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Articoli 23/06/2006

Efficacia del segnale di divieto di sosta


foto Blaco



T
alvolta, le questioni di diritto sono superate dalle questioni di fatto. Per meglio dire, la consuetudine professionale (come di vita) diviene la regola giuridica; anzi, la norma giuridica, non appare come la logica interpretazione del testo di legge, quanto, piuttosto, l’adattamento della stessa alla condotta di vita. Nei primi anni ’80, sono entrato nella polizia municipale come stagionale. La “stagionalità impiegatizia”, all’epoca, non costituiva certamente la regola dell’impiego pubblico, se non l’eccezione. Oggi, la stagionalità, o per meglio dire la flessibilità dell’impiego (“simpatico” eufemismo della precarietà professionale), comporta la reperibilità di personale sempre meno specializzato, ma sempre più disposto (altro meno “simpatico” eufemismo della costrizione socioeconomica) a svolgere più professioni e, nell’ambito della medesima professione, ad accettare (per meglio dire, a subire) variegati incarichi, tutti caratterizzati dalla discontinuità dell’impiego. Ebbene, questo accade anche nella polizia municipale. Stuolo di giovani e di meno giovani, sono reclutati nelle polizie municipali italiane. Talvolta, godono dei privilegi dei servizi o dei comandi ben organizzati; talaltra, subiscono la più evidente e deleteria conseguenza della mancanza di ogni indirizzo operativo o di organizzazione locale, anche “perdendo” quello che in altre occasioni hanno guadagnato, in termini di aggiornamento ed arricchimento professionale. Ma certamente, quello che perde la polizia municipale e che un tempo ha caratterizzato il servizio svolto dalla guardia del comune, del vigile urbano, del ghisa, del pizzardone o come lo si voglia chiamare, è la vicinanza e la conoscenza del territorio. Il vigile urbano di ieri, era parte integrante del contesto sociale locale ove si trovava ad operare, quando l’odierno poliziotto municipale, spesso si limita ad introdurre dei correttivi - non sempre condivisi dalla gente - frutto di esperienze altre al territorio dove opera in concreto, che scaturiscono dunque dalla personalissima esperienza professionale. Insomma, siamo nell’epoca della “privatizzazione” e del c.d. “efficientismo”, ch’è cosa ben diversa dall’efficienza dell’azione amministrativa richiamata dal dettato costituzionale. In un ottica del risparmio pubblico, caratterizzato dalla c.d. “gara al massimo ribasso” (dunque, si sceglie ciò che costa meno e non anche, ciò che solo a reale parità di condizioni, costa veramente meno), anche nell’individuare la c.d. dotazione organica, si segue la medesima logica contrattualistica. Cosicché l’impiego pubblico - ma il lavoro in genere - perde sempre di più il significato di esercizio della dignità umana e di sviluppo socio-economico della Nazione, assumendo, invece, il bieco significato del mero arricchimento economico personale e del risparmio di spesa. In termini più concreti e per non rischiare di perdere il c.d. “bandolo della matassa”, capita di doversi confrontare con dei colleghi più giovani, che dati per acquisiti dei principi generali, non riescono più a discostarsi da questi. Uno di questi (impropri) “principi” attiene proprio al momento di efficacia di validità del segnale di divieto di sosta, giacché spesso si è detto e si è sentito dire, che questo diviene efficace, decorse quarantotto ore dalla sua collocazione su strada.

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA

Come risaputo la sosta è definita dal codice (art. 157, comma 1, lett. c) d. Lgs. 285/92) come la «sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo», sì da distinguere questo momento della circolazione stradale, dall’arresto, dalla fermata e dalla sosta di emergenza. Durante la sosta, si debbono osservare quelle norme di comportamento generali previste dal Titolo V del codice e, più specificatamente, dagli artt. 157 ss. dello stesso codice. A ciò si aggiunga, che in determinate condizioni e secondo le motivazioni fornite dall’ente proprietario della strada o comunque dal soggetto preposto alla regolamentazione della circolazione stradale, la regolamentazione della sosta è affidata a tali soggetti. I diversi obblighi, divieti e/o limitazioni della sosta, sono stabiliti con provvedimenti definiti ordinanze (artt. 5 ss. decr. cit.), rese note al pubblico, mediante la segnaletica stradale (art. 38, comma 2 decr. cit.). In particolare, tra le altre, la lett. f) del comma 4 dell’art. 6 del codice, prescrive che la sosta può essere temporaneamente vietata per esigenze di carattere tecnico o di pulizia strade, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati: tale principio vale fuori dai centri abitati, come nei centri abitati (art. 7, comma 1, let. a) st. cod.). Val la pena poi di ricordare, che secondo quanto previsto dal comma 15, dell’art. 7 da ultimo citato (comma 14, con riferimento all’art. 6 dello stesso codice), «nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Invece, vale altresì la pena di ricordare che le sanzioni previste per le violazioni all’art. 158 (quali comuni e generali norme di comportamento non consentite) si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione. Tali regole, sono derogabili in ragione di quanto previsto dal comma 3, dell’art. 38 del citato codice, allorquando si rende necessaria la collocazione di segnali stradali per imporre prescrizioni urgenti e necessitate. Tutto ciò premesso e senza alcuna pretesa di certezza (se mai ve ne fosse veramente una, nel campo del diritto), si vuole disconoscere il “principio” secondo il quale affinché un divieto di sosta sia efficace, è necessario che il relativo segnale di divieto di sosta, sia collocato almeno quarantotto ore prima dell’accertamento.

FATTISPECIE 

Val la pena di prevedere alcune diverse fattispecie di riferimento. A ciò si deve premettere che l’efficacia del provvedimento mediante il quale è regolamentata la sosta, è conseguenza:  - dell’emissione dell’ordinanza; - della collocazione della segnaletica stradale mediante la quale l’ordinanza è resa nota. Sia l’ordinanza, sia il segnale stradale, sono da considerare atti amministrativi e come tali, debbono risultare conformi ai requisiti di legge e di regolamento. Sul punto, ovviamente, non abbiamo più interesse di entrare e quindi, diamo per scontato che sia stata emessa motivata ordinanza e che sia stato collocato il divieto di sosta che, per caratteristiche tecnico-costruttive e di posizionamento lungo la strada, risponde a quanto prescritto dal codice e dal regolamento. Dunque, rispetto alla collocazione del divieto di sosta, si può verificare quanto segue: 1) veicolo già in sosta, al momento della collocazione del segnale, senza possibilità di identificazione del proprietario/conducente; 2) veicolo già in sosta, al momento della collocazione del segnale, con possibilità di identificazione del proprietario/conducente; 3) veicolo in sosta, successivamente alla collocazione del segnale. L’assunto secondo il quale «gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole della circolazione» (art. 38, comma 2, cod. cit.), è idoneo di per sé a rimuovere ogni dubbio in ordine all’obbligo di doveroso rispetto da parte di chiunque acceda ad una strada al cui inizio sia collocato un segnale di divieto di sosta. A quel dovere giuridico, corrisponde analogo ed immanente principio, secondo il quale i cittadini si affidano alla P.A. ed alla corretta gestione dei beni pubblici - ivi compresa la strada e le sue pertinenze - da parte di quest’ultima. Del resto, se all’apposizione di quel divieto non corrispondesse un provvedimento efficace, in quanto di validità posticipata rispetto al momento della collocazione della relativa segnaletica stradale o, addirittura, non fosse stato emesso alcun provvedimento ordinatorio o comunque privo di validità, il dispositivo dappoco citato imporrebbe ugualmente di rispettare quel divieto, ancorché in difformità con le altre regole della circolazione. È ovvio, che l’eventuale abusiva collocazione del segnale, porrà l’utente nelle condizioni di poter tutelare la propria posizione con gli strumenti giuridici approntati dall’ordinamento ma, certamente, non anche ponendo in essere dei comportamenti soggettivi, in evidente contrasto con la segnaletica stradale ivi presente. Questo per giungere ad affermare, che non avrebbe alcun senso collocare la segnaletica stradale quarantotto ore prima della efficacia dell’ordinanza con la quale ne è consentita la collocazione, se non verificare chi, al momento della collocazione della segnaletica predetta occupi, di fatto, il tratto stradale interessato dal provvedimento. Solo questi utenti potranno godere del comportamento “privilegiato” della polizia stradale. Infatti, per quel che si afferma al comma 15 dell’art. 7 e 14 dell’art. 6 del codice, solo in questo caso, il segnale stradale produrrà effetti, decorse ventiquattro ore dalla sua collocazione su strada; ma la violazione della sosta, potrà essere considerata tale, decorse ulteriori ventiquattro ore da tale ultimo termine e per ogni ulteriore periodo di ventiquattro ore. In termini più concreti e secondo un’interpretazione che esula dall’obbligo imposto dalla lett. f) del comma 1, dell’art. 6 del codice citato (tale obbligo, infatti, attiene a meri fatti contingenti e non riguarda la generalità delle ipotesi riconducibili alla regolamentazione della sosta), l’applicazione delle sanzioni di legge, ai veicoli collocati in divieto di sosta, nella fattispecie n. 1 sopra citata, comporterà senz’altro la necessità di attendere lo spirare del termine ultimo delle quarantotto ore dalla collocazione del divieto, prima di procedere con i conseguenti atti di accertamento. Ma tale termine consegue: - al trascorrere delle ventiquattro ore dalla collocazione del segnale: necessarie al fine di stabilire il tempo utile dal quale ha efficacia il provvedimento; - al trascorrere delle ulteriori ventiquattro ore: necessarie affinché possa individuare il primo periodo utile oltre il quale è applicabile la sanzione prevista per la sosta vietata; - con riferimento ai soli veicoli in sosta al momento dell’apposizione del segnale, giacché i relativi conducenti, all’atto di sostare il veicolo, sono consapevoli che dopo quarantotto ore dall’avvenuta manovra di sosta, possono avere efficacia i nuovi divieti eventualmente apposti successivamente alla predetta manovra. Diversamente, nel caso di cui alla fattispecie n. 2, si è dell’avviso che se il conducente/proprietario è identificato, quest’ultimo va informato in ordine alla vigenza del divieto di sosta e che da tale informazione deriva anche l’immediato obbligo di rispettare il divieto.

