Giurisprudenza di legittimità
Svolgimento del processo. – Con atto notificato il 29 febbraio 1996 la Srl Panair Compagnia
Area Mediterranea esponeva che il 25 gennaio 1995, all’interno dell’aeroporto
di Lampedusa, era avvenuta una collisione tra l’autovettura Seat Ibiza di proprietà
di S. A. condotta da A. A. ed assicurata
dalla Spa Gan Italia, ed un aeromobile in sosta. Conveniva davanti al Tribunale
di Palermo i predetti per ottenere il risarcimento dei danni. La Gan eccepiva che il sinistro era stato causato da S.
B., proprietario e conducente dell’autovettura, privo di autorizzazione ad
accedere all’interno degli spazi aeroportuali, e non dal fratello A., titolare
dell’apposito tesserino; contestava la sussistenza della garanzia assicurativa. Il tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti di
S. A., che condannava al pagamento della somma di lire 144.500.000. Motivava il
rigetto nei confronti del Gan sul rilievo che l’area nelle quale si era
verificato il sinistro era destinato alla sosta ed alla circolazione degli
aeromobili, e non alla circolazione di veicoli da parte di un numero
indeterminato di utenti, e che, conseguentemente, il sinistro non poteva
ritenersi ricompresso nel rischio derivante dalla responsabilità civile verso i
terzi di cui alla legge n. 990 del 1969. Avverso la sentenza proponeva appello S. A.. La Panair
proponeva appello incidentale a sostegno di quello principale. La Gan
resisteva. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17 luglio
2001, rigettava agli appelli e condannava in solido gli appellati al pagamento
delle spese in favore della Gan. Avverso la sentenza ha proposto ricorso S. A., affidandone
l’accoglimento a due motivi. Si è costituita con controricorso la Panair
proponendo ricorso incidentale adesivo. Ha resistito con controricorso la Gan.
L’A. e la Gan depositato memoria. Motivi della decisione. 1. – I due ricorsi proposti
avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). 2. – Il ricorrente principale, con due motivi, denuncia
violazione di legge (artt. 1 e 18 L. n. 990 del 1969) e difetto di motivazione.
La tesi è che il sinistro sarebbe avvenuto in area equiparabile a strada
pubblica, e quindi dovrebbe essere ritenuto rientrante nell’ambito della
garanzia assicurativa obbligatoria. Eguali censure ed auspici si rinvengono nel ricorso
incidentale adesivo della Panair. 3. – I ricorsi sono infondati. 4. – Ha considerato la Corte che, secondo costante
giurisprudenza, il danneggiato da sinistro stradale da sinistro ha azione
diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ai sensi del combinato
degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 soltanto per i sinistri
cagionati da cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate, per tali dovendosi intendere quelle
arre che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato
di persone. Ha quindi accertato che il sinistro si era verificato in
una zona interna dell’aeroporto riservata alla sosta ed alle manovre degli
aeromobili in partenza o in atterraggio, nella quale transitavano soltanto
veicoli che svolgono servizi aeroportuali, categoria alla quale non appartiene
l’autovettura che ha causato il sinistro. Ha conseguentemente concluso che, non
potendo essere qualificata detta area come pubblica, ossia aperta alla
circolazione veicolare in favore della generalità dei consociati, il sinistro
non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 990 del 1969. 5. – La sentenza nuove da un corretto principio di diritto
(sent. N. 9496/00; n. 4603/00; n. 1321/98; n. 1062/96) e si fonda su motivato,
e quindi incensurato, accertamento di fatto. 6. – I ricorsi sono rigettati. 7. – Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in
solido a carico dei ricorrenti. (Omissis). [RIV-0602P163] |
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