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Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale – Accertamento delle violazioni a seguito di incidente stradale – Omessa contestazione immediata – Insussistenza.

(Giudice di pace di Gemona del Friuli, 25 maggio 2006, n. 100)

N. 100/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 25 maggio 2006, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

 

SENTENZA

(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

 

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700000875907, emesso il 23.08.2005 dalla Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo (UD),

avente ad oggetto: violazione dell’art. 143, commi 1 e 11 e dell’art. 15, comma 1, lett. B) e comma 2, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).

 

promossa

con domanda in data 12.12.2005

da

omissis, con proc. e dom. l’avv. Giunio Pedrazzoli, con studio in via della Cooperativa n. 11/D, Tolmezzo (UD)

OPPONENTE

contro

PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Dom. ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Trieste, Via Carpison n. 18

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

 

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale opposto, con vittoria di spese. Ammettersi prova per testi.

 

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: nessuna conclusione.

 

FATTO E DIRITTO

In data 21.08.05 il V. S. Cucchiaro del Comando P.S. Distaccamento di Tolmezzo, è intervenuto per i rilievi di un incidente stradale avvenuto alle ore 12:10, nel centro abitato di Gemona del Friuli, sulla via Pordenone, allo svincolo fra la SS 13 e la SP 49 bis. Nell’occasione rilevava che l’autovettura Renault Clio targata CH996AC, condotta dall’attuale opponente, sig. omissis, “circolava contromano occupando totalmente lo spazio riservato all’opposto senso di marcia, inoltre danneggiava una lama di guard rail di proprietà del Comune di Gemona del Friuli. A conclusione della ricostruzione della vicenda infortunistica”. I rilievi erano eseguiti e verbalizzati dagli operatori A.T. Danelutti Roberto e A.S. Cremona Daniele, intervenuti sul posto alle ore 12:25. In data 23.08.2005 era redatto il verbale in premessa, notificato al sig. Cabai il 22.10.2005.

Sanzioni applicate: sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure ridotte di €. 138 per l’art. 143 e di €. 35 per l’art. 15, oltre spese di notifica, oltre alla decurtazione di n. 4 punti sulla patente di guida.

 

MOTIVI DEL RICORSO

L’opponente premette che nell’occasione percorreva il raccordo tra la SP 49 bis e la SS 13, diretto a Tolmezzo e quindi nel senso di marcia Buja-Tarvisio. Seduta al suo fianco, si trovava la sig.ra Elisa Amato.

Giunto all’altezza della biforcazione tra la SP 49 bis per Tolmezzo-Tarvisio e l’arteria che convoglia il traffico da Udine, per cause a tutt’oggi non accertate, il mezzo sbandava a destra. Nel tentativo di evitare la collisione con il guard-rail destro, C. A. sterzava prontamente a sinistra. A causa di tale manovra l’autoveicolo faceva “testa-coda”, invadeva l’opposta corsia di marcia ed andava a collidere, con la parte anteriore destra, contro il guard-rail sinistro. Per l’urto l’autovettura veniva sbalzata contro il guard-rail centrale, posto alla biforcazione sopra indicata. C. A., dopo aver posto l’autoveicolo in sicurezza, allertava la Polizia Stradale.

Tutto ciò premesso, eccepisce:

1) Illegittimità del verbale per violazione dell’obbligo di “contestazione immediata” di cui agli artt. 200, 201 c.d.s. e 384 reg. es. att. C.d.s., per mancata indicazione dei motivi che giustifichino il ricorso alla contestazione “differita”.

2) Impossibilità di un’adeguata difesa, perché il verbale risulta non leggibile in alcune sue parti.

3) Illegittimità del verbale ex art. 201 c.d.s. perché il fatto non è indicato in maniera precisa, dettagliata ed inequivoca e non risulta chiaramente individuato.

4) Fatto comunque diverso da quello contestato. Infatti il veicolo non “circolava contromano”, ma si è trovato momentaneamente sulla corsia di sinistra. Inoltre la velocità era moderata, perché l’urto non ha prodotto l’azionamento degli air bag. Infine non è stata contestato il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Allega copia del verbale opposto e copia del “Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” prot. n. 136/220-20, redatto dal Comando Distaccamento di P.S. di Tolmezzo in data 21.08.2005.

Quindi conclude come in premessa.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice assegnatario, avv. M. Milesi, con decreto del 13.12.2005, ha fissato l’udienza di comparizione del 28.02.2006. La Prefettura si è costituita in data 24.02.2006, con telefax in cui chiede termine per l’invio degli atti, avendo ricevuto la notifica dell’ordinanza di fissazione di udienza solamente in data 14.02.2006.

All’udienza di comparizione il Giudice assegnatario ha rinviato all’udienza del 27.04.2006, invitando la Prefettura a trasmettere gli atti 10 giorni prima di tale udienza. Il Comando di P.S. di Udine ha trasmesso gli atti in data 22.04.2006, il Distaccamento di P.S. di Tolmezzo ha trasmesso proprie controdeduzioni in data 24.04.2006. All’udienza del 27.04.2006 si è dato atto che i documenti sono stati trasmessi in ritardo rispetto al termine assegnato e il procuratore dell’opponente si è opposto al contenuto delle note dimesse dal Distaccamento di Tolmezzo e chiede ammettersi prova per testi. Il Giudice assegnatario ha rinviato all’udienza del 18.05.2006, ammettendo l’escussione della teste Elisa Amato.

All’udienza del 18.05.2006 si dà atto che la causa è stata assegnata al G. di P. coordinatore, avv. Vincenzo Zappalà, per cessazione dal servizio del Giudice assegnatario, avv. M. Milesi. Viene quindi escussa la teste Elisa Amato e la causa è rinviata al 25 maggio 2006 per esame della testimonianza e memorie conclusive.

All’udienza del 25 maggio 2006 parte opponente deposita le note conclusive.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.

 In fatto, osserva il Giudicante che la dinamica del sinistro, effettuata dal Comando accertatore nell’immediatezza dello stesso, è chiaramente indicata nel “Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” prot. n. 136/220-20 prodotto in copia dallo stesso opponente. Da tale ricostruzione (pag. 5) si evince che il sig. C. “mentre impegnava….un tratto di strada curvilineo destrorso, a causa della velocità non commisurata in relazione delle caratteristiche della strada nonché del fondo stradale reso viscido dalla pioggia perdeva il controllo del mezzo verso sinistra e dopo aver invaso la corsia opposta collideva violentemente con la parte anteriore contro il gard rail di margine sinistro…”

La ricostruzione della dinamica è sottoscritta dal sig. C. e confermata dalla dichiarazione resa a pag. 7 del “prontuario”, dove egli afferma che, dopo il sinistro de quo, altre autovetture avevano subito la stessa sorte. Inoltre la stessa testimone ha dichiarato che l’asfalto era stato reso viscido dalla pioggia ed altre autovetture erano sbandate nello stesso punto.

 In diritto, preliminarmente il Giudicante respinge l’eccezione sub 1) del ricorso perché nel verbale è riportata una motivazione che ne giustifica la contestazione differita (“A conclusione della ricostruzione della vicenda infortunistica”) e tale motivazione è legittima alla luce dell’art. 384 reg. es. c.d.s., che riporta a titolo esemplificativo una serie di motivazioni (Cass. Civ., sez. I, n. 10015/2002), ma non vieta al Giudice di merito di valutare la legittimità di altre motivazioni, in relazione alle concrete modalità del fatto contestato (Cass. Civ., sez. I, n. 11184/2001).

Nella fattispecie il Giudicante osserva che la ricostruzione della dinamica dell’incidente è una fase successiva ai rilievi immediati e richiede una valutazione tecnica incompatibile con la notifica immediata delle violazioni.

Per quanto riguarda le eccezioni sub 2) e 3) del ricorso, il Giudicante osserva che il suddetto “Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” prot. n. 136/220-20 è parte integrante dell’accertamento, ossia ne integra le motivazioni “per relationem” (Cass. Civ., sez. un. n. 602/1981 e sez. lav., n. 16203/2003), sia perché la ricostruzione dell’incidente è ivi richiamata con la formula succinta “A conclusione della ricostruzione della vicenda infortunistica”, sia perché è stato sottoscritto in più parti dall’opponente ed era nella sua disponibilità.

Pertanto il fatto era chiaramente e dettagliatamente descritto e tale circostanza ha permesso una valida difesa nel merito, come si evince dal punto sub 4) delle motivazioni del ricorso. Non risulta pertanto violato il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Per quanto riguarda l’eccezione sub 4) del ricorso osserva che è ininfluente il mancato azionamento degli “air bag”, in presenza di danni che comprovano un comportamento di guida non improntato al rispetto delle norme di comportamento dettate dal 1° e 2° comma dell’art. 141 c.d.s. Giustamente gli Agenti non hanno contestato la violazione dei limiti di velocità, perché - nelle condizioni descritte - la norma citata (art. 141, 1° comma) prevede l’obbligo di mantenere una velocità particolarmente moderata, anche al di sotto dei limiti indicati nell’art. 142 c.d.s. (Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 1999, n. 165).

Dai rilievi effettuati è chiaro che l’incidente è avvenuto perché la velocità non era adeguata alle circostanze. La testimonianza della persona trasportata, in merito alla velocità tenuta dal sig. Cabai nell’affrontare il tratto di strada curvilineo con asfalto bagnato, non può ritenersi decisiva perché si tratta di un apprezzamento soggettivo.

Osserva infine che le infrazioni contestate sono aderenti alla fattispecie. In particolare la dizione “circolava contromano” sta a indicare, in maniera succinta, il fatto che il veicolo – seppure per un breve lasso di tempo – ha invaso l’opposta corsia di marcia, cosa che l’opponente non nega. Peraltro il fatto che il sig. C., con il suo veicolo, abbia invaso l’opposta corsia di marcia (creando pericolo e turbativa per la circolazione) dipende dalla violazione di determinate norme di comportamento dettate dal codice della strada e pertanto non è da considerarsi un fatto accidentale o incolpevole (art. 4 L. 689/1981), né si può invocare l’imprevedibilità dell’oggettiva situazione di pericolo, dovuta all’asfalto bagnato.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

*Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 700000875907, emesso il 23.08.2005 dalla Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo (UD).

*Spese compensate.

*Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

 

Gemona del Friuli, li 25 maggio 2006.

 

 IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

 Avv. Vincenzo Zappalà

 

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2006


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Venerdì, 23 Giugno 2006
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