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Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale – Motoveicolo di proprietà di persona diversa dal conducente - Violazione commessa da conducente minorenne - Confisca del motoveicolo a seguito di violazione dell’art. 171. Insussistenza.

(Giudice di pace di Giarre, 27 giugno 2006, n. 360)

(sintesi redazionale)

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace di Giarre
Sentenza del 27 giugno 2006, n. 360

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Giudice di Pace dì Giarre, Avv. Gaetano Gullotta, ha emesso la seguente

 SENTENZA

 Nella causa iscritta al N. 068/2005 del R. G. , promossa da

 
F. C. R., nata a Giarre il omissis e G. A., nato a Giarre il omissis, entrambi residenti in Giarre omissis, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carmelo Cali in Giarre Piazza Arcoleo n. 25 che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio.

RICORRENTI   CONTRO

MINISTERO dell’INTERNO, e, per esso alla Prefettura di Catania, U.T.G. in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente, in Catania presso la sede della Prefettura sita in via Prefettura,

RESISTENTE-CONTUMACE

OGGETTO: Ricorso avverso verbale di contestazione

SVOLGIMENTO del PROCESSO
 

Con ricorso depositato in cancelleria in data 29/09/2005, la Signora F. C. R., nella qualità di proprietaria del motoveicolo Suzuki Burgman 125 Tg. CP 4…9, e G. A. nella qualità di conducente dello stesso, ricorrevano avverso il verbale di contestazione N. 412323613 elevato dai C.C. della Stazione di Giarre, in data 10/09/2005 al Signor G. A., per violazione dell’art. 173 c. 1°-2°-3° del C.d.S. con il quale, veniva richiesto il pagamento di una sanzione edittale tra €. 68,00 minimo ed €. 275,00 massimo, veniva applicato il consequenziale sequestro del mezzo, affidato al Signor Silvestro Vincenzo, custode giudiziario con sede in Mascali via S. Giuseppe n. 135, e veniva disposta la susseguente confisca dello stesso, giuste le norme di legge in materia oltre alla sanzione accessoria di perdita di punti dieci dalla patente di guida. Sostenevano i ricorrenti la incostituzionalità dell’art. 213 c. 2° sexies del C.d.S. introdotto con D. Lgs. N. 115/2005 convertito con L. n. 168/2005, in relazione agli artt. 3-42 della Carta Costituzionale, oltre alla illegittimità della espropriazione patrimoniale derivante dalle norme de quo, la sperequazione tra la violazione commessa e la sanzione accessoria comminata e, pertanto, chiedeva la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, la sospensione temporanea dell’esecutività del verbale impugnato e l’annullamento dello stesso e conseguenziali oltre allo immediato dissequestro del veicolo con relativa restituzione. Assegnata la causa all’odierno giudicante, lo stesso, con provvedimento del 04/10/2005. fissava l’udienza di prima comparizione per il 13/12/2005 e, nel contempo, ordinava alla Prefettura di Catania ed alla Regione C.C. "Sicilia", Stazione di Giarre, di depositare dieci giorni prima di tale data, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione e sospendeva temporaneamente i conseguenti provvedimenti amministrativi. Venuta la prima udienza di comparizione il Comando Stazione dei C.C. di Giarre, in persona del Mar. G. Borrini, giusta delega depositata agii atti, rilevava preliminarmente che il ricorso ed il decreto dovevano essere notificati al Ministero della Difesa, al Ministero dell’Interno ed alla Avvocatura dello Stato, giusto parere dell’Avvocatura generale dello Stato, depositato in fascicolo, stante la carenza di legittimità a resistere in giudizio da parte della Stazione C.C. di Giarre e, pertanto, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di contraddittorio ed in subordine il rigetto della domanda per la legittimità delle norme applicate nel caso de quo. Si costituivano inoltre i ricorrenti a mezzo legale di fiducia, il quale rilevava che le notifiche erano a cura della cancelleria del Giudice adito e che, pertanto, nessuna lagnanza poteva essere eccepita nei confronti dei ricorrenti e chiedeva l’integrazione del contraddittorio, con notifica di ricorso e decreto alle competenti autorità, insisteva in tutte le domande proposte e comunicava che i C.C. di Giarre avevano provveduto alla riconsegna del mezzo alla proprietaria senza restituzione della relativa carta di circolazione e rimozione dei sigilli del sequestro, che chiedeva fossero eliminati e la carta di circolazione restituita giusto provvedimento del Giudice. Sulle richieste, il Giudice si R.O. che scioglieva in data 15/12/2005 ordinando la notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Difesa, al Ministero dell’Interno e per essi all’Avvocatura distrettuale dello Stato ed alla Prefettura di Catania nel termine di giorni sessanta a cura della cancelleria nonché ribadiva, da un lato, la sospensione della procedura amministrativa riguardante la confisca e, dall’altro, confermava il sequestro del mezzo affidato in custodia alla Signora F. C. R. e rinviava. Alla successiva udienza le parti costituite insistevano, i ricorrenti, sulla pregiudiziale dì legittimità costituzionale avanzata contro le norme che prevedevano la confisca, ed i C.C. di Giarre, sulle richieste precedentemente formulate. II Giudice si R.O. che scioglieva in data 07/04/2006 con la quale rilevando la non manifesta infondatezza della richiesta dei ricorrenti disponeva la sospensione del procedimento impugnato che rimetteva alla Corte Costituzionale. Successivamente in data 11/05/2006 il Giudice, motu proprio, depositava in cancelleria e faceva notificare alle parti, ordinanza, con la quale, modificando la precedente, dichiarava che in applicazione dell’art. 213 c. 6 del C.d.S. non riteneva consequenziale l’applicazione della confisca, per il caso de quo, e, pertanto, sospendeva la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ordinava alla cancelleria la notifica dell’ordinanza depositata alle parti in causa e rinviava. Successivamente, all’udienza del 22/06/2006 su richiesta, dopo aver letto in aula il dispositivo, introitava la causa per la sentenza.

MOTIVI della DECISIONE

Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e della Prefettura di Catania le quali, nonostante la regolarità delle notifiche, non hanno ritenuto opportuno costituirsi in giudizio.

Nel merito la domanda del ricorrente non può essere accolta per i motivi di seguito evidenziati. 

Invero da una attenta lettura degli atti e delle norme di legge relative al caso de quo, si evince, senza ombra di dubbio, quanto appresso:

1) Non si è potuta accogliere la richiesta di illegittimità costituzionale proposta, in considerazione del fatto che nel C.d.S. esiste la norma di cui all’art 213 n. 6 la quale prevede esplicitamente che la confisca non è consequenziale al disposto sequestro, relativamente alla violazione di cui all’art 171 c. 1° 2° e 3°, nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di persona diversa da colui che è stato sanzionato amministrativamente per la violazione di cui sopra così come per il caso che ci occupa.

2) Risulta ancora incontestabilmente, che i farti si sono svolti così come evidenziati nei verbali dei Carabinieri, e pertanto non v’è alcun dubbio che la violazione contestata è stata commessa dal Signor G. A..

Da quanto sopra accertato consegue, da un lato, che la confisca del mezzo non può essere disposta e, dall’altro, che la violazione del C.d.S., essendo stata commessa e legittimante verbalizzata, deve essere applicata e pertanto la relativa sanzione amministrativa deve essere pagata nella misura da stabilirsi da parte della Prefettura di Catania, competente in materia. Al pagamento della sanzione come sopra quantificata dovrà conseguire il dissequestro definitivo del motoveicolo Suzuki Burgman 125 Tg. CP 4…9 di proprietà della Signora F. C. R., che il giudicante dispone sin da ora, subordinandolo alla esibizione di ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa, ai Carabinieri della Stazione di Giarre, che hanno disposto il sequestro. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando in merito al procedimento portante il N. 668/2005 del R. G., così dispone: 

A) Dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno e per esso della Prefettura di Catania U.T.G., nonché dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;

B) Rigetta il ricorso proposto dai Signori F. C. R. e G. A., nelle rispettive qualità, avverso il verbale di contestazione n. 412323613 elevato dal C.C. di Giarre in data 10/09/2005 che, pertanto, dichiara valido ed efficace in ogni sua parte;

C) Dispone il dissequestro del motoveicolo Suzuki Burgman 125 Tg. CP 4…9 subordinandolo al pagamento della sanzione per come sarà quantificata dalla competente Prefettura di Catania;

D) Compensa tra le partì le spese del presente giudizio.

Così deciso in Giarre il 27 Giugno 2006.

Giudice di pace di Giarre, 27 giugno 2007, n. 360
 


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Mercoledì, 05 Luglio 2006
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