Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/51124/111/20/3 del 27 gennaio 2006, con cui sono state fornite indicazioni circa l’entrata in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all’allegato I B del Reg. CEE n. 3821/85 e nel contempo è stato indicato l’obbligo di installazione del citato strumento sui veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 5 agosto 2005.
Con la circolare richiamata del 27 gennaio 2006, è stata trasmessa la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – prot. n. 1110/MOT1 del 22.12.2005, con la quale si dava atto che, in seguito alla mancata attuazione di alcune disposizioni regolamentari, non era stato possibile completare entro il 5 agosto 2005 le procedure per l’installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione.
Pertanto, l’obbligo di tale installazione venne differito a decorrere dal mese di maggio 2006.
Sulla base di quanto indicato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, venne anche definito il regime transitorio applicabile in Italia per la circolazione dei veicoli muniti di tachigrafo digitale non calibrato, per mancanza di officine autorizzate.
Con nota n. 408/Div2 del 14 giugno 2006, il Dipartimento per i Trasporti Terrestri ha ora comunicato che soltanto un ristrettissimo numero di centri tecnici è stato autorizzato ad operare su un solo tipo di tachigrafo digitale. Poiché tale rete non è ancora sufficiente a garantire la tempestiva effettuazione delle operazioni richieste, lo stesso Dipartimento ha espresso il parere che le indicazioni fornite con la precedente circolare del 22 dicembre 2005 sono tuttora valide, ovviamente per la circolazione sul territorio nazionale.
Pertanto si confermano le disposizioni impartite con nota pari numero del 27 gennaio 2006.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate d voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE Rosini
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||