore transitava via E. Ponente
Asse Sud-Ovest – Bologna, mentre il semaforo segnalava luce rossa, trasgredendo
l’art. 146 terzo comma del codice della strada, contemplato nel Titolo V (Norme
di comportamento) dello stesso codice. Violazione, questa, regolarmente pagata
dall’opponente, come si evince dalla ricevuta postale della somma di Euro
137,55. A tale prospettazione, e a fondamento del ricorso de quo,
i verbalizzanti e senza togliere nulla sulla loro specchiata professionalità,
hanno erroneamente decurtato n. 6 punti della patente. Invero, l’ing. B.
guidava un ciclomotore 50 cc e in virtù della circolare n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 del Ministero dell’Interno non
comporta siffatta decurtazione. In altri termini, si è trattato di uno sbaglio dovuto a
disattenzione da parte del verbalizzante. Del resto, schiettamente scusabile. A
ciò si aggiungeva che anche il teste R., il quale in sede di interrogatorio ha
così dichiarato: «il mio collega per mera svista non ha notato che trattatasi
di ciclomotore e che non comportava la decurtazione dei punti della patente». Nessun dubbio vi è poi circa la sussistenza dell’elemento
psicologico. Infatti, l’ing. B. ha omesso ed in modo categorico di aver
attraversato il semaforo con la lice rossa. Orbene, non sfugge anche
all’interprete più disattento, come la condotta di guida tenuta dal ricorrente,
sia stata incontrovertibilmente azzardata. A rendere ciò evidente vi è la
incontestabilità dell’infrazione de qua da parte dell’opponente. In buona sostanza, devesi mettere in risalto come la
violazione ex art. 146 comma 3 sia stata elevata in modo legittimo, fatta
eccezione per i punti tolti illegittimamente. Per meglio comprendere e analizzare la problematica dalla
questione in esame, questo Giudice così evidenzia: «La decurtazione dei punti
può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i
quali è prescritta la titolarità della patente confermamene al consolidato
indirizzo giurisprudenziale in materia. A titolo esemplificativo, il passaggio
con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida
di un’autovettura o di un motoveicolo o di un autobus, mentre non determina la
perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con il ciclomotore,
sia pure condotti da persone titolari di patente di guida come nel caso di
specie. Questo è il punto pregnante della fattispecie concreta e,
naturalmente, dell’erronea interpretazione della legge da parte dei
Carabinieri, più precisamente, appuntato R. e M. Da codesto angolo di visuale, e dal conciso excursus delle
disposizione de quibus emerge chiaramente l’errata decurtazione del punteggio,
che dovrà essere restituita. Occorre, pertanto, sottolineare come l’opponente nel corso
dell’istruttoria, abbia offerto essenziali e apprezzabili elementi di fatto a
suo favore. Per le argomentazioni e tematiche svolte e vagliate con
estrema accuratezza, delle risultanze processuali, della documentazione
allegata in atti, della prudente valutazione, motivata in modo conforme alla
ragione e, in ogni modo, su basi genuinamente realistiche, della genuina e
irrefutabile dichiarazione rea dall’appuntato dei Carabinieri R.
(verbalizzante) e seguendo un criterio verosimile di logica ragionevolezza, il
Giudice accoglie il reclamo de quo per l’assoluta fondatezza dello stesso. Considerata la natura della causa, si deve mettere in
rilievo come, nella fattispecie, sussistano giusti motivi, desunti dalla lite
stessa, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. (Omissis) [RIV-0604P409] |
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