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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Modifiche all’articolo 2, comma 3, del decreto 15 maggio 2006, concernente: «Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori»

DECRETO 3 luglio 2006
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri

  Visto  il proprio decreto 15 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   del   9 giugno   2006,   n.  132,  recante  «Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori»;
  Visto  in particolare l’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto,   nella   parte  in  cui  disposto  che  «nel  caso  in  cui l’intestatario  del  ciclomotore  sia una persona giuridica, la targa e’, rilasciata a persona fisica munita di poteri di rappresentanza»;
  Ritenuto  che  il  criterio  della  personalità della targa, posto dall’art.  97,  comma 2,  del codice della strada, deve correttamente riferirsi tanto alla persona fisica che alla persona giuridica;
  Ritenuto pertanto di dover modificare il disposto del suddetto art. 2, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto 15 maggio 2006;

                              Decreta:
  All’art.  2,  comma 3,  del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti   terrestri   del  15 maggio  2006,  recante  «Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori», le parole «a persona  fisica  munita di poteri di rappresentanza.» sono sostituite dalle seguenti «a nome della persona giuridica stessa.».

    Roma, 3 luglio 2006

                                     Il capo del Dipartimento: Fumero

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Lunedì, 10 Luglio 2006
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