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Corte di Cassazione 26/06/2006

Giurisprudenza di legittimità - Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Strade o aree ad uso pubblico – Applicabilità – Fattispecie relativa a sinistro verificatosi nella zone interna di un aeroporto

(Cass. civ., sezione III, 29 aprile 2004, n. 9003)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. III, 29 aprile 2004, n. 9003

 
Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Strade o aree ad uso pubblico – Applicabilità – Fattispecie relativa a sinistro verificatosi nella zone interna di un aeroporto.

 
Ai sensi dell’art. 1 della legge n 990 del 1969 l’assicurazione obbligatoria e le relative norme sono applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che la zona in cui si era verificato il sinistro, interna ad un aeroporto, riservato alle soste e alle manovre degli aeromobili in partenza o in atterraggio, nella quale transitano soltanto veicoli che svolgono servizi aeroportuali, non poteva essere qualificata come area pubblica).

 

Svolgimento del processo. – Con atto notificato il 29 febbraio 1996 la Srl Panair Compagnia Area Mediterranea esponeva che il 25 gennaio 1995, all’interno dell’aeroporto di Lampedusa, era avvenuta una collisione tra l’autovettura Seat Ibiza di proprietà di S. A. condotta da A. A. ed assicurata dalla Spa Gan Italia, ed un aeromobile in sosta. Conveniva davanti al Tribunale di Palermo i predetti per ottenere il risarcimento dei danni.

La Gan eccepiva che il sinistro era stato causato da S. B., proprietario e conducente dell’autovettura, privo di autorizzazione ad accedere all’interno degli spazi aeroportuali, e non dal fratello A., titolare dell’apposito tesserino; contestava la sussistenza della garanzia assicurativa.

Il tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti di S. A., che condannava al pagamento della somma di lire 144.500.000. Motivava il rigetto nei confronti del Gan sul rilievo che l’area nelle quale si era verificato il sinistro era destinato alla sosta ed alla circolazione degli aeromobili, e non alla circolazione di veicoli da parte di un numero indeterminato di utenti, e che, conseguentemente, il sinistro non poteva ritenersi ricompresso nel rischio derivante dalla responsabilità civile verso i terzi di cui alla legge n. 990 del 1969.

Avverso la sentenza proponeva appello S. A.. La Panair proponeva appello incidentale a sostegno di quello principale. La Gan resisteva.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17 luglio 2001, rigettava agli appelli e condannava in solido gli appellati al pagamento delle spese in favore della Gan.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso S. A., affidandone l’accoglimento a due motivi. Si è costituita con controricorso la Panair proponendo ricorso incidentale adesivo. Ha resistito con controricorso la Gan. L’A. e la Gan depositato memoria.

 

Motivi della decisione. 1. – I due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. – Il ricorrente principale, con due motivi, denuncia violazione di legge (artt. 1 e 18 L. n. 990 del 1969) e difetto di motivazione. La tesi è che il sinistro sarebbe avvenuto in area equiparabile a strada pubblica, e quindi dovrebbe essere ritenuto rientrante nell’ambito della garanzia assicurativa obbligatoria.

Eguali censure ed auspici si rinvengono nel ricorso incidentale adesivo della Panair.

3. – I ricorsi sono infondati.

4. – Ha considerato la Corte che, secondo costante giurisprudenza, il danneggiato da sinistro stradale da sinistro ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ai sensi del combinato degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 soltanto per i sinistri cagionati da cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali dovendosi intendere quelle arre che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone.

Ha quindi accertato che il sinistro si era verificato in una zona interna dell’aeroporto riservata alla sosta ed alle manovre degli aeromobili in partenza o in atterraggio, nella quale transitavano soltanto veicoli che svolgono servizi aeroportuali, categoria alla quale non appartiene l’autovettura che ha causato il sinistro. Ha conseguentemente concluso che, non potendo essere qualificata detta area come pubblica, ossia aperta alla circolazione veicolare in favore della generalità dei consociati, il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 990 del 1969.

5. – La sentenza nuove da un corretto principio di diritto (sent. N. 9496/00; n. 4603/00; n. 1321/98; n. 1062/96) e si fonda su motivato, e quindi incensurato, accertamento di fatto.

6. – I ricorsi sono rigettati.

7. – Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico dei ricorrenti. (Omissis). [RIV-0602P163]


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Lunedì, 26 Giugno 2006
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