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Circolari 20/06/2006

Ministero dei Trasporti - Requisiti del costruttore di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche

Circolare Prot. 2354/MOT2/C del 13 giugno 2006
 
   Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3 e 4 (ex MOT 2)


Prot. n. 2354/MOT2/C Roma, 13 giugno 2006

Ai Direttori dei S.I.I.T.
Settore Trasporti LORO SEDI
Al C.S.R.P.A.D. ROMA
Ai C.P.A. LORO SEDI
All’ANCMA MILANO
All’ANFIA TORINO
All’ANIMA MILANO
All’ASCOMAC ROMA
All’UNACOMA ROMA
All’UNRAE ROMA


OGGETTO: Requisiti del costruttore di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche.

A seguito di richieste di chiarimenti sui requisiti , che il “costruttore” deve possedere, perché possa avere la titolarità di omologazioni di tipi di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Come è noto, tra le verifiche che l’Amministrazione, in quanto autorità competente in materia di omologazione, è tenuta ad effettuare prima di procedere al rilascio del certificato di omologazione, vi è quella, preliminare, concernente la figura del “costruttore”. Per procedere a tale riguardo, è indispensabile stabilire i requisiti minimi, di cui un “costruttore” deve essere in possesso, per essere riconosciuto come tale e, di conseguenza, poter presentare la domanda per l’omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica.
Ai sensi della norma comunitaria, per “costruttore” si intende la persona fisica o giuridica, responsabile verso l’autorità competente che rilascia l’omologazione del tipo, per tutti gli aspetti del procedimento di omologazione, ivi incluso quello che garantisce la conformità della produzione.
Si osserva, inoltre, che non è necessario che tale persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di realizzazione del prodotto oggetto dell’omologazione; tuttavia, nel caso in cui la suddetta persona non risulti essere direttamente coinvolta in alcune fasi del processo produttivo, per ottenere il riconoscimento di “costruttore”, la medesima deve dimostrare di poter garantire, anche in tali fasi, un efficace ed efficiente controllo, idoneo ad assicurare la conformità della produzione.
Tale requisito, infatti, è indispensabile per conseguire l’idoneità alla produzione in serie ed ottenere l’omologazione del tipo. A tale riguardo si fa presente che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare l’efficienza e l’efficacia operative poste in essere dal “costruttore” per tenere sotto controllo in maniera costante e diretta (“on-line”) la linea di produzione, anche in tutte le fasi in cui non è direttamente coinvolto.
La norma comunitaria stabilisce, in via generale, che il “costruttore”, titolare dell’omologazione, debba comunque:
•assicurarsi dell’esistenza e dell’applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;
•avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;
•assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l’autorità competente;
•analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;
•garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti da tutte le direttive applicabili;
•garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda ad un nuovo prelievo ed a nuove prove o controlli;
•prendere tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

E’ evidente che, in sede di controllo di conformità della produzione, nel caso di “costruttore” che non sia coinvolto in alcune fasi del processo produttivo, dovrà essere condotta una verifica particolarmente accurata e dettagliata delle procedure e delle azioni previste dallo stesso “costruttore” per mantenere anche nelle suddette fasi il controllo della conformità, a fronte dell’insorgenza di qualsiasi problema che porti a non-conformità nella linea di produzione, e, in particolare, dovrà essere analizzato e valutato il “tempo di reazione” del sistema di controllo nella gestione di tali problemi.
Si raccomanda agli Uffici interessati un’accurata e puntuale applicazione delle disposizioni sopra esposte, anche in considerazione della circostanza, per la quale l’autorità competente, che rilascia un’omologazione di tipo comunitario, risulta poi responsabile di ogni aspetto della stessa nei confronti degli altri Stati membri dell’Unione Europea.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)


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Martedì, 20 Giugno 2006
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