Pubblichiamo
il testo della sentenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 13762 del
14 giugno 2006, che ha stabilito che i veicoli incidentati o abbandonati
in autostrada devono essere rimossi a spese dell’ente concessionario, il quale
ha l’obbligo di assicurare la sicurezza del proprio tratto autostradale
gestito.
La Suprema corte ha ricordato però che rimane salvo il diritto di rivalsa nei
confronti del proprietario del veicolo incidentato o abbandonato.
La Corte ha sottolineato che le condizioni di sicurezza devono essere
immediatamente garantite, e tali condizioni non attengono esclusivamente
all’intervento della polizia stradale, che non dispone di attrezzature di
rimozione, ma alla funzione propria dell’ente concessionario di un pubblico
servizio, che peraltro è a pagamento.
Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 14 giugno 2006, n. 13762
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
citazione del 10 dicembre 2001 la società Elettrogarage ha convenuto, dinanzi
al giudice di pace di Monza, la società Autostrade s.p.a. e ne ha chiesto la
condanna al pagamento della somma di Lire 1.035.264 oltre interessi e rivalutazione,
con la vittoria delle spese di lite. Tale somma era richiesta per la
prestazione di rimozione e custodia di un veicolo incidentato, su richiesta
della Polizia stradale. La convenuta si costituiva deducendo il proprio difetto
di legittimazione e contestava il fondamento della pretesa. Il giudice di pace,
con sentenza del 17 luglio 2002, decidendo secondo equità, accoglieva la
domanda e condannava la convenuta al pagamento di Euro 652,94 oltre interessi
legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese processuali.
Contro la decisione ricorre la Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade
s.p.a. deducendo sei motivi di censura, illustrati da una memoria. Resiste la
controparte con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, peraltro esposti
senza seguire un ordine logico di priorità, che invece verrà ripristinato.
I sei motivi, secondo l’ordine dato dal ricorrente, possono cosi riassumersi:
1.
nel primo motivo si deduce la omessa pronuncia sulla legittimazione attiva, con
violazione delle norme di cui agli artt. 112 e 132 c.p.c., sul rilievo che la
richiesta doveva essere preceduta dalla notifica al proprietario
dell’autoveicolo, debitore principale;
2. nel secondo motivo si deduce la omessa pronuncia su punto decisivo ed il
relativo vizio di motivazione, sul rilievo che ai sensi dell’art. 3 del d.m.
460/1999, di natura regolamentare, l’obbligo dell’ente concessionario del
tratto di strada su cui si trova il veicolo rimosso è collegato alla
presunzione di abbandono del veicolo rimosso e non ha alcun collegamento con la
concessione con la quale la società concessionaria è titolare;
3. nel terzo motivo si deduce la omessa e contraddittoria motivazione in ordine
al punto decisivo relativo al debito richiesto, posto che il giudice di pace
non considera una convenzione Anas autostrade che disciplina i diritti ed i
doveri scaturenti dalla concessione assentita del 4 agosto 1987:
4. nel quarto motivo di deduce la violazione dell’art. 23 Cost. sul rilievo che
il giudice di pace avrebbe creato con la decisione equitativa una imposizione
di una prestazione patrimoniale che deve trovare necessariamente la fonte nella
legge;
5. nel quinto motivo si deduce la violazione del principio generale che regola
la concessione di un pubblico servizio, ed i rapporti tra concedente e
concessionario della gestione autostradale (si cita la l. 729/1961 e la
convenzione Anas 4 agosto 1987). La tesi è che la concessione di un servizio
pubblico non comporta la concessione della funzione pubblica di polizia e
dunque i costi dell’abbandono devono far capo ai proprietari e non all’ente
concessionario;
6. nel sesto motivo si deduce la violazione dei principi generali sulla
responsabilità oggettiva,con riferimento alla norma generale sull’illecito o
sul neminem laedere (art. 2043 c.c.).
Riordinando
i motivi secondo l’ordine logico delle questioni, occorre considerare
preliminarmente e unitamente il primo e il quinto motivo, che conducono alla
imputazione soggettiva ed alla legittimazione dell’ente convenuto, con asserita
violazione di principi generali, per poi esaminare il quarto motivo, che pone
una questione di costituzionalità per violazione dell’art. 23 Cost.
Il primo motivo, come formulato, postula la chiamata in lite di un condebitore,
il proprietario del mezzo incidentato, di cui la polizia stradale esige la
immediata rimozione, che viene eseguita dalla ditta creditrice. Il giudice di
pace ha pronunciato sulla legittimazione attiva dell’ente concessionario, che ha
l’obbligo di assicurare la sicurezza del proprio tratto autostradale gestito, e
di provvedere al servizio di rimozione. La ditta che ha operato la rimozione ha
agito nell’interesse della concessionaria, e dunque poteva, secondo il giudice
di equità, richiedere il pagamento della prestazione alla medesima anziché al
proprietario del veicolo. Non risulta dunque violato alcun principio generale
inerente alla solidarietà ed il soggetto debitore è stato esattamente
individuato.
Vedrà la concessionaria di rivalersi nei confronti del proprietario.
L’interesse primario posto a fondo della decisione sulla legittimazione passiva
è che le condizioni di sicurezza debbano essere immediatamente garantite, e
tali condizioni non attengono esclusivamente all’intervento della polizia
stradale, che non dispone di attrezzature di rimozione, ma alla funzione
propria dell’ente concessionario di un pubblico servizio, che peraltro è a
pagamento.
Il quinto motivo sostiene che sono violati i principi che regolano i rapporti
tra concedente e concessionario, per dedurre che non comportando la concessione
anche poteri di ordine pubblico o di polizia, il debito si forma in capo al
proprietario del veicolo, posto che l’ente non può adottare misure atte a
prevenire il fenomeno dei veicoli abbandonati.
L’argomento è che la concessione non prevede espressamente la previsione di
tale obbligo in capo al concessionario.
Ma se questo è l’argomento centrale, esso non attiene ad un principio generale
che regola la materia delle concessioni e che è espressamente previsto da una
legge, ma ad una clausola che non è stata posta nell’atto di concessione, che
non è stato riprodotto in esteso, onde difetta anche la autosufficienza.
Neppure si comprende la tesi, adombrata nel motivo, secondo cui la società
risponderebbe del fatto di terzi, per la ragione che il giudice di pace (cfr. 4
e 5 della sentenza manoscritta) ha adeguatamente motivato che l’ente risponde
per fatto proprio, dovendo provvedere alla agibilità della sede stradale ed in
condizioni di massima sicurezza ed interpreta correttamente in tal senso il
citato d.m. 22 ottobre 1999, art. 3, che è norma regolamentare, attuativa della
legge.
Dalla considerazione unitaria del primo e del quinto motivo emerge che nessuna
violazione di principi regolatori della materia si è verificata (cfr. Cass.
382/2005), posto che l’obbligo della prestazione discende direttamente dalla
concessione come servizio pubblico e dalle relative garanzie di sicurezza e di
agibilità della sede autostradale che devono essere sempre e prontamente (se
non immediatamente garantite). Il giudice di pace, ponendo la regola
equitativa, ha dunque fatto buon uso del principio informatore (cfr. Corte
cost., sent. 206/2004) inerente alla sicurezza assoluta del traffico
autostradale, che attiene al bene della incolumità delle persone, che è
costituzionalmente garantito, sia al livello collettivo che come bene della
salute (cfr. artt. 2, 3, 32 Cost., tra di loro correlati). Inoltre il principio
regolatore della materia si desume dal primo comma dell’art. 1 del d.lgs.
285/1992, che pone la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale,
come finalità primaria di ordine sociale ed economica perseguita dallo Stato e
dunque anche dai concessionari autostradali.
Risulta pertanto privo di rilevanza ed infondato il motivo relativo alla
violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 23 Cost., ed invero la
decisione equitativa non crea una nuova norma in luogo della legge, ma pone una
regola equitativa in relazione ad una posizione di obbligo giuridico che
produce effetti giuridici anche verso chi si attiva, su incarico della polizia
stradale, a rimuovere l’ostacolo costituito dal veicolo incidentato o
abbandonato. Vedrà l’ente concessionario se sia più conveniente predisporre un
proprio servizio di rimozione.
Cosi esaminati i primi tre motivi, logicamente pregiudiziali, vengono ora in
considerazione il secondo, il terzo, ed il sesto, che risultano inammissibili e
infondati.
Nel secondo motivo si sostiene la omessa pronuncia su un punto decisivo, posto
che il creditore non ha dimostrato lo stato di abbandono del veicolo.
Sul punto la pronuncia non è omessa, ma esplicita, posto che il Giudice di pace
ha considerato il fatto certo della rimozione in data 2 marzo 2001 su richiesta
della polizia di Stato e per ragioni di sicurezza. L’onere della esistenza
della prestazione da cui deriva il credito è stato assolto.
Nel terzo motivo si sostiene che la società concessionaria non è tenuta a
sostenere i costi di demolizione e recupero dei veicoli abbandonati. Il motivo
è del tutto generico e non decisivo, ed è come tale inammissibile, essendo
dedotto come vizio della motivazione su punto decisivo. Infatti il credito
attiene, come precisa il giudice di pace, alle spese relative alla rimozione (p.
4 della motivazione).
Nel sesto motivo si deduce la violazione dei principi generali che disciplinano
i casi di responsabilità oggettiva, ma con riferimento all’art. 2043 e ss. c.c.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed è anche infondato.
Ed invero il giudice di pace considera la responsabilità dell’ente di natura
obbligatoria sulla base della posizione soggettiva della titolarità della
concessione e dei relativi obblighi: non si tratta di responsabilità oggettiva
da illecito, ma di responsabilità soggettiva da concessione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle
spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, in favore della parte
resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Autostrade Concessioni e
Costruzioni Autostrade s.p.a., in favore del resistente Elettrogarage s.n.c. di
R. Erminio e C., alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 700,00 di cui euro 600,00 per onorari, oltre
accessori e spese generali come per legge.
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