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Articoli 27/07/2005

Parliamo di un ostacolo frequente: i dossi artificiali

 

Parliamo di un ostacolo frequente:
i dossi artificiali

di Roberto Rocchi

Tutti conosciamo l’utilità e ben sappiamo quanto siano diffusi i dossi artificiali, cioè quei dispositivi artificiali installati lungo alcune strade che servono a rallentare la velocità.
Non tutti, però, sappiamo che talvolta, anzi, per la verità abbastanza spesso, vengono montati in contrasto con le disposizioni di legge. Inoltre non tutti conoscono le norme di riferimento o ne danno un significato interpretativo personale.
Il riscontro giuridico-legislativo è dettato da un brevissimo articolo del codice della strada, il 42, che si limita semplicemente ad enunciare che “sono segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.”
Tutto qua, nulla di più. Bisogna invece andare all’articolo 179 del Regolamento di esecuzione del codice stradale, per riuscire ad individuare le esatte caratteristiche di questi “dissuasori”.
Cominciamo allora col dire che sulle strade (anche se non tutte) è possibile installare sistemi di rallentamento costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, effetti ottenibili sia attraverso mezzi di segnalamento orizzontali, oppure, trattando specificatamente la superficie della pavimentazione.
Quelli ad effetto ottico, sono sistemi costituiti da almeno quattro strisce bianche rifrangenti e con una larghezza crescente rispetto al senso di marcia (almeno 10 centimetri per ciascuna striscia) e distanziate in maniera decrescente tra loro.
I sistemi di rallentamento ad effetto acustico, invece, sono realizzati attraverso un trattamento della sede stradale, che può essere incisa superficialmente o vi possono essere applicati degli strati sottili di materiale in rilievo, eventualmente dotati di dispositivi rifrangenti. In questo caso, e siamo alla terza ipotesi, è possibile determinare anche effetti vibratori sebbene di limitata intensità.
Vi sono tuttavia delle precise modalità di scelta e di applicazione di questi sistemi, in quanto occorre analizzare bene la strada sulla quale debbono essere installati e soprattutto il limite di velocità previsto sulla stessa. Sulle strade dove vige il limite di velocità uguale o inferiore ai 50 chilometri orari, infatti, si possono adottare dossi artificiali costituiti da zebrature gialle e nere e parallele alla direzione di marcia.
Inoltre, debbono essere di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli fra loro, ma soprattutto visibili sia di giorno che di notte.
Questi dossi, possono essere posti esclusivamente su strade residenziali, nei pressi di parchi pubblici o privati e comunque debbono essere presegnalati. Risulta invece vietata l’installazione su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei mezzi di soccorso ed in particolare delle autoambulanze.
Quest’ultima prescrizione, naturalmente, nasce dall’esigenza di garantire un soccorso il più tempestivo e sicuro possibile e dare modo al mezzo di evitare brusche frenate.
Nel caso dell’autoambulanza, poi, proviamo a pensare cosa comporterebbe un balzo improvviso per una persona infortunata, che magari in quel momento sta subendo le cure più urgenti proprio durante il trasporto in ospedale.
In ogni caso, i dossi di cui stiamo parlando debbono essere realizzati da elementi prefabbricati e da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. Da qui l’inopportunità ed anche l’illegittimità, di inserire lungo la strada profili in asfalto, magari aggiunti durante i lavori di pavimentazione della strada, senza alcuna regola o distinzione.
In funzione dei limiti di velocità presenti sulle strade, gli stessi debbono avere le seguenti dimensioni: per strade dove il limite di velocità è pari o inferiore a 50 chilometri orari, gli elementi non possono essere inferiori a 60 centimetri di larghezza e non superiore a 3 centimetri di altezza;
per strade dove vige un limite uguale o inferiore 40 km l’ora, gli elementi non possono essere inferiori a 90 cm. di larghezza e non superiori a 5 cm. di altezza; per strade dove il limite di velocità è pari o inferiore a 30 km/h, la larghezza degli elementi non può essere inferiore a 120 cm. e l’altezza non superiore a 7 centimetri. Nei primi due casi, inoltre, i profili devono essere realizzati in gomma o materiale plastico, mentre nel terzo caso è possibile utilizzare anche il conglomerato. Particolare riguardo, invece, occorre avere per garantire lo smaltimento delle acque piovane, al fine di rendere sicura la circolazione anche nella stagione invernale.
Per questo motivo, pertanto, occorrerà lasciare spazi sufficienti alle estremità dei dossi e rispettare una distanza, qualora siano posti di serie sulla stessa strada, compresa tra un minimo di 20 ed un massimo di 100 metri a seconda delle sezioni adottate.
Importante è anche il presegnalamento del dosso, che deve essere conforme ai segnali indicati in appendice al codice della strada.
Qualora si tratti invece di una serie di rallentatori, un cartello integratore dovrà preavvisarne il numero o la continuità.
Il regolamento di esecuzione, poi, illustra anche le modalità del sistema di “ancoraggio” degli elementi prefabbricati, i quali devono rimanere fissi sulla sede stradale ma all’occorrenza anche facilmente rimovibili (si pensi ad esempio ad una strada dove transiterà un’importante gara ciclistica).
Ecco perché, nella maggior parte dei casi, si provvede attraverso una “bullonatura” che viene però eseguita con strumenti pneumatici per evitare eventuali atti vandalici o l’asportazione degli elementi.
La parte superiore di questi, infine, dovrà essere convessa e antisdrucciolevole, per impedire che biciclette o ciclomotori o gli stessi pedoni, possano slittarvi sopra e di conseguenza cadere a terra.
In ogni caso, tutti i dispositivi rallentatori debbono essere approvati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunque sono installati previa una specifica ordinanza dell’ente proprietario della strada (si tratta perlopiù delle amministrazioni comunali) che ne determina anche il tipo e l’esatta ubicazione.
Se così è, allora tutto è regolare!



Danni da dosso. Chi risponde?
Succede talvolta che a causa della errata installazione di un cosiddetto dissuasore di velocità, una vettura riporti danni ai pneumatici, alle sospensioni, ai cerchi ed anche allo spoiler se si tratta di un’automobile con assetto ribassato. Cosa fare in tutti questi casi ed a chi rivolgere l’eventuale richiesta di risarcimento?
Innanzitutto occorre essere sicuri di non essere “in concorso di colpa”, cioè di avere sì riportato un danno, ma di avere anche oltrepassato il limite di velocità di quella strada o di avere eseguito una manovra “irregolare”.
Se la nostra condotta è stata rispettosa del codice stradale e il danno è derivato da un sistema di rallentamento non correttamente installato, allora è possibile chiedere un risarcimento all’ente proprietario della strada, che nella maggior parte dei casi è rappresentato dal Comune sul quale si trova quella strada (ma può essere anche l’amministrazione provinciale e in qualche caso anche l’Anas).
Occorre poi chiamare un organo di polizia che possa rilevare la presunta irregolarità e stilare un rapporto su quanto avvenuto e sui danni subiti dall’automobile. Se questi sono inferiori a 2.582 euro (cioè a 5 milioni di vecchie lire), allora è l’ufficio del Giudice di Pace competente per territorio a doversene occupare in caso di contenzioso giudiziario; per importi superiori, invece, è il Tribunale civile. Trascorsi 5 anni dal fatto, si perde il diritto al rimborso per decorrenza dei termini di prescrizione. Qualora si dovesse giungere davanti al Giudice di Pace, inoltre, per richieste fino a 516 euro (cioè 1 milione di vecchie lire) non è necessaria la presenza di un legale che tuteli l’automobilista, pur rimanendo nel suo diritto quello di farsi assistere. Per richieste superiori, invece, la presenza di un legale per la cosiddetta parte offesa è necessaria.
In ogni caso, è sempre preferibile cercare di giungere ad una pacifica risoluzione direttamente con l’ente proprietario della strada, facendo valere il rapporto stilato dall’autorità di polizia intervenuta, che nella maggior parte dei casi viene interamente confermato in sede di giudizio.

 

di Roberto Rocchi

Dal Centauro n. 97
Mercoledì, 27 Luglio 2005
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