IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri Visto il proprio decreto 15 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2006, n. 132, recante «Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori»; Visto in particolare l’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto, nella parte in cui disposto che «nel caso in cui l’intestatario del ciclomotore sia una persona giuridica, la targa e’, rilasciata a persona fisica munita di poteri di rappresentanza»; Ritenuto che il criterio della personalità della targa, posto dall’art. 97, comma 2, del codice della strada, deve correttamente riferirsi tanto alla persona fisica che alla persona giuridica; Ritenuto pertanto di dover modificare il disposto del suddetto art. 2, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto 15 maggio 2006; Decreta: All’art. 2, comma 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 15 maggio 2006, recante «Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori», le parole «a persona fisica munita di poteri di rappresentanza.» sono sostituite dalle seguenti «a nome della persona giuridica stessa.». Roma, 3 luglio 2006 Il capo del Dipartimento: Fumero |
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