Giurisprudenza di merito
Assumeva l’opponente che
l’ordinanza doveva considerarsi illegittima per i seguenti motivi: - insufficiente motivazione: - carenza della firma per esteso
del funzionario estensore; - mancato rispetto dei termini
previsti per la sua emissione. Chiedeva, quindi, l’annullamento
del provvedimento o, in subordine, l’applicazione delle sanzioni nelle misure
corrispondenti ai relativi minimi edittali. Veniva fissata e comunicata alle
parti la data dell’udienza di comparazione, con richiesta all’opposto di
disporre per il previsto, preventivo deposito in cancelleria della specifica
documentazione in suo possesso. A detta udienza (27 ottobre 2005),
compariva il ricorrente. Si dava atto dell’intervenuta costituzione
dell’Ufficio territoriale del Governo di Torino con deposito (25 ottobre 2005)
di memoria di costituzione e della documentazione richiesta, offerta in visione
al ricorrente. Con tale veniva motivata la ritenuta tempestiva e legittimità
del provvedimento sanzionatorio, e si chiedeva rigettarsi il ricorso. Concesso al ricorrente il termine
richiesto per approfondimenti, alla successiva udienza del 10 novembre 2005,
acquisite le produzione integrative e discussa la causa, sulle conclusioni di
cui all’epigrafe, il giudicante deciderà dando lettura del dispositivo
riportato nella parte conclusiva della presente sentenza. Tale eccezione, infatti, ove
accolta, renderebbe superflua la decisione sugli altri motivi di impugnazione. E’ opportuno, al riguardo, ricordare
come il termine di legge per l’emissione della specifica ordinanza-ingiunzione
prefettizia abbia formato oggetto, nel tempo, di diversi interventi
modificativi da parte del legislatore. La ratio della limitazione
temporale riservata all’emissione dell’ordinanza che chiude il procedimento
amministrativo regolato dagli artt. 203 e 204 c.s., è certamente da ricercare
nella necessità (dettatala esigenze socialmente rilevanti), di contenere, nel
minimo indispensabile, i tempi di definizione delle posizioni conflittuali
sorte fra cittadini e pubblica amministrazione. Tale prioritario interesse
pubblico deve, peraltro, realisticamente trovare un contemperamento nelle
esigenze strutturali ed operative proprie degli enti competenti della pubblica
amministrazione. E’ proprio nella costante ricerca
di questo punto di equilibrio che il legislatore ha provveduto, nel tempo, a
varie modifiche di detto termine, le ultime delle quali (radicalmente
innovative) risalgono al giugno 2003. Si è così passati, dagli iniziali 90
giorni complessivi decorrenti dalla ricezione del ricorso (di cui: n. 30, ex
art. 203, per la trasmissione della documentazione dall’Ufficio o Comando
ricevente al Prefetto e n. 60 giorni, ex art. 204 c.s., riservati al Prefetto
per l’emissione del provvedimento) previsti dal nuovo codice della strada (D.
L.vo 30 aprile 1992, n. 285) al momento della sua entrata in vigore, fino agli
attuali 180 giorni (n. 60 per la trasmissione dall’Ufficio o Comando ricevente
al Prefetto e 120 assegnati al Prefetto per l’emissione dell’ordinanza), con
possibilità di ampliamento di altri 30 gironi 30 giorni (per la trasmissione
dal Prefetto all’Ufficio o Comando accertatore), ove il ricorso sia indirizzato
direttamente al Prefetto (come nel caso di specie – v. comma 1 bis dell’art.
203 c.s. ora in vigore) ed anche del tempo necessario per soddisfare
l’eventuale richiesta di audizione personale del ricorrente (avanzata, nel caso
in esame, nel quale, dunque, debbono aggiungersi 30 giorni decorrenti dalla
data di notifica dell’invito a presentarsi, fino alla scadenza del termine
concesso, indicato, appunto, in 30 giorni – v. comma 1 ter dell’art. 204 c.s). Complessivamente, quindi,
relativamente alla fattispecie concreta, il termine attualmente fissato dal
codice della strada per l’emissione dell’ordinanza prefettizia è di giorni 240,
decorrenti dalla data di ricezione del ricorso da parte del Prefetto, ricezione
che è provato essere avvenuta il 26 maggio 2004 (e non il 29 maggio 2004, come
asserito dall’opposto), data risultante dall’A.R. in atti concernente la
raccomandata di inoltro del ricorso. E poiché l’ordinanza-ingiunzione
opposta è datata 11 marzo 2005, è evidente che detto provvedimento risulta
emesso n. 289 giorni dopo la ricezione del ricorso da parte del Prefetto, molto
(49 giorni) oltre il termine complessivamente previsto dal codice della strada. Nelle sue difese, l’opposto, non
potendo disconoscere tale ritardo, ne attribuisce la responsabilità al sig. P.
che, con il contenuto del suo ricorso, non avrebbe consentito una tempestiva
individuazione dell’Ufficio o Comando di appartenenza dell’organo accertatore. Si ritiene che tale
giustificazione non possa essere condivisa per i seguenti motivi: 1) I tenta giorni assegnati al
Prefetto, dal comma 1 bis dell’art. 203 c.s, per l’inoltro della documentazione
all’Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore non possono che
trovare giustificazione nella necessità di individuare detto Ufficio o Comando
(quando, pur non emergendo con evidente immediatezza, possa comunque essere
riconosciuto con l’uso di normale diligenza), prima di inviare allo stesso il
ricorso ed i documenti allegati. In un modo caratterizzato dalla
disponibilità e dall’uso di sistemi informativi computerizzati, posta
elettronica, fax, telefoni di ogni tipo e qualità, strutture specializzate
nella trasmissione/trasporto di plichi e oggetti di qualsiasi genere, ritenere
che il legislatore abbia inteso concedere un termine tanto lungo (30 giorni)
per la semplice trasmissione di documenti da un ufficio all’altro della P.A.
risulterebbe offensivo per la sensibilità del legislatore stesso nei confronti
della già ricordata esigenza (di ordine pubblico) di contenere i tempi delle
controversie. 2) Ove, dunque, pur con l’uso di
normale diligenza, tale individuazione non fosse stata possibile per
l’insufficiente contenuto del ricorso, dovere di trasparenza imponeva
all’opposto di richiedere immediatamente al ricorrente le informazioni
integrative, interrompendo così formalmente e chiaramente il decorso dei termini.
Tale richiesta non risulta essere mai stata avanzata dal sig. P. 3) Non è concepibile, in una
struttura amministrativa certamente dotata di validi sistemi informativi, che
non sia possibile risalire rapidamente all’organo accertatore disponendo di un
numero di verbale, della data della sua emissione e dell’attribuzione ai
Carabinieri di Torino (c. i riferimenti in «oggetto» del ricorso). 4) L’opposto, del resto, ha
dimostrato concretamente la «possibilità» di arrivare (sulla base delle
informazioni contenute nel ricorso) all’individuazione dell’Ufficio o Comando
competente, visto che quest’ultimo ha, poi, fornito al Prefetto sue
controdeduzioni (v. atti), senza necessità che il Prefetto stesso acquisisse
preventivamente informazioni supplementari dal ricorrente. 5) A conferma dell’agevole
possibilità di individuare ed interessare, nel termine previsto di 30 giorni e
con uso di normale diligenza, l’Ufficio o Comando competente, basta
sottolineare che l’Ufficio della Prefettura, o qualsiasi Comando dei Carabinieri
di Torino, impegnato in tale ricerca, dovendo essere a conoscenza che (come ha
dimostrato il ricorrente in corso di giudizio) i pagamenti delle sanzioni
irrogate dai carabinieri della zona fanno tutti capo alla «Sezione
amministrativa provinciale di Torino, via Valfrè 5 bis», (nessariamente,
quindi, dotata di sistemi informativi in grado di fornire gli elementi
individuali dei singoli verbali sulla base dei relativi numeri e date di
emissione), rivolgendosi direttamente a detti Uffici avrebbe potuto ottenere,
presumibilmente in tempo reale, la necessaria individuazione. Si ritiene, quindi, che il
macroscopico mancato rispetto del lungo termine complessivo di 240 giorni
concesso dal legislatore non possa attribuirsi a responsabilità del ricorrente,
ma ad un livello di diligenza, delle amministrazioni interessate, non consono
allo spirito delle norme ed alla trasparenza che deve caratterizzare il
rapporto con il cittadini. Stante, dunque, la perentorietà
attribuita a tali termini dal comma 1 bis dell’art. 204 c.s. e tenuto conto
delle conseguenze che detta norma prevede per il mancato rispetto degli stessi,
il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento opposto annullato. Non è dovuta alcuna decisione
sulle spese di causa in quanto la parte vittoriosa è stata in giudizio senza
l’ausilio di procuratore/difensore abilitato e non ha fornito prova di spese
sostenute. (Omissis). [RIV-0605P531] |
|
|
© asaps.it |