Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 22/06/2006

Giurisprudenza di legittimità - Assicurazione obbligatoria – Targa di prova – Obbligo assicurativo – Soggezione – Adempimento – Modalità – Stipulazione di una polizza sulla targa prova

(Cass. Civ., sezione III, 18 aprile 2005, n. 8009)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. III, 18 aprile 2004, n. 8009

 


Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Litisconsorzio necessario dell’assicuratore e dell’assicurato – Giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore di veicolo con targa di prova – Litisconsorzio del conducente – Esclusione – Litisconsorzio necessario del titolare della targa. Sussistenza.

Assicurazione obbligatoria – Targa di prova – Obbligo assicurativo – Soggezione – Adempimento – Modalità – Stipulazione di una polizza sulla targa prova – Sinistro verificatosi ad opera di veicolo circolante con targa prova, ma per scopo diverso da quello della prova tecnica – Obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno al terzo danneggiato – Sussistenza – Rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato.

 


In relazione a sinistro derivante dalla circolazione stradale di un veicolo recante una targa di prova, il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della targa, mentre lo è, ai sensi dell’art. 23 della legge 23 dicembre 1969, n. 990, il titolare della targa stessa, nella qualità di assicurato.(C.p.c., art. 102; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art 23).

In base al combinato disposto dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l’obbligo dell’assicuratore per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico (o su arre a queste equiparate) e dell’art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (il quale stabilisce che i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d), i dati della targa prova), anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicoli in circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell’art. 66 comma quinto codice della strada, da veicolo a veicolo), senza che resti escluso l’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno al terzo danneggiato, ove l’incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita) poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, non incidendo sulla esistenza del rapporto assicurativo, né costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l’assicurato a norma dell’art. 18 secondo comma della legge n. 990 del 1969. (L.24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 66). 

 

Svolgimento del processo. – Il giorno 6 maggio 1986 l’autocarro con targa di prova LE 293, guidato da O. D. L., investiva e danneggiava due autovetture in sosta appartenenti rispettivamente a L. V. ed a H. V. V..

I proprietari delle due autovettura convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il guidatore dell’autocarro, la società Sportauto Srl, titolare della targa di prova con la quale l’autocarro circolava al momento del sinistro, e la Compagnia Sanremo Assicurazione Spa, con cui la società suddetta aveva stipulato l’assicurazione r.c.a. relativa alla targa in oggetto.

Chiedevano che fosse dichiarata la esclusiva responsabilità del guidatore dell’autocarro e che la società Sportauto Srl e la compagnia di assicurazione fossero condannate in solido al risarcimento dei danni.

Nella contumacia della società Sportauto Srl e di O. D. L., era effettuata la chiamata in causa di S. M., indicato come l’effettivo proprietario dell’autocarro, ed il giudizio, interrotto a seguito della liquidazione coatta amministrativa della società Sanremo Assicurazioni Spa, era riassunto nei confronti della società Ras Assicurazioni Spa nella sua qualità di impresa designata.

Il tribunale adito dichiarava insussistente il rapporto assicurativo relativo all’autocarro, poiché l’uso della targa di prova era consentito solo ai concessionari ed altri soggetti indicati nell’articolo 98 del codice della strada; rigetteva le domande preposte nei confronti dell’istituto assicurativo; affermava la esclusiva responsabilità in ordine al sinistro di O. D. L., che condannava al risarcimento dei danni a favore di L. V. nella misura di lire 3.980.474 ed al pagamento delle spese processuali.

Sull’impugnazione principale di O. D. L. e sul gravame incidentale di L. V. e di H. V. V. provvedeva la Corte di appello di Lecce con sentenza pubblicata il 16 luglio 2001, che accoglieva l’impugnazione principale e quella incidentale.

I giudice d’appello rilevavano che nei confronti di O. D. L. non era stata proposta domanda di condanna e che quella nei suoi confronti avanzata in appello costituiva domanda nuova inammissibile, per cui dichiaravano la nullità del capo della sentenza di primo grado che aveva condannato l’appellane principale al risarcimento dei danni.

Ritenevano, in ordine alle impugnazione incidentali, che per l’utilizzazione della targa di prova non ricorreva alcuna delle condizioni previste dall’art. 63 del codice della strada, per cui correttamente il giudice di primo grado aveva escluso che la garanzia assicurativa, delimitata materialmente e funzionalmente alla circolazione del veicolo contrassegnato dalla targa assicurata per l’uso corrispondente alla causa concreta e determinata dal contratto stesso, fosse nella fattispecie operante.

In tale pronuncia consideravano assorbiti gli altri motivi di gravame proposti dalle altre parti.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso L. V: e di H. V. V., che hanno affidato l’impugnazione ad unico mezzo di doglianza.

Hanno resistito con controricorso la società Ras Spa, O. D. L. e la società Sportauto Srl.

Non hanno svolto difese gli altri intimati S. M. e commissario liquidatore della Sanremo Assicurazione in 1.c.a.

 

motivi della decisione. – Deve, anzitutto, questa Corte rilevare che è inammissibile l’impugnazione per cassazione proposta nei confronti di O. D. L..

il tribunale in primo grado aveva condannato O. D. L. al risarcimento dei danni, sebbene nei suoi confronti non fosse stata proposta domanda.

Sull’impugnazione principale del D. L., la Corte salentina aveva rilevato il vizio di ultrapetizione ed aveva annullato il relativo capo di condanna, considerando, peraltro, che la condanna richiesta in secondo grado costituiva nei confronti dello stesso domanda nuova inammissibile in appello.

Detta statuizione del giudice di secondo grado non è stata censurata con il ricorso per cassazione, per cui l’intervenuto giudicato di assoluzione di O. D. L. della pretesa risarcitoria di L. ed H. V. comporta la preclusione dell’impugnazione sul punto.

Il guidatore del mezzo, infatti, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato in un sinistro dalla circolazione strale del veicolo con targa prova contro l’assicuratore della targa, poiché in tal caso litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, è, invece, il titolare della targa stessa, nella qualità di assicurato (Cass. n. 2332/92).

Le spese del giudizio, nel rapporto tra i ricorrenti ed O. D. L., sono interamente compensate, ravvisati i giusti motivi di cui all’art. 92 c.p.c. nel fatto che al resistente il ricorso per cassazione è stato notificato sull’erroneo presupposto della necessità della sua partecipazione al giudizio.

Con l’unico motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1 della legge n. 990 del 1969, 9 del D.P.R. n. 973 del 1970 e 63 e 66 del D.P.R. n. 393 del 1959 nel loro combinato disposto – i ricorrenti denunciano che il giudice del merito aveva errato nel ritenere insussistente l’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno al terzo danneggiato perché l’incidente era stato provocato da un veicolo circolante con targa di prova, ma per uno scopo diverso da quelli è consentito l’uso della targa medesima.

La censura è fondata.

Questa Corte ha già stabilito (Cass. n. 2332/92), in base al combinato disposto dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni, l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore guida di rotai in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate) e dell’art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stesa approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973 (il quale prevede che i veicoli circolanti a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lett. d, i dati della targa prova), che anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell’art. 66 comma quinto c.s., da veicolo a veicolo), senza che resti escluso l’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno al terzo danneggiato, ove l’incidente, da cui sia derivato il danno, si sia verificato ad opera di veicoli circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita), poiché tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed assicurato; non incide sull’esistenza del rapporto assicurativo; non costituisce una eccezione opponibile al terzo danneggiato, che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, salva la rivalsa di quest’ultimo verso l’assicurato a norma dell’articolo 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969.

Del suddetto principio di diritto la Corte territoriale non ha fatto applicazione ed all’errore di diritto dovrà porre riparo nel giudizio di rinvio altra sezione della medesima Corte d’appello di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.(Omissis).

© asaps.it
Giovedì, 22 Giugno 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK