Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3 e 4 (ex MOT 2)
Prot. n. 2354/MOT2/C
Roma, 13
giugno 2006
Ai Direttori dei S.I.I.T.
Settore Trasporti LORO SEDI
Al
C.S.R.P.A.D. ROMA
Ai
C.P.A. LORO SEDI
All’ANCMA
MILANO
All’ANFIA
TORINO
All’ANIMA MILANO
All’ASCOMAC ROMA
All’UNACOMA ROMA
All’UNRAE ROMA
OGGETTO: Requisiti del costruttore di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche.
A seguito di richieste di chiarimenti sui requisiti
, che il “costruttore” deve possedere, perché possa avere la titolarità
di omologazioni di tipi di veicoli, sistemi, componenti o entità
tecniche, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Come è noto, tra le verifiche che l’Amministrazione,
in quanto autorità competente in materia di omologazione, è tenuta ad
effettuare prima di procedere al rilascio del certificato di
omologazione, vi è quella, preliminare, concernente la figura del
“costruttore”. Per procedere a tale riguardo, è indispensabile
stabilire i requisiti minimi, di cui un “costruttore” deve essere in
possesso, per essere riconosciuto come tale e, di conseguenza, poter
presentare la domanda per l’omologazione del tipo di veicolo, sistema,
componente o entità tecnica.
Ai sensi della norma comunitaria, per “costruttore”
si intende la persona fisica o giuridica, responsabile verso l’autorità
competente che rilascia l’omologazione del tipo, per tutti gli aspetti
del procedimento di omologazione, ivi incluso quello che garantisce la
conformità della produzione.
Si osserva, inoltre, che non è necessario che tale
persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte le fasi
di realizzazione del prodotto oggetto dell’omologazione; tuttavia, nel
caso in cui la suddetta persona non risulti essere direttamente
coinvolta in alcune fasi del processo produttivo, per ottenere il
riconoscimento di “costruttore”, la medesima deve dimostrare di poter
garantire, anche in tali fasi, un efficace ed efficiente controllo,
idoneo ad assicurare la conformità della produzione.
Tale requisito, infatti, è indispensabile per
conseguire l’idoneità alla produzione in serie ed ottenere
l’omologazione del tipo. A tale riguardo si fa presente che
l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare l’efficienza e l’efficacia
operative poste in essere dal “costruttore” per tenere sotto controllo
in maniera costante e diretta (“on-line”) la linea di produzione, anche
in tutte le fasi in cui non è direttamente coinvolto.
La norma comunitaria stabilisce, in via generale,
che il “costruttore”, titolare dell’omologazione, debba comunque:
•assicurarsi dell’esistenza e dell’applicazione di procedure che
consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti
(veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;
•avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere
necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;
•assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano
registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per
un periodo da concordare con l’autorità competente;
•analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per
verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del
prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione
industriale;
•garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti da tutte le direttive applicabili;
•garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova
non risulta conforme al tipo omologato, si proceda ad un nuovo prelievo
ed a nuove prove o controlli;
•prendere tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.
E’ evidente che, in sede di controllo di conformità della produzione,
nel caso di “costruttore” che non sia coinvolto in alcune fasi del
processo produttivo, dovrà essere condotta una verifica particolarmente
accurata e dettagliata delle procedure e delle azioni previste dallo
stesso “costruttore” per mantenere anche nelle suddette fasi il
controllo della conformità, a fronte dell’insorgenza di qualsiasi
problema che porti a non-conformità nella linea di produzione, e, in
particolare, dovrà essere analizzato e valutato il “tempo di reazione”
del sistema di controllo nella gestione di tali problemi.
Si raccomanda agli Uffici interessati un’accurata e puntuale
applicazione delle disposizioni sopra esposte, anche in considerazione
della circostanza, per la quale l’autorità competente, che rilascia
un’omologazione di tipo comunitario, risulta poi responsabile di ogni
aspetto della stessa nei confronti degli altri Stati membri dell’Unione
Europea.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio
DONDOLINI)
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