CONCLUSIONI

Insomma, riteniamo che sul piano operativo, per l’apposizione di nuovi segnali di divieti di sosta, sarebbe necessario: - redarre verbale di constatazione, mediante il quale sono elencati i veicoli in sosta sulla strada, al momento della collocazione del divieto; - redarre verbale con il quale si attesta l’ora di collocazione del segnale di divieto; - fare ricerca dei conducenti/intestatari dei veicoli in sosta; - informare quelli rintracciati, dell’esistenza del divieto; - redarre verbale di accertamento di sosta vietata, per i nuovi veicoli che hanno accesso all’area, successivamente alla collocazione del divieto ovvero, per quelli che restano ancora in loco, nonostante l’avviso di cui al punto precedente; - attendere il tempo massimo di quarantotto ore dalla collocazione del divieto, dopo il quale è possibile redarre verbale di accertamento di divieto di sosta, per i veicoli già presenti sulla strada al momento della collocazione del divieto, ma dei quali non è stato possibile informare il conducente/proprietario. In quei casi di comprovata necessità ed urgenza - ai quali, verosimilmente, accedono le sanzioni accessorie della rimozione del veicolo - si può comunque procedere, giusto quanto previsto dall’art. 38, comma 3 e 159 del nuovo codice della strada. In mancanza di ogni ulteriore elemento di prova inerente il tempo di collocazione del segnale e dell’eventuale presenza di veicoli su strada al momento della collocazione dello stesso, è parere di chi scrive che si debba comunque procedere a redarre verbale di accertamento di divieto di sosta, restando in capo al proprietario/ conducente, l’onere di provare quanto può essere utile ai fini dell’annullamento del predetto verbale da parte dell’autorità. Non dimentichiamo, infatti, che se la polizia stradale è tenuta ad accertare le violazioni in materia di circolazione stradale (art. 11, comma 1, lett. a) cod. str.), solo al prefetto o al giudice di pace è dato di valutare l’esistenza o la legittimità dell’accertamento (artt. 203 e 204-bis st. cod.). Infatti, in tema di controllo sull’osservanza delle prescrizioni del codice della strada, l’attività di rilevazione degli illeciti amministrativi ha natura ufficiosa e non può essere graduata secondo le indicazioni o i desideri dell’utente della strada (Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2004, n. 5558) ma, direi di più: un criterio encomiabile sul piano deontologico - quale il preoccuparsi della situazione in cui versano gli amministrati, dinanzi ad un inidoneo coordinamento dei servizi dell’Ente - rischia di esporre chi lo attua a delle responsabilità penali, quali il rifiuto di atti d’ufficio, se non l’abuso d’ufficio. Chiaramente, la cattiva gestione degli affari pubblici, attiene più ad una responsabilità politico-gestionale che, in tal senso: da un lato può essere sanzionata dagli amministratori, verso i gestori pubblici, tramite il mancato riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel contratto della dirigenza; dall’altro, dagli amministrati verso gli amministratori, tramite il mancato consenso elettorale, al momento della consultazione elettorale.

*Ufficiale della Polizia Municipale, tecnico del segnalamento,
iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna
  

© asaps.it

di Giovanni Fontana

da "il Centauro" n.103
Venerdì, 23 Giugno 2006
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