N. 100/2006 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL
FRIULI Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà nella
pubblica udienza del 25 maggio 2006,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle
motivazioni, la seguente SENTENZA
(art.
23, 8° comma, L. 689/1981) nella causa per
controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700000875907,
emesso il 23.08.2005 dalla Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo
(UD),
avente ad oggetto: violazione dell’art. 143, commi
1 e 11 e dell’art. 15, comma 1, lett. B) e comma 2, del Codice della Strada, D.
Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).
promossa con
domanda in data 12.12.2005 da omissis, con proc. e dom. l’avv. Giunio Pedrazzoli, con
studio in via della Cooperativa n. 11/D, Tolmezzo (UD) OPPONENTE
contro PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO Dom. ex lege
presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Trieste, Via Carpison n. 18 AMMINISTRAZIONE
OPPOSTA NON COMPARSA CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: annullarsi il
verbale opposto, con vittoria di spese. Ammettersi prova per testi. CONCLUSIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: nessuna
conclusione. FATTO E DIRITTO In
data 21.08.05 il V. S. Cucchiaro del Comando P.S. Distaccamento di Tolmezzo, è
intervenuto per i rilievi di un incidente stradale avvenuto alle ore 12:10, nel
centro abitato di Gemona del Friuli, sulla via Pordenone, allo svincolo fra la
SS 13 e la SP 49 bis. Nell’occasione rilevava che l’autovettura Renault Clio
targata CH996AC, condotta dall’attuale opponente, sig. omissis, “circolava contromano occupando totalmente lo
spazio riservato all’opposto senso di marcia, inoltre danneggiava una lama di
guard rail di proprietà del Comune di Gemona del Friuli. A conclusione della ricostruzione della
vicenda infortunistica”. I rilievi
erano eseguiti e verbalizzati dagli operatori A.T. Danelutti Roberto e A.S.
Cremona Daniele, intervenuti sul posto alle ore 12:25. In data 23.08.2005 era redatto il verbale in
premessa, notificato al sig. Cabai il 22.10.2005. Sanzioni
applicate: sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure ridotte di €. 138
per l’art. 143 e di €. 35 per l’art. 15, oltre spese di notifica, oltre alla
decurtazione di n. 4 punti sulla patente di guida. MOTIVI DEL RICORSO L’opponente
premette che nell’occasione percorreva il raccordo tra la SP 49 bis e la SS 13,
diretto a Tolmezzo e quindi nel senso di marcia Buja-Tarvisio. Seduta al suo fianco, si trovava la sig.ra
Elisa Amato. Giunto
all’altezza della biforcazione tra la SP 49 bis per Tolmezzo-Tarvisio e
l’arteria che convoglia il traffico da Udine, per cause a tutt’oggi non
accertate, il mezzo sbandava a destra. Nel tentativo di evitare la collisione con il guard-rail destro, C. A. sterzava prontamente a sinistra. A causa di tale manovra l’autoveicolo faceva
“testa-coda”, invadeva l’opposta corsia di marcia ed andava a collidere, con la
parte anteriore destra, contro il guard-rail
sinistro. Per l’urto l’autovettura
veniva sbalzata contro il guard-rail
centrale, posto alla biforcazione sopra indicata. C. A., dopo aver posto l’autoveicolo in
sicurezza, allertava la Polizia Stradale. Tutto
ciò premesso, eccepisce: 1)
Illegittimità del verbale per violazione dell’obbligo di “contestazione
immediata” di cui agli artt. 200, 201 c.d.s. e 384 reg. es. att. C.d.s., per mancata indicazione dei motivi che
giustifichino il ricorso alla contestazione “differita”. 2)
Impossibilità di un’adeguata difesa, perché il verbale risulta non leggibile in
alcune sue parti. 3)
Illegittimità del verbale ex art. 201 c.d.s. perché il fatto non è indicato in
maniera precisa, dettagliata ed inequivoca e non risulta chiaramente
individuato. 4)
Fatto comunque diverso da quello contestato. Infatti il veicolo non “circolava contromano”, ma si è trovato
momentaneamente sulla corsia di sinistra. Inoltre la velocità era moderata, perché l’urto non ha prodotto
l’azionamento degli air bag. Infine non è stata contestato il mancato
rispetto dei limiti di velocità. Allega
copia del verbale opposto e copia del “Prontuario
per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” prot. n.
136/220-20, redatto dal Comando Distaccamento di P.S. di Tolmezzo in data
21.08.2005. Quindi
conclude come in premessa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il
Giudice assegnatario, avv. M. Milesi, con decreto del 13.12.2005, ha fissato
l’udienza di comparizione del 28.02.2006. La Prefettura si è costituita in data 24.02.2006, con telefax in cui
chiede termine per l’invio degli atti, avendo ricevuto la notifica
dell’ordinanza di fissazione di udienza solamente in data 14.02.2006. All’udienza
di comparizione il Giudice assegnatario ha rinviato all’udienza del 27.04.2006,
invitando la Prefettura a trasmettere gli atti 10 giorni prima di tale
udienza. Il Comando di P.S. di Udine ha
trasmesso gli atti in data 22.04.2006, il Distaccamento di P.S. di Tolmezzo ha
trasmesso proprie controdeduzioni in data 24.04.2006. All’udienza del 27.04.2006 si è dato atto che
i documenti sono stati trasmessi in ritardo rispetto al termine assegnato e il
procuratore dell’opponente si è opposto al contenuto delle note dimesse dal
Distaccamento di Tolmezzo e chiede ammettersi prova per testi. Il Giudice assegnatario ha rinviato
all’udienza del 18.05.2006, ammettendo l’escussione della teste Elisa Amato. All’udienza
del 18.05.2006 si dà atto che la causa è stata assegnata al G. di P.
coordinatore, avv. Vincenzo Zappalà, per cessazione dal servizio del Giudice
assegnatario, avv. M. Milesi. Viene quindi
escussa la teste Elisa Amato e la causa è rinviata al 25 maggio 2006 per esame
della testimonianza e memorie conclusive. All’udienza
del 25 maggio 2006 parte opponente deposita le note conclusive. Il
Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza
mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo. MOTIVI
DELLA DECISIONE (ex art. 23, 8° comma, L. 689/91) L’opposizione
è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta. In
fatto, osserva il Giudicante che la dinamica del sinistro, effettuata dal
Comando accertatore nell’immediatezza dello stesso, è chiaramente indicata nel
“Prontuario per il rilevamento di
incidente stradale con soli danni a cose” prot. n. 136/220-20 prodotto in
copia dallo stesso opponente. Da tale
ricostruzione (pag. 5) si evince che il sig. C. “mentre impegnava….un tratto di strada curvilineo destrorso, a causa
della velocità non commisurata in relazione delle caratteristiche della strada
nonché del fondo stradale reso viscido dalla pioggia perdeva il controllo del
mezzo verso sinistra e dopo aver invaso la corsia opposta collideva
violentemente con la parte anteriore contro il gard rail di margine sinistro…” La ricostruzione della dinamica è sottoscritta dal
sig. C. e confermata dalla dichiarazione resa a pag. 7 del “prontuario”, dove
egli afferma che, dopo il sinistro de
quo, altre autovetture avevano subito la stessa sorte. Inoltre la stessa testimone ha dichiarato che
l’asfalto era stato reso viscido dalla pioggia ed altre autovetture erano
sbandate nello stesso punto. In
diritto, preliminarmente il Giudicante respinge l’eccezione sub 1) del ricorso
perché nel verbale è riportata una motivazione che ne giustifica la
contestazione differita (“A conclusione
della ricostruzione della vicenda infortunistica”) e tale motivazione è
legittima alla luce dell’art. 384 reg. es. c.d.s., che riporta a titolo
esemplificativo una serie di motivazioni (Cass. Civ., sez. I, n. 10015/2002), ma
non vieta al Giudice di merito di valutare la legittimità di altre motivazioni,
in relazione alle concrete modalità del fatto contestato (Cass. Civ., sez. I,
n. 11184/2001). Nella fattispecie il Giudicante osserva che la
ricostruzione della dinamica dell’incidente è una fase successiva ai rilievi
immediati e richiede una valutazione tecnica incompatibile con la notifica
immediata delle violazioni. Per
quanto riguarda le eccezioni sub 2) e 3) del ricorso, il Giudicante osserva che
il suddetto “Prontuario per il
rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” prot. n.
136/220-20 è parte integrante dell’accertamento, ossia ne integra le
motivazioni “per relationem” (Cass.
Civ., sez. un. n. 602/1981 e sez. lav., n. 16203/2003), sia perché la
ricostruzione dell’incidente è ivi richiamata con la formula succinta “A conclusione della ricostruzione della
vicenda infortunistica”, sia perché è stato sottoscritto in più parti
dall’opponente ed era nella sua disponibilità. Pertanto
il fatto era chiaramente e dettagliatamente descritto e tale circostanza ha permesso
una valida difesa nel merito, come si evince dal punto sub 4) delle motivazioni
del ricorso. Non risulta pertanto
violato il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Per quanto riguarda l’eccezione sub 4) del ricorso
osserva che è ininfluente il mancato azionamento degli “air bag”, in presenza di danni che comprovano un comportamento di
guida non improntato al rispetto delle norme di comportamento dettate dal 1° e
2° comma dell’art. 141 c.d.s. Giustamente gli Agenti non hanno contestato la
violazione dei limiti di velocità, perché - nelle condizioni descritte - la
norma citata (art. 141, 1° comma) prevede l’obbligo di mantenere una velocità
particolarmente moderata, anche al di sotto dei limiti indicati nell’art. 142
c.d.s. (Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio
1999, n. 165). Dai rilievi effettuati è chiaro che l’incidente è
avvenuto perché la velocità non era adeguata alle circostanze. La testimonianza della persona trasportata,
in merito alla velocità tenuta dal sig. Cabai nell’affrontare il tratto di
strada curvilineo con asfalto bagnato, non può ritenersi decisiva perché si
tratta di un apprezzamento soggettivo. Osserva infine che le infrazioni contestate sono
aderenti alla fattispecie. In
particolare la dizione “circolava
contromano” sta a indicare, in maniera succinta, il fatto che il veicolo –
seppure per un breve lasso di tempo – ha invaso l’opposta corsia di marcia,
cosa che l’opponente non nega. Peraltro
il fatto che il sig. C., con il suo veicolo, abbia invaso l’opposta corsia di
marcia (creando pericolo e turbativa per la circolazione) dipende dalla
violazione di determinate norme di comportamento dettate dal codice della
strada e pertanto non è da considerarsi un fatto accidentale o incolpevole
(art. 4 L. 689/1981), né si può invocare l’imprevedibilità dell’oggettiva
situazione di pericolo, dovuta all’asfalto bagnato. P.Q.M. Il
Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede: *Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida
il verbale di contestazione n. 700000875907, emesso il 23.08.2005 dalla Polizia
Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo (UD). *Spese
compensate. *Sentenza
provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Gemona del Friuli, li 25 maggio 2006. IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv.
Vincenzo Zappalà
Depositata
in Cancelleria il 25 maggio 2006 |
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