(sintesi
redazionale) Giurisprudenza di merito
RICORRENTI MINISTERO dell’INTERNO, e, per esso alla Prefettura di
Catania, U.T.G. in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato,
ai fini del presente, in Catania presso la sede della Prefettura sita in via
Prefettura, RESISTENTE-CONTUMACE OGGETTO:
Ricorso avverso verbale di contestazione SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria in data 29/09/2005,
la Signora F. C. R., nella qualità di proprietaria del motoveicolo Suzuki
Burgman 125 Tg. CP 4…9, e G. A. nella qualità di conducente dello stesso,
ricorrevano avverso il verbale di contestazione N. 412323613 elevato dai C.C.
della Stazione di Giarre, in data 10/09/2005 al Signor G. A., per violazione
dell’art. 173 c. 1°-2°-3° del C.d.S. con il quale, veniva richiesto il
pagamento di una sanzione edittale tra €. 68,00 minimo ed €. 275,00 massimo,
veniva applicato il consequenziale sequestro del mezzo, affidato al Signor Silvestro
Vincenzo, custode giudiziario con sede in Mascali via S. Giuseppe n. 135, e
veniva disposta la susseguente confisca dello stesso, giuste le norme di legge
in materia oltre alla sanzione accessoria di perdita di punti dieci dalla
patente di guida. Sostenevano i ricorrenti la incostituzionalità dell’art. 213 c. 2° sexies del C.d.S.
introdotto con D. Lgs. N. 115/2005 convertito con L. n. 168/2005, in relazione
agli artt. 3-42 della Carta Costituzionale, oltre alla illegittimità della
espropriazione patrimoniale derivante dalle norme de quo, la sperequazione tra
la violazione commessa e la sanzione accessoria comminata e, pertanto, chiedeva
la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, la sospensione temporanea
dell’esecutività del verbale impugnato e l’annullamento dello stesso e
conseguenziali oltre allo immediato dissequestro del veicolo con relativa
restituzione. Assegnata la causa all’odierno giudicante, lo stesso, con
provvedimento del 04/10/2005. fissava l’udienza di prima comparizione per il 13/12/2005
e, nel contempo, ordinava alla Prefettura di Catania ed alla Regione C.C.
"Sicilia", Stazione di Giarre, di depositare dieci giorni prima di
tale data, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché
alla contestazione o notificazione della violazione e sospendeva
temporaneamente i conseguenti provvedimenti amministrativi. Venuta la prima
udienza di comparizione il Comando Stazione dei C.C. di Giarre, in persona del
Mar. G. Borrini, giusta delega depositata agii atti, rilevava preliminarmente
che il ricorso ed il decreto dovevano essere notificati al Ministero della
Difesa, al Ministero dell’Interno ed alla Avvocatura dello Stato, giusto parere
dell’Avvocatura generale dello Stato, depositato in fascicolo, stante la
carenza di legittimità a resistere in giudizio da parte della Stazione C.C. di
Giarre e, pertanto, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per
carenza di contraddittorio ed in subordine il rigetto della domanda per la
legittimità delle norme applicate nel caso de quo. Si costituivano inoltre i
ricorrenti a mezzo legale di fiducia, il quale rilevava che le notifiche erano a cura della cancelleria del Giudice
adito e che, pertanto, nessuna lagnanza poteva essere eccepita nei confronti
dei ricorrenti e chiedeva l’integrazione del contraddittorio, con notifica di
ricorso e decreto alle competenti autorità, insisteva in tutte le domande
proposte e comunicava che i C.C. di Giarre avevano provveduto alla riconsegna
del mezzo alla proprietaria senza restituzione della relativa carta di
circolazione e rimozione dei sigilli del sequestro, che chiedeva fossero
eliminati e la carta di circolazione restituita giusto provvedimento del
Giudice. Sulle richieste, il Giudice si
R.O. che scioglieva in data 15/12/2005 ordinando la notifica del ricorso e del
decreto al Ministero della Difesa, al Ministero dell’Interno e per essi
all’Avvocatura distrettuale dello Stato ed alla Prefettura di Catania nel
termine di giorni sessanta a cura della cancelleria nonché ribadiva, da un
lato, la sospensione della procedura amministrativa riguardante la confisca e,
dall’altro, confermava il sequestro del mezzo affidato in custodia alla Signora
F. C. R. e rinviava. Alla successiva udienza le parti costituite insistevano, i
ricorrenti, sulla pregiudiziale dì legittimità costituzionale avanzata contro
le norme che prevedevano la confisca, ed i C.C. di Giarre, sulle richieste
precedentemente formulate. II Giudice si R.O. che scioglieva in data 07/04/2006 con la quale rilevando la non manifesta infondatezza della richiesta dei ricorrenti disponeva la sospensione del procedimento
impugnato che rimetteva alla Corte
Costituzionale. Successivamente in data 11/05/2006 il Giudice, motu proprio, depositava in cancelleria e faceva notificare alle
parti, ordinanza, con la quale, modificando la precedente, dichiarava che in
applicazione dell’art. 213 c. 6 del C.d.S. non riteneva consequenziale
l’applicazione della confisca, per il caso de quo, e, pertanto, sospendeva la
rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ordinava alla cancelleria la
notifica dell’ordinanza depositata alle parti in causa e rinviava.
Successivamente, all’udienza del 22/06/2006 su richiesta, dopo aver letto in
aula il dispositivo, introitava la causa
per la sentenza. MOTIVI della DECISIONE Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e della Prefettura di Catania le
quali, nonostante la regolarità delle notifiche, non hanno ritenuto opportuno
costituirsi in giudizio. Nel merito la
domanda del ricorrente non può essere accolta per i motivi di seguito
evidenziati. Invero da una attenta lettura degli atti e delle norme di
legge relative al caso de quo, si evince, senza ombra di dubbio, quanto
appresso: 1) Non si è potuta
accogliere la richiesta di illegittimità costituzionale proposta, in
considerazione del fatto che nel C.d.S. esiste la norma di cui all’art 213 n. 6
la quale prevede esplicitamente che la confisca non è consequenziale al
disposto sequestro, relativamente alla violazione di cui all’art 171 c. 1° 2° e
3°, nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di persona diversa da colui che
è stato sanzionato amministrativamente per la violazione di cui sopra così come
per il caso che ci occupa. 2) Risulta ancora
incontestabilmente, che i farti si sono svolti così come evidenziati nei
verbali dei Carabinieri, e pertanto non
v’è alcun dubbio che la violazione contestata è stata commessa dal Signor G.
A.. Da quanto sopra accertato consegue, da un lato, che la
confisca del mezzo non può essere disposta e, dall’altro, che la violazione del
C.d.S., essendo stata commessa e legittimante verbalizzata, deve essere
applicata e pertanto la relativa sanzione amministrativa deve essere pagata
nella misura da stabilirsi da parte della Prefettura di Catania, competente in
materia. Al pagamento della sanzione come sopra quantificata dovrà conseguire
il dissequestro definitivo del motoveicolo Suzuki Burgman 125 Tg. CP 4…9 di
proprietà della Signora F. C. R., che il giudicante dispone sin da ora,
subordinandolo alla esibizione di ricevuta di pagamento della sanzione
amministrativa, ai Carabinieri della Stazione di Giarre, che hanno disposto il
sequestro. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
presente giudizio. P. Q. M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando in merito
al procedimento portante il N. 668/2005 del R. G., così dispone: A) Dichiara la contumacia del Ministero
dell’Interno e per esso della Prefettura di Catania U.T.G., nonché dell’Avvocatura
distrettuale dello Stato; B) Rigetta il
ricorso proposto dai Signori F. C. R. e G. A., nelle rispettive qualità,
avverso il verbale di contestazione n. 412323613 elevato dal C.C. di Giarre in
data 10/09/2005 che, pertanto, dichiara valido ed efficace in ogni sua parte; C) Dispone il
dissequestro del motoveicolo Suzuki Burgman 125 Tg. CP 4…9 subordinandolo al pagamento della sanzione per come sarà quantificata dalla competente Prefettura
di Catania; D) Compensa tra le
partì le spese del presente giudizio. Così deciso in Giarre il 27 Giugno 2006. Giudice
di pace di Giarre, 27 giugno 2007, n. 360 |
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