Giurisprudenza di merito
Nella
causa civile iscritta al n. 34l/05 R. O. T. A. n. a R. l’ll.3.70, ivi res.te, in via …omissis nr. 15, C.F. .…omissis Rappr.ta e difesa da se stessa. RICORRENTE CONTRO REGIONE CARABINIERI DI SICILIA - ST.NE DI GIARRE - in
persona del Com.te p.t. rappr.ta e difesa dal M.llo Gabriele Bottini. RESISTENTE Mediante ricorso depositato in cancelleria il 9.5.05, la
sig.ra T. A. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.
1287006 serie 2004, elevato dai Carabinieri di Giarre in data 27.3.05 e
notificato il 22.4.05, con il quale le veniva inflitta la sanzione pecuniaria
di €. 206,00, per violazione degli artt. 171 e 148 C.d.S. per mancato uso del
casco protettivo e per aver azionato il sorpasso di una colonna di veicoli
fermi, invadendo l’opposto senso di marcia. La ricorrente negava le infrazioni contestatele,
affermando che il ciclomotore, di suo uso esclusivo, era rimasto chