N. 100/2006 REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
IN GEMONA DEL FRIULI Nella persona dell’avv. Vincenzo
Zappalà nella pubblica udienza del 25 maggio 2006, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo e delle motivazioni, la seguente SENTENZA
(art.
23, 8° comma, L. 689/1981) nella causa per controversia in materia di opposizione a
verbale di contestazione n. 700000875907, emesso il 23.08.2005 dalla Polizia
Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo (UD),
avente ad oggetto: violazione dell’art. 143, commi 1 e 11 e dell’art. 15,
comma 1, lett. B) e comma 2, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).
promossa con domanda in data 12.12.2005 da omissis, con proc. e dom. l’avv. Giunio
Pedrazzoli, con studio in via della Cooperativa n. 11/D, Tolmezzo (UD) OPPONENTE
contro PREFETTURA
DI UDINE-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO Dom. ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Trieste,
Via Carpison n. 18 AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale opposto, con vittoria di
spese. Ammettersi prova per testi. CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: nessuna conclusione. FATTO E DIRITTO In data 21.08.05 il V. S. Cucchiaro del Comando P.S.
Distaccamento di Tolmezzo, è intervenuto per i rilievi di un incidente stradale
avvenuto alle ore 12:10, nel centro abitato di Gemona del Friuli, sulla via
Pordenone, allo svincolo fra la SS 13 e la SP 49 bis. Nell’occasione rilevava
che l’autovettura Renault Clio targata CH996AC, condotta dall’attuale
opponente, sig. omissis, “circolava
contromano occupando totalmente lo spazio riservato all’opposto senso di
marcia, inoltre danneggiava una lama di guard rail di proprietà del Comune di
Gemona del Friuli. A conclusione della
ricostruzione della vicenda infortunistica”. I rilievi erano eseguiti e verbalizzati dagli
operatori A.T. Danelutti Roberto e A.S. Cremona Daniele, intervenuti sul posto
alle ore 12:25. In data 23.08.2005 era
redatto il verbale in premessa, notificato al sig. Cabai il 22.10.2005. Sanzioni applicate: sanzioni amministrative pecuniarie
nelle misure ridotte di €. 138 per l’art. 143 e di €. 35 per l’art. 15, oltre
spese di notifica, oltre alla decurtazione di n. 4 punti sulla patente di
guida. MOTIVI DEL RICORSO L’opponente premette che nell’occasione percorreva il
raccordo tra la SP 49 bis e la SS 13, diretto a Tolmezzo e quindi nel senso di
marcia Buja-Tarvisio. Seduta al suo
fianco, si trovava la sig.ra Elisa Amato. Giunto all’altezza della biforcazione tra la SP 49 bis per
Tolmezzo-Tarvisio e l’arteria che convoglia il traffico da Udine, per cause a
tutt’oggi non accertate, il mezzo sbandava a destra. Nel tentativo di evitare la collisione con il
guard-rail destro, C. A. sterzava
prontamente a sinistra. A causa di tale
manovra l’autoveicolo faceva “testa-coda”, invadeva l’opposta corsia di marcia
ed andava a collidere, con la parte anteriore destra, contro il guard-rail sinistro. Per l’urto l’autovettura veniva sbalzata
contro il guard-rail centrale, posto
alla biforcazione sopra indicata. C. A.,
dopo aver posto l’autoveicolo in sicurezza, allertava la Polizia Stradale. Tutto ciò premesso, eccepisce: 1) Illegittimità del verbale per violazione dell’obbligo
di “contestazione immediata” di cui agli artt. 200, 201
c.d.s. e 384 reg. es. att. C.d.s., per mancata indicazione dei motivi che giustifichino il
ricorso alla contestazione “differita”. 2) Impossibilità di un’adeguata difesa, perché il verbale
risulta non leggibile in alcune sue parti. 3) Illegittimità del verbale ex art. 201 c.d.s. perché il
fatto non è indicato in maniera precisa, dettagliata ed inequivoca e non
risulta chiaramente individuato. 4) Fatto comunque diverso da quello contestato. Infatti il veicolo non “circolava
contromano”, ma si è trovato momentaneamente sulla corsia di sinistra. Inoltre la velocità era moderata, perché l’urto
non ha prodotto l’azionamento degli air
bag. Infine non è stata contestato
il mancato rispetto dei limiti di velocità. Allega copia del verbale opposto e copia del “Prontuario per il rilevamento di incidente
stradale con soli danni a cose” prot. n. 136/220-20, redatto dal Comando
Distaccamento di P.S. di Tolmezzo in data 21.08.2005. Quindi conclude come in premessa. SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Il Giudice assegnatario, avv. M. Milesi, con decreto del
13.12.2005, ha fissato l’udienza di comparizione del 28.02.2006. La Prefettura si è costituita in data
24.02.2006, con telefax in cui chiede termine per l’invio degli atti, avendo
ricevuto la notifica dell’ordinanza di fissazione di udienza solamente in data
14.02.2006. All’udienza di comparizione il Giudice assegnatario ha
rinviato all’udienza del 27.04.2006, invitando la Prefettura a trasmettere gli
atti 10 giorni prima di tale udienza. Il
Comando di P.S. di Udine ha trasmesso gli atti in data 22.04.2006, il Distaccamento
di P.S. di Tolmezzo ha trasmesso proprie controdeduzioni in data
24.04.2006. All’udienza del 27.04.2006
si è dato atto che i documenti sono stati trasmessi in ritardo rispetto al
termine assegnato e il procuratore dell’opponente si è opposto al contenuto
delle note dimesse dal Distaccamento di Tolmezzo e chiede ammettersi prova per
testi. Il Giudice assegnatario ha
rinviato all’udienza del 18.05.2006, ammettendo l’escussione della teste Elisa
Amato. All’udienza del 18.05.2006 si dà atto che la causa è stata
assegnata al G. di P. coordinatore, avv. Vincenzo Zappalà, per cessazione dal
servizio del Giudice assegnatario, avv. M. Milesi. Viene quindi escussa la teste Elisa Amato e
la causa è rinviata al 25 maggio 2006 per esame della testimonianza e memorie
conclusive. All’udienza del 25 maggio 2006 parte opponente deposita le
note conclusive. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione,
pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo. MOTIVI
DELLA DECISIONE (ex art. 23, 8° comma, L. 689/91) L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e
pertanto va respinta. In
fatto, osserva il Giudicante che la dinamica del sinistro, effettuata dal
Comando accertatore nell’immediatezza dello stesso, è chiaramente indicata nel
“Prontuario per il rilevamento di incidente
stradale con soli danni a cose” prot. n. 136/220-20 prodotto in copia dallo
stesso opponente. Da tale ricostruzione
(pag. 5) si evince che il sig. C. “mentre
impegnava….un tratto di strada curvilineo destrorso, a causa della velocità non
commisurata in relazione delle caratteristiche della strada nonché del fondo
stradale reso viscido dalla pioggia perdeva il controllo del mezzo verso
sinistra e dopo aver invaso la corsia opposta collideva violentemente con la
parte anteriore contro il gard rail di margine sinistro…” La ricostruzione della dinamica è
sottoscritta dal sig. C. e confermata dalla dichiarazione resa a pag. 7 del
“prontuario”, dove egli afferma che, dopo il sinistro de quo, altre autovetture avevano subito la stessa sorte. Inoltre la stessa testimone ha dichiarato che
l’asfalto era stato reso viscido dalla pioggia ed altre autovetture erano
sbandate nello stesso punto. In
diritto, preliminarmente il Giudicante respinge l’eccezione sub 1) del ricorso
perché nel verbale è riportata una motivazione che ne giustifica la
contestazione differita (“A conclusione
della ricostruzione della vicenda infortunistica”) e tale motivazione è
legittima alla luce dell’art. 384 reg. es. c.d.s., che riporta a titolo
esemplificativo una serie di motivazioni (Cass. Civ., sez. I, n. 10015/2002),
ma non vieta al Giudice di merito di valutare la legittimità di altre
motivazioni, in relazione alle concrete modalità del fatto contestato (Cass.
Civ., sez. I, n. 11184/2001). Nella fattispecie il Giudicante
osserva che la ricostruzione della dinamica dell’incidente è una fase
successiva ai rilievi immediati e richiede una valutazione tecnica
incompatibile con la notifica immediata delle violazioni. Per quanto riguarda le eccezioni sub 2) e 3) del ricorso,
il Giudicante osserva che il suddetto “Prontuario
per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” prot. n.
136/220-20 è parte integrante dell’accertamento, ossia ne integra le
motivazioni “per relationem” (Cass.
Civ., sez. un. n. 602/1981 e sez. lav., n. 16203/2003), sia perché la
ricostruzione dell’incidente è ivi richiamata con la formula succinta “A conclusione della ricostruzione della
vicenda infortunistica”, sia perché è stato sottoscritto in più parti
dall’opponente ed era nella sua disponibilità. Pertanto il fatto era chiaramente e dettagliatamente
descritto e tale circostanza ha permesso una valida difesa nel merito, come si
evince dal punto sub 4) delle motivazioni del ricorso. Non risulta pertanto violato il diritto di
difesa costituzionalmente garantito. Per quanto riguarda l’eccezione sub 4) del ricorso
osserva che è ininfluente il mancato azionamento degli “air bag”, in presenza di danni che comprovano un comportamento di
guida non improntato al rispetto delle norme di comportamento dettate dal 1° e
2° comma dell’art. 141 c.d.s. Giustamente gli Agenti non hanno contestato la
violazione dei limiti di velocità, perché - nelle condizioni descritte - la
norma citata (art. 141, 1° comma) prevede l’obbligo di mantenere una velocità
particolarmente moderata, anche al di sotto dei limiti indicati nell’art. 142
c.d.s. (Cassazione
civile, sez. I, 11 gennaio 1999, n. 165). Dai rilievi effettuati è chiaro che l’incidente è
avvenuto perché la velocità non era adeguata alle circostanze. La testimonianza della persona trasportata,
in merito alla velocità tenuta dal sig. Cabai nell’affrontare il tratto di
strada curvilineo con asfalto bagnato, non può ritenersi decisiva perché si
tratta di un apprezzamento soggettivo. Osserva infine che le
infrazioni contestate sono aderenti alla fattispecie. In particolare la dizione “circolava contromano” sta a indicare, in
maniera succinta, il fatto che il veicolo – seppure per un breve lasso di tempo
– ha invaso l’opposta corsia di marcia, cosa che l’opponente non nega. Peraltro il fatto che il sig. C., con il suo
veicolo, abbia invaso l’opposta corsia di marcia (creando pericolo e turbativa
per la circolazione) dipende dalla violazione di determinate norme di
comportamento dettate dal codice della strada e pertanto non è da considerarsi
un fatto accidentale o incolpevole (art. 4 L. 689/1981), né si può invocare
l’imprevedibilità dell’oggettiva situazione di pericolo, dovuta all’asfalto
bagnato. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente
decidendo, così provvede: ·Respinge
l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n.
700000875907, emesso il 23.08.2005 dalla Polizia Stradale di Udine,
Distaccamento di Tolmezzo (UD). ·Spese compensate. ·Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Gemona
del Friuli, li 25 maggio 2006. IL
GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv.
Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il 25
maggio 2006 |
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