Com’è noto, a decorrere dal 5 giugno u.s. è stata avviata, presso alcuni
Uffici della Motorizzazione, la nuova procedura informatizzata dell’esame di
teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Tale
procedura sarà estesa gradualmente a tutti gli altri Uffici a partire dal
prossimo mese di settembre. Al fine di consentire agli Uffici di operare secondo procedure omogenee, si forniscono le seguenti indicazioni. 1. Esami orali. In considerazione del fatto che i candidati che hanno difficoltà a comprendere i testi scritti possono fruire della possibilità di utilizzare files audio oppure, in caso di candidati stranieri, di questionari in varie lingue, la possibilità di sostenere l’esame orale dovrà essere limitata, dal momento in cui la procedura informatizzata sarà estesa a tutto il territorio nazionale, esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l’esame in forma orale, devono presentare apposita istanza allegata al modello 2112 MEC, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell’Ente nazionale sordomuti. 2. Richiesta di supporto audio. In considerazione dei maggiori costi che comporta l’utilizzo dei files audio che consentono l’ascolto in cuffia delle domande d’esame, si ritiene necessario limitare tale possibilità alle seguenti categorie di candidati: a) privi di licenza di terza media; b) privi di cittadinanza italiana nonché privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media; c) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti. I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all’Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza i terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. L’istanza presentata dai candidati previsti dalla lettera c), invece, deve contenere una certificazione medica dalla quale risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti ed un certificato della Commissione medica locale che attesti che il medesimo candidato possiede i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida. Si evidenzia che le disposizioni sono emanate in via temporanea. Sulla base dei dati che emergeranno e dei necessari approfondimenti che saranno effettuati, questa Direzione Generale si riserva di regolamentare diversamente la materia. 3. Esami svolti da candidati “fuori provincia”. È stato segnalato un sensibile aumento di richieste per sostenere gli esami in forma orale fuori dalla provincia di residenza, in particolare da parte di candidati residenti in Province in cui i competenti Uffici della Motorizzazione hanno già avviato o siano prossimi ad avviare l’esame di teoria con il sistema informatizzato. Al fine di evitare inusuali ed anomali fenomeni di trasmigrazioni, si dispone che i candidati che hanno presentato istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria A e B, a decorrere dal 30 giugno 2006, presso un Ufficio della Motorizzazione situato in provincia diversa da quella in cui risiedono, devono sostenere l’esame di teoria esclusivamente con il sistema a questionario. L’accesso agli esami orali, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla circolare A28/2000 è consentito esclusivamente ai candidati che risiedono nella stessa provincia in cui ha sede l’Ufficio provinciale presso cui sostengono l’esame. 4. Modifiche al punto 1 della circolare prot. 9409 del 6 giugno 2006. Il punto 1 della circolare prot. 9409 del 6 giugno 2006 è così modificato: “Il candidato consegna il documento di riconoscimento ed il fascicolo mod. 2112 MEC completo di tutta la documentazione all’esaminatore che, accertata l’identità del candidato, procede alle verifiche di rito della documentazione, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza dei dati di ogni singolo candidato con quelli indicati nel verbale. Terminate le operazioni, l’esaminatore assegna al candidato una postazione d’esame. Al termine della prova, l’esaminatore dovrà annotare anche sul modello 2112 MEC l’esito dell’esame”. 5. Verbali d’esame. Per ogni seduta d’esame devono essere predisposti più verbali, uno per ogni singolo turno. Questo consentirà di graduare l’accesso dei candidati presso la sede d’esame ed evitare, così, inutili assembramenti di candidati in attesa di svolgere la prova. 6. Lingua dell’esame. Il testo ufficiale dell’esame informatico è l’italiano. La traduzione nelle altre lingue costituisce esclusivamente un supporto per una migliore comprensione della domanda per il candidato. Di conseguenza, ogni eventuale contestazione che il candidato intenda, eventualmente, sollevare sul contenuto della domanda, o eventuali ricorsi, devono far riferimento esclusivamente al testo in italiano. Il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Dondolini
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