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Corte di Cassazione 27/06/2006

Danno esistenziale quale autonoma e legittima categoria dogmatica

Cassazione , sez. III civile, sentenza 12 giugno 2006 n° 13546

L’ultima pagina, in materia di danno esistenziale, può dirsi scritta.

Con la sentenza n. 13546 del 12 giugno c.a. è possibile registrare il vade retro della terza sezione civile della Cassazione in tema di dano existencial così potendosi assistere ad un definitivo consolidamento della materia, essendosi prosciugato l’ultimo contrasto.

Come era già stato evidenziato, infatti (vedi articolo del 23.10.2005), la terza sezione civile della Suprema Corte, con l’arresto dello scorso anno (sentenza 15022/2005) aveva reputato che ai fini dell’art. 2059 c.c. non potesse farsi riferimento ad una generica categoria di "danno esistenziale" (“dagli incerti e non definiti confini”), poiché attraverso questa via si finiva per portare “anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione dell’apparente tipica figura categoriale del "danno esistenziale", in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilità di tale tipo di danno” (Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 15.07.2005 n° 15022). Si concludeva affermando che doveva farsi riferimento agli interessi costituzionalmente protetti e non ad una fumosa categoria di dommage esistenziale.

Erano state già evidenziate a suo tempo le aporie di un siffatto tessuto argomentativo: il danno esistenziale, infatti, coincideva esattamente con i suddetti interessi e delimitava, così, l’area della tipicità legale nell’ambito dell’art. 2059 c.c.

A sciogliere ogni dubbio sono, quindi, intervenute le Sezioni Unite, nel recente arresto del 24 marzo c.a. , con la sentenza n. 6572: il danno esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno all’art. 2059 c.c.

Con la sentenza 13546/2006, infine, si recepisce l’insegnamento dell’intervento nomofilattico e si offre piena ed incondizionata cittadinanza ad una delle più dibattute categorie giuridiche dell’ultimo ventennio.

E si torna ad un sistema bipolare, ma rinnovato e secundum constitutionem: un neobipolarismo costituzionale.

Sistema bipolare: neobipolarismo costituzionale

DANNO NON PATRIMONIALE

ART. 2059 C.C.

 

DANNO
MORALE SOGGETTIVO

DANNO
BIOLOGICO

DANNO
ESISTENZIALE

Patema d’animo o sofferen­za psichica di carattere interiore.

Cd. Pretium doloris
Lesione dell’integrità psicofisica ac­certabile in sede medico-legale

Ogni pregiudizio ( di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente ac­certabile ) provocato sul fare areddittuale del sogget­to, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazio­nali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quan­to all’ espressione e realizzazione della sua personali­tà nel mondo esterno

Cass. civ. 8827, 8828 /2003Corte cost. 233/2003Cass. SS.UU. 24.3.2006 n. 6572
Dimensione soggettiva ed interiore

Deve essere accertato e quindi dimostrato sul piano medico-legale (es. patologia)

Prescinde dalla accertabilità in sede medico-legale: è una modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo
Soggiace al vincolo di cui all’art. 185 c.p. Deve sussistere una fattispecie di reato ma anche solamente in astratto e pure sulla base di presunzioni legaliRientra nei “casi previsti dalla legge”, segnatamente quelli impliciti ricavabili dalla Charta Chartorum. Precisamente, l’art. 32 cost. Non opera il limite di cui all’art. 185 c.p.Non opera il limite di cui all’art. 185 c.p. Trattasi, infatti, di interessi di rango costituzionale che ricadono nella previsione dei “casi previsti dalla legge”.

Dal punto di vista processuale, quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria sì compone. La domanda di risarcimento del danno non patrimo­niale in termini generali formulata non può essere in­fatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri, una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneg­giato, che si limiti a far valere solamente alcuna del le tre suindicate voci che tale categoria integrano

Alcuni interessi “Essenziali” inscritti nel registro del “Danno Esistenziale”

SALUTE

FAMIGLIA

REPUTAZIONE

LIBERTA’ DI PENSIERO

AFFETTI E RECIPROCA SOLIDARIETA’

LAVORO

L’elenco, ovviamente, non è tassativo. Un posto di privilegio, peraltro, spetta senza dubbio alla famiglia nei suoi rapporti orizzontali e verticali. Ed infatti la sentenza in esame dedica particolare attenzione al danno da perdita del rapporto parentale individuando la situazione giuridica soggettiva che fa capo alla vittima superstite.

IDENTIK - UCCISIONE DEL CONGIUNTO: perdita del rapporto parentale

INTERESSE LESO - Lesione nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita fami­liare

NATURA GIURIDICA - Non è un danno cd. riflesso o di rimbalzo ma un effetto DIRETTO sofferto jure proprio dai congiunti. E’ un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. E’ un danno-conseguenza.

CONTENUTO - Esso consiste non già nella violazione del rap­porto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall’irreversibile venir meno del godimento del con­giunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.

PROVA – Non è un danno in re ipsa. Può essere provato a mezzo di presunzioni e valutazioni progonostiche. E’ un danno che si proietta nel futuro. Quantum debeatur ex artt. 1226, 2056 c.c.

I NODI AL PETTINE

La matassa non è stata interamente sciolta.

Resta in panchina, ad esempio, la quaestio juris afferente al cd. danno tanatologico (nella fattispecie, negato dai giudici di prime cure) ovvero il cd. danno da morte risarcibile, secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, solo in presenza di un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte del danneggiato, idoneo ad accreditare un danno biologico jure hereditatis in capo ai superstiti.

(Altalex, 19 giugno 2006. Nota di di Giuseppe Buffone)


 Suprema Corte di Cassazione
Sezione III civile
Sentenza n. 13546 del 12 giugno 2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’ esito di incìdente stradale avvenuto a Cella-tica il 23/2/1993 il sig. Angelo C. dece­deva.

Nel 1994 i sigg.ri Lidia B., Alex e Massimili­ano C., in proprio e quali eredi del defunto non­ché quali soci e legali rappresentanti della società Cidue & C. s.n.e., convenivano avanti al Tribunale di Brescia i sigg.ri Tarcisio e Renata G., la compa­gnia Assicurazioni Tirrena s.p.a. in l.c.a. e la M.A.A Assicurazioni s.p.a., quest’ultima in nome e per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per ivi sentirli condannare -previo accertamento e declara­toria dell’esclusiva responsabilità del G. nella causazione del suindicato sinistro- al risarcimento in via solidale dei danni da essi conseguentemente soffer­ti,

Nella resistenza dei convenuti -la sola M.A.A. es­sendosi mantenuta contumace-, con sentenza del 18 gen­naio 1997 1’adito giudice, riconosciuta 1’esclusiva re­sponsabilità del Tarcisio G. nella causazione del sinistro, condannava i G. e la M.A.A. Assicurazioni al pagamento, in via solidale, in favore degli attori delle somme di £ 285.314.000, a titolo di danno patri­moniale subito per la perdita dell’apporto di contribu­zione economica in qualità di -rispettivamente- marito e padre; di £ 200.000.000, a titolo di danno morale ( £ 100 milioni per la moglie e £ 50.000.000 per ciascuno dei figli ); di £ 5.390.000 per spese funerarie; e di £ 15.000.000 per la riparazione del veicolo ( liquidate a favore della società intestataria ) . Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno biologico dagli attori proposta iure heredìtatis ( nella ravvisata in configurabìlità nel caso di tale tipo di danno, essendo il C. deceduto quasi immediatamente dopo il sini­stro ) e iure proprio ( in difetto della prova di ma­lattie psicofische insorte a causa della scomparsa del congiunto ).

Rigettato il gravame interposto in via principale dalla Tirrena s.p.a., con sentenza del 12/1/2002 la Corte d’Appello di Brescia, in parziale accoglimento dell’ appello incidentale spiegato dagli originari atto­ri Lidia B., Alex e Massimiliano C., in pro­prio e quali eredi del defunto Angelo C., condan­nava i G. e la M.A.A. Assicurazioni al pagamento, in via solidale, in favore dei predetti dell’ulteriore somma ( equitativamente liquidata ) di £ 90.000.000 ( £ 30.000.000 per ciascuno ), a titolo di risarcimento del danno dai medesimi subito iure proprio in ragione della «permanente alterazione del rapporto familiare» con­seguente alla perdita dello stretto congiunto e alla privazione ex abrupto «di tutti quei legami affettivi, etici e psicologici che costituivano il suo modo d’essere anche nei rapporti esterni e che erano una componente fondamentale dell’equilibrio e armonia del nucleo familiare».

Avverso la suindicata sentenza della corte di meri­to propone ora ricorso per cassazione la compagnia As sìcurazioni Tirrena s.p.a., sulla base di unico com­plesso motivo.

Resistono con controricorso i sigg.ri B., Alex e Massimiliano C..

Gli intimati sigg.ri Tarcisio e Renata G., e Nuova M.A.A Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto atti­vità difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la Assicurazioni Tirre­na s.p.a. denunzia violazione dell’ art. 2697 ce. ; vio­lazione dei presupposti di configurabìlità e relative «modalità di prova» del c.d. danno esistenziale; vio­lazione del’ art. 27 29 ce. ; vìzio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.

Lamenta l’erroneità della ravvisata configurabilita di un risarcibile danno esistenziale, quale «terza fi­gura di danno», altra e diversa dal danno biologico e dal danno morale, essendosi sia dalla Corte Costituzio­nale (Corte Cost. n. 372 del 1994 ) che in giurispru­denza dì legittimità ( Cass. n. 1073 del 2002 ) affer­mato essere «il c.d. danno morale soggettivo» risar­cibile «solo se si trasforma in lesione della integri­tà psico-fisica, da provare con gli opportuni mezzi, non escluse le presunzioni che, secondo il dettato dell’art. 2729 cod. civ., devono essere gravi, precise e concordanti>>.

Deduce ulteriomente che non può pervenirsi a rite­nere configurabile un danno «presunto iuris et de iu­re», anche in mancanza di idoneo supporto probatorio, conseguente ad ogni evento «doloroso nell’ambito della famiglia».

Denunzia la sussistenza di «molteplici aspetti di arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità» deri­vanti dall’affermazione che non vi è nel caso prova al­cuna di un «trauma psicologico permanente» ( con con­seguente mancata ammissione della richiesta CTU in ra­gione del ravvisato difetto di «idoneo substrato pro­batorio» ) per poi ravvisarsi la sussistenza di un «danno psico-fisico permanente, definito danno esi­stenziale, che sì differenzierebbe dal patema d’animo e dallo stato di angoscia transeunte», senza che risul­tino peraltro neppure indicate le specifiche situazioni scaturite per i danneggiati in conseguenza della dolo­rosa perdita del congiunto. Il motivo è infondato.

Nel riformare la sentenza di primo grado, che -come si legge nell’impugnata sentenza- aveva ( tra l’altro ) rigettato «la domanda di risarcimento del danno biologico proposta iure proprio, in difetto di una prova concreta che dal fatto per cui è causa» fossero «de­rivate ai familiari malattie psicofisiche, non rappor­tabili al semplice dolore o sofferenza per la morte del congiunto, che già rilevano per il danno morale», la Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto di poter «far rientrare» il «danno esistenziale» subito «dalla persona offesa a causa della morte violenta del con­giunto» nel concetto di danno biologico, quest’ultimo intendendo quale «menomazione psicofisica della perso­na, in sé e per sé considerata, incidente sul valore umano in tutta la sua concreta dimensione, e che assume rilevanza non solo economica, ma anche biologica, so­ciale, culturale ed estetica», secondo la risalente nozione di tale danno accolta dall’espressamente evoca­ta Cass., 17/5/1985, n. 3025 ( nonché ribadita da Cass., 20/12/1988, n. 6938; Cass., 6/7/1990, n. 7101 ), invero non rispondente al significato ad esso attual­mente attribuito.

Al riguardo la corte di merito sottolinea che «l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver ri­cordato che "il possesso del migliore stato di salute costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano", ha definito la salute come "benessere fisico, psichico e sociale, non consistente soltanto in un’ assenza di malattia o di infermità", e tale ampia nozione di salute non è ignota alla nostra legislazio­ne: basti richiamare l’art. 4 della legge 194/1978, do­ve è previsto che la donna possa interrompere la gravi­danza quando il parto o la maternità "comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica", o anche l’art. 9 della legge 300/70, dove viene distin­to più volte la salute del lavoratore e la sua integri­tà fisica>>.

Nel porre in evidenza, da un canto, che alla stre­gua di una «moderna concezione della persona intesa come portatrice di valori, aspettative e diritti che trova il suo punto di riferimento costituzionale negli artt. 2 - 29- 32 della Costituzione, l’ordinamento giu­ridico deve tutelare il diritto alla salute, ossia il benessere fisico e psichico inteso nel senso ampio di cui si è detto, da ogni ingiusta offesa altrui>>, e, per altro verso, la plurioffensività del sinistro, con l’avvertita esigenza che vengano risarciti tutti i dan­ni conseguenti ad «ogni sinistro», anche quelli subi­ti da «terze persone», da considerarsi non già quali danni «di riflesso» o «di rimbalzo» ( come afferma­to dalle richiamate Cass. n. 60/91, Cass. n. 1516 del 2001 e Cass. n. 10291 del 2001 ) bensì quali danni anch’ essi «diretti», la corte dì merito ha affermato che tale danno ( da intendersi come «permanente alte­razione del rapporto familiare ... incidente sulla salute intesa in senso lato come benessere fisico, psichico e sociale» ) va invero «differenziato» dal danno mora­le, da ravvisarsi viceversa nella mera sofferenza o perturbamento psichico.

Ha quindi concluso per la autonoma risarcibilità della «morte violenta di un parente stretto» quale danno iure proprio sofferto dagli stretti congiunti, ponendo al riguardo in rilievo come sia «indiscutibi­le» che «la morte di un parente stretto menoma, anche per sempre, la personalità del superstite privandola, ex abrupto, di tutti quei legami affettivi, etici e psicologici che costituivano il suo modo d’essere anche nei rapporti esterni e che erano una componente fonda­mentale dell’ equilibrio e armonia del nucleo familia­re».

Danno che ha poi liquidato facendo ricorso al cri­terio equitativo ex artt. 1226 e 2056 cc*

Orbene, la suindicata riconduzione del «danno esistenziale» all’interno del «danno biologico» ope­rato dal giudice del gravame di merito va invero ricon­siderata alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte in materia.

Nel fare il punto sugli orientamenti interpretati vi maturati all’esito della progressiva evoluzione del­la disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, questa Corte ha ancora recente­mente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime vo­ci di danno nel tempo elaborate nell’ambito di un "’sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 ce. e dal danno non patrimoniale ex art. 20 59 ce ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass. , 31/5/2003, n. 8828 ).

Con particolare riferimento a quest’ultimo, nell’avvertita insufficienza dell’ interpretazione che ne segnava la coincidenza -limitandone corrispondente­mente la risarcibilità- con l’unica ipotesi tipica po­sitivamente prevista ( art. 18 5 c.p. ) , quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d’animo o sofferen­za psichica di carattere interiore ( danno morale ) , questa Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è per­venuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all’ esterno del danno mo­rale, espressamente qualificato come « soggettivo»; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l’ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibili-tà dalla ricorrenza del reato ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, questa Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipo­tesi in cui risulti leso un valore inerente la persona ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ) .

Ha fatto al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte Costituzionale che hanno segnato l’evoluzione interpretativa in argomento.

Anzitutto alla pronunzia che ha riconosciuto la tu­tela del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non suscettìbili direttamente di valutazione economica, includendovi il ed. danno bio­logico, quale lesione del bene "salute", figura autono­ma ed indipendente da qualsiasi circostanza e conse­guenza di carattere patrimoniale { v. Corte Cost., 26/7/1979, n. 88).

Alla sentenza che ha quindi collocato il danno bio­logico nell’ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 cc, ravvisandone il fondamento nell’ingiustizia insi­ta nel fatto menomativo della integrità bio-psichica, nella sottolineata esigenza di sottrarre la risarcibi-lità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dì un diritto costituzionale tutelato ( il diritto alla salute contemplato dall’art. 32 Cost. ) ai limiti posti dall’art. 2059 ce. (v. Corte Cost., 14/7/1986, n. 184) .

Alla decisione, ancora, che ha nuovamente ricondot­to il danno biologico nell’ ambito dell’ art. 2059 cc. (v. Corte Cost., 27/10/1994, n. 372).

In tale quadro, si è in giurisprudenza di legitti­mità affermato non poter essere il danno non patrimo­niale più inteso, come viceversa in precedenza, in ter­mini di sostanziale coincidenza con il ( solo ) danno morale, e limitatamente all’ipotesi in cui il fatto il­lecito integri una fattispecie di reato ( v. Cass., 21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/1/2005, n. 729).

Movendo (anche) dalle modifiche legislative nel corso degli anni intervenute ( art. 2 L. n. 117 del 1988 in tema di risarcimento anche dei danni non patri­moniali derivanti dalla privazione della libertà perso­nale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, comma 9, L. n. 675 del 1996, in tema di moda lità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, D.lgs. n. 286 del 1998, in tema dì adozio­ne di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L. n. 89 del 2001, in tema di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del proces­so) , il danno biologico è stato quindi recepito nell’ambito dell’ ampia categoria del danno non patrimo­niale in una diversa e più restrittiva accezione ri­spetto a quella accolta dalla corte dì merito nell’impugnata sentenza , venendo ad essere fissato nel significato di lesione dell’integrità psicofisica ac­certabile in sede medico-legale ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ). Danno non rimasto invero allo stadio di mero dolore o patema d’animo in­teriore, con degenerazione della sofferenza interiore fino a sfociare in una patologia obiettivamente riscon­trabile ( es., malattia psico-fisica, esaurimento ner­voso, ecc. ).

La categoria del danno non patrimoniale si è ravvi­sata tuttavia, anche all’esito dell’enucleazione di ta­le figura ulteriore e diversa dal danno morale «sog­gettivo», risultare ancora non esaustìvamente consi­derata, rinvenendosi molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non ri­conducibili né al danno morale «soggettivo» né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte.

Situazioni che in dottrina sono state indicate so­stanziarsi nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso, e racchiuse nella sintesi verbale <

Si è in giurisprudenza e dottrina pressoché gene­ralmente avvertita peraltro la necessità, in uno sforzo di categorizzazione unificante, di individuare tratti comuni alle varie ipotesi al riguardo indicate, e di delimitare 1’ambito di relativa risarcibilità, in osse­quio anche al principio generale dell’ ordinamento in base al quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, sicché il danneggiante è tenuto a risarcire tutto il danno ma solo il danno a lui ascrivibile.

Esigenza di delimitazione d’altro canto avvertita già dallo stesso legislatore, il quale, diversamente che per quello patrimoniale ex art. 2043 ce., ha im­prontato in termini dì tipicità la risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 ce, limi­tandola ai soli casi previsti dalla legge ( cfr. Cass., 15/7/2005, n. 15022 ).

A tale stregua, la giurisprudenza di legittimità è pertanto pervenuta a considerare il danno non patrimo­niale risarcibile ex art. 2059 ce solamente in pre senza di lesione di interessi essenziali della persona, ravvisati in quelli costituzionalmente garantiti, al riguardo sottolineandosi che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimo­niale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in tal modo confi­gurandosi propriamente un «caso determinato dalla leg­ge», al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828. V. altresì Cass., 12/12/2003, n. 19057; Cass., 15/7/2005, n. 15022 ).

Tra gli interessi essenziali in argomento rilevan­ti ( salute, famiglia, reputazione, libertà di pensie­ro, ecc. ) , senz’altro ricompresi sono quelli relativi alla sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell’ambito della famìglia, alla libera e piena espli­cazione delle attività realizzatrici della persona uma­na nell’ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti fondamento e garanzia costituzio­nale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. Interessi che risul­tano irrimediabilmente violati in caso di uccisione dello stretto congiunto ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828. V. altresì, in particolare, Cass., 15/7/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n. 20324 ) .

Le Sezioni Unite di questa Corte sono quindi recen­tissimamente giunte ad affermare che il danno esisten­ziale consiste in «ogni pregiudizio ( di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente ac­certabile ) provocato sul fare areddittuale del sogget­to, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazio­nali propri, ìnducendolo a scelte di vita diverse quan­to all’ espressione e realizzazione della sua personali­tà nel mondo esterno» ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ) .

Nel sottolineare che, diversamente da quello mora­le, esso non ha natura meramente emotiva ed interiore ma deve essere oggettivamente accertabile ed aver de­terminato «scelte dì vita» diverse da «quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso», con obiettiva incidenza «in senso negati­vo» nella sfera del danneggiato, «alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita», le Sezioni Unite hanno escluso in particolare che «la lesione degli in­teressi relazionali connessi al rapporto di lavoro re­sti sostanzialmente priva di effetti», senza provocare invero «conseguenze pregiudizievoli nella sfera sog­gettiva del lavoratore, essendo garantito l’interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva» ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).

Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che il < non consiste in meri «dolori e sofferenze», ma deve aver determinato «concreti cam­biamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita».

Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato che, pur dovendo -diversamente dal danno mo­rale soggettivo ( v. Cass., 10/8/2004, n. 15418 )-obiettivarsi, a differenza del danno biologico rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ) .

Nel precisarsi che il riconoscimento dei "diritti della famiglia" ( art. 29 Cost. ) va inteso non re­strittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratifi cazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in ri­lievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinan­te riduzione -se non annullamento- delle positività che dal rapporto parentale derivano ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 20/10/2005, n. 20324 ), viene a deter­minarsi quello <

Esso si sostanzia invero in una modificazione (peg­giorativa) della personalità dell’individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno del nucleo familiare, che all’esterno del medesimo, nell’ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione; della pri­vazione ( oltre che di quello materiale anche } del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo es­senziale aspetto affettivo o di assistenza morale ( cu­ra, amore ), cui ciascun componente del nucleo familia­re ha diritto nei confronti dell’altro, come per ì co­niugi in particolare previsto dall’art. 143 ce. ( dal­la relativa violazione potendo conseguire l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l’addebitabilità della separazione personale ) ; per il genitore dall’ art. 147 ce., e ancor prima da un prin­cipio immanente nell’ordinamento fondato sulla respon­sabilità genitoriale ( v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166; Cass., 1/4/2004, n. 6365; Cass., 9/6/1990, n. 5633 ) , da considerarsi in combinazione con l’art. 8 L. adoz. ( la violazione dell’obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato dì abbandono del minore che ne legittima l’adozione ) ; per il figlio nell’art. 315 ce , secondo una in tal senso valorizzabile, orientata lettura.

Trattasi, come dalla corte di merito correttamente affermato nell’impugnata sentenza, di danno non già «riflesso» o «di rimbalzo» bensì «diretto», dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l’evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l’estinzione della vita della vìttima prima­ria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita fami­liare ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale dan­no che scaturisce dal fatto-evento.

Con riferimento in particolare al danno da ucci­sione, esso consìste non già nella violazione del rap­porto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall’irreversibile venir meno del godimento del con­giunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.

Si è infatti escluso che tale tipo di danno sìa configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza ri­manere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni pro­gnostiche ed a presunzioni ( sulla base di elementi obiettivi forniti dall’interessato ). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la conside­razione del periodo di tempo nel quale si sarebbe pre­sumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l’illecito ha reso invece impossibile ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Il danno non patrimoniale deve essere dunque rico­nosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo per­tanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l’analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.

Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria sì compone, nella quale vanno d’altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli an­gusti lìmiti della suindicata restrittiva interpreta­zione dell’art. 2059 ce.

La domanda di risarcimento del danno non patrimo­niale in termini generali formulata non può essere in­fatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri ( cfr. Cass., 24/2/2006, n. 4184; Cass., 26/2/2003, n. 28 69, con ri­ferimento in particolare al danno biologico ), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneg­giato, che si limiti a far valere solamente alcuna del le tre suindicate voci che tale categoria integrano (v. Cass., 28/7/2005, n. 1583; Cass., 7/12/2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del dan­no morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale «sinonimo>> della locuzione «danno non patrimoniale», v. peraltro Cass., 15/7/2005, n. 15022).

Neil’impugnata sentenza, al di là dell’erroneo in­quadramento sistematico sopra evindenzìato, la corte di merito, pur sembrando a volte privilegiare il profilo della perdita del rapporto familiare in sé e per sé considerato, il «fatto storìco>> di non avere più il coniuge o il genitore a causa dell’ illecito e di non potere più essere, relativamente a quella persona, co­niuge e figlio, alla stregua del complessivo tenore delle argomentazioni spese in motivazione risulta aver fatto invero sostanzialmente applicazione del sopra de­lineato concetto di danno esistenziale, come emerge an­che da quanto affermato in sede di relativa qualifica­zione ( « ... un danno che potremmo chiamare danno esi­stenziale e che sostanzialmente è configurabile quando la morte violenta di un congiunto provoca uno sconvol­gimento ed un’alterazione permanente dell’ equilibrio del nucleo familiare» ) nonché dalla compiuta attribu zione della somma in questione in favore degli stretti congiunti in vìa ulteriore ed autonoma rispetto ai già riconosciuti danni patrimoniale e morale, pur escluden­do avere essi subito un «trauma psicofisico permanen­te», integrante -come detto- il danno biologico, se­condo il suo attuale effettivo significato.

Stante quanto sopra rilevato e precisato in termi­ni di configurabilità del danno esistenziale ed in or­dine alla sua natura dì danno-conseguenza, infondata risulta invero altresì la censura dalla ricorrente mos­sa in termini di vizio di motivazione.

Del pari priva di fondamento sì rivela la denun­ziata violazione dell’art. 2697 ce.

Neil’ affermare essere «indiscutìbile» che «la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre), la personalità del superstite», incidendo sul suo «modo di essere» pure «nei rapporti esterni», oltre che sull’ «equilibrio e armonìa del nucleo familiare», e movendo dalla considerazione che nel caso trattavasi di nucleo familiare pacificamente convivente costitui­to dal defunto, dalla consorte e dai due figli maggio­renni, unita anche nell’attività lavorativa, atteso che il più grande dei figli svolgeva lavorava con il padre e della costituita società faceva parte anche la ri­spettiva moglie e madre, la corte di merito ha infatti ritenuto il danno in questione presuntivamente provato.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di af­fermare e di ribadire, la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto può essere data invero anche a mezzo dì presunzioni [ v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828; Cass., 19/8/2003, n. 12124; Cass., 15/7/2005, n. 15022 ) , le quali al riguardo assumono anzi «precipuo rilievo» (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).

Le presunzioni, vale osservare, come affermato in giurisprudenza di legittimità ( v. Cass., Sez, Un. , 24/3/2006, n. 6572 ) e sostenuto anche in dottrina non costituiscono uno strumento probatorio dì rango wsecondario" nella gerarchia dei mezzi di prova e «più debole» rispetto alla prova diretta o rappresen­tativa.

Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stre­gua di quella legale la presunzione vale invero nel ca­so a sostanzialmente facilitare 1’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova con­traria.

Questa Corte è pervenuta ad affermare che «la pre­sunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insor genza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev’essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbiso­gna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata ( cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova ) , essa ha la medesima effica­cia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto 1’una e 1 ’al­tra trasferiscono a colui, contro il quale esse depon­gono, 1 ’ onere della prova contraria» ( così Cass., 27/11/1999, n. 13291 ).

Da tale considerazione consegue il ritenere la par­te onerata ex art. 2 697 ce. sollevata dal provare il fatto previsto { che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il «fatto base» ) . Ed altresì che, come per quella lega­le, anche per la presunzione semplice in assenza di prova contraria ( quando, come nel caso, ammessa ) il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Il prevalente orientamento segnala peraltro che at traverso lo schema logico della presunzione la legge non vuole imporre conclusioni indefettibili ma introdu­ce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell’operata riconduzione, in base a regole (elastiche) dì esperienza, del fatto ignoto da quello noto, mentre quando queste regole si irrigidiscono -assumendo consi­stenza di normazione positiva- si ha un fenomeno quali­tativamente diverso, e dalla praesumptio hominis si passa nel campo della presunzione legale ( v. Cass., 16/3/1979, n. 1564 ).

Come da questa Corte ripetutamente affermato, in tema di prova per presunzioni semplici nella deduzione dal fatto noto a quello ignoto il giudice di merito in­contra il solo limite del princìpio di probabilità: non occorre, cioè, che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire la esistenza del fat­to ignoto come 1 ’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarieta assoluta ed esclusiva ( in tal senso v. peraltro Cass,, 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088 ), ma è sufficiente che 1’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli ac­cadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza ( v. Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026 ) , basate siili’ id quod plerumque accidit ( v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082 ).

La presunzione basata sulla regola di esperienza (la quale ove fondata sulla tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo stati­stico richiama l’istituto proprio dell’esperienza tede­sca dell’Anscheinsbeweis ), che può indurre il giudice ad escludere la necessità di ulteriori prove al riguar­do, è, diversamente da quella legale, in realtà rimes­sa ad una conclusione di tipo argomentativo, nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.e.

La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al giudice stabilire l’idoneità nel caso con­creto di quest’ultima a vincerla.

Pur se anche nell’ambiente familiare è astrattamen­te possìbile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge o genitore) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano ga­rantite quelle economiche, tale conseguenza appare in vero nei normali rapporti di vita familiare assoluta­mente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione da Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572.

Si è in giurisprudenza di legittimità affermato ri­spondere invero a regole di comune esperienza che quan­to più stretto è il rapporto parentale tanto più inten­so è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza ( v. Cass., 11/8/2004, n. 15568 ), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del ti­po in esame, con la presenza di altri affetti familiari ( v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/2/2006, n. 3289 ).

Si è altresì affermato doversi ritenere sussisten­te, in capo al soggetto che ha posto in essere la con­dotta causativa della morte del congiunto, 1’elemento della prevedibilità dell’evento in relazione alla le­sione in pari tempo delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un vincolo co­niugale o parentale, e in particolare dell’interesse all’intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell’evento dannoso deve essere valu­tata in astratto, e non in concreto, normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fra­tello ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Provato il fatto-base della sussistenza di un rap­porto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni ( anche se non necessariamente per tutta la vita ) sia sull’assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazio­narsi degli stretti congiunti del defunto ( anche ) all’ esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rap­porti della vita di relazione.

Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla ( es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, con­tras seganti da continue tensioni e screzi; coniugi in realtà "separati in casa", ecc. ).

Non si tratta infatti, diversamente da quanto la­mentato dalla odierna ricorrente, di un’ipotesi di pre­sunzione iuris et de iure.

Nel caso in esame, incontestato il fatto-base della normale e pacifica convivenza del nucleo familiare co­stituito dal defunto, dalla consorte e dai due figli maggiorenni, il cui armonico svolgimento trova sintoma­tica conferma nella circostanza che uno dei figli svol­geva anche attività lavorativa con il padre e che della costituita società faceva parte anche la rispettiva mo­glie e madre, ed allegata { atteso che, se dispensa la parte che intende avvantaggiarsi dagli effetti favore­voli collegati al fatto dall’ onere di provare quest’ultimo, la presunzione non dispensa altresì dall’ onere di allegare il medesimo } dagli odierni con­troricorrenti la circostanza che la morte del loro stretto congiunto ha per essi comportato un’alterazione dell’ equilibrio mentale riflettentesi sotto il profilo della difficoltà di partecipazione all’ attività quoti­diana e della demotivazione rispetto alla vita futura (come pure delle molteplici difficoltà incontrate nella conduzione della piccola azienda de cui avevano dovuto continuare ad occuparsi da soli), la corte di merito ha ritenuto provato il danno esistenziale da essi soffer­to.

Era quindi l’odierna ricorrente a dover fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo derivante ai controricorrenti dalla perdita del -rispettivamente-marito e padre Nessun elemento risulta tuttavia essere stato dalla medesima dedotto e provato al riguardo, essendosi la ricorrente limitata ad eccepire la mancanza di prova in ordine al fatto che tale alterazione fosse degenerata in un trauma psicologico permanente dal quale fosse de­rivata una malattia psicofisica, una situazione cioè integrante, come sopra esposto, la diversa fattispecie del danno biologico ( v. Cass., 3/5/2004, n. 8333; Cass., 4/2/2002, n. 1442. V. anche Cass., 10/2/2003, n. 1937 ) .

Correttamente, nel complessivo risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dagli odierni resisten­ti è stata quindi dalla corte di merito concessa un’ulteriore somma a ristoro anche di tale aspetto, non considerato nella liquidazione operata dal giudice di prime cure.

Il danno patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno-conseguenza che si proietta nel fu­turo, privo ( come il danno morale ed il danno biologi­co ) del carattere della patrimonialità, ben può, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma dì denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827 ), essere -co me nel caso- liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 122 6 e 2056 ce. ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ), in considerazione dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consi­stenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitu­dini di vita, 1’età della vittima e dei singoli super­stiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definiti­vamente compromesse (v. Cass., 31/5/2003, n. 8828; Cass., 7/11/2003, n. 16716; Cass., 29/9/2004, n. 19564; Cass., 15/7/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n. 20324) .

Modificata, in applicazione dei poteri a questa Corte conferiti dall’art. 384, 2° co., c.p.c, la moti­vazione nei sensi fatti sopra palesi, a tale stregua venendo conseguentemente meno anche 1’ulteriore profi­lo di doglianza concernente il dedotto vizio di motiva­zione, l’impugnata sentenza può essere mantenuta ferma per il resto.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le ragioni della de

Martedì, 27 Giugno 2006
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