Roma, 22 gennaio 2006N. 300/A/1/51124/111/20/3 OGGETTO: | Installazione del tachigrafo digitale. |
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Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/33923/111/20/3 del 27 luglio 2004, con cui sono state fornite indicazioni circa in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all’allegato I B del Reg. CEE n. 3821/85 e nel contempo è stato indicato l’obbligo di installazione del citato strumento sui veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 5 agosto 2005. In proposito, si trasmette la circolare del Ministero delle e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - prot. n. 1110/MOT1 del 22.12.2005 (all.1) con la quale si dà atto che, in seguito alla mancata attuazione di alcune disposizioni regolamentari, non è stato possibile dare completamento entro il 5 agosto scorso alle procedure di installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione che, pertanto, dovrà avvenire a decorrere dal mese di maggio 2006. La Commissione Europea ha, infatti, consentito agli Stati Membri di ultimare le citate procedure di installazione del dispositivo digitale entro tale termine. Sulla base di quanto indicato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato anche definito il regime transitorio applicabile in Italia per la circolazione dei veicoli già muniti di tachigrafo digitale nell’attuale fase in cui non è possibile calibrare tali apparecchi presso officine italiane. In particolare i conducenti, al fine di documentare la durata dei periodi di guida e di riposo, dovranno attenersi alle disposizioni dell’articolo 15 del Reg. CEE 3821/85. Questa norma prevede, in caso di guasto del dispositivo, che il conducente annoti l’attività di guida e di riposo avvalendosi dei fogli di registrazione utilizzabili per i dispositivi di controllo di tipo analogico, riportando manualmente tutte le informazioni relative al veicolo condotto, all’itinerario del viaggio ed ai chilometri percorsi; inoltre, nella parte posteriore del foglio di registrazione saranno riportati i tempi di guida e di riposo. I fogli di registrazione così compilati dovranno essere conservati dal conducente e dall’impresa, unitamente alla stampa del documento prodotto dall’apparecchio di controllo installato a bordo del veicolo, ai sensi del comma 7 dell’articolo 15 Reg. CEE 3821/85, e potranno essere richiesti anche durante il viaggio dagli organi di polizia stradale. La documentazione di cui sopra deve essere conservata a bordo del veicolo per tutta la settimana in cui il conducente ha guidato. Secondo le disposizioni dell’articolo 15 comma 7 del Reg. CEE 3821/85, il conducente deve essere in grado di esibire ad ogni controllo anche la documentazione relativa all’ultimo giorno lavorativo della settimana precedente. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate d voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. IL DIRETTORE CENTRALE L. Rosini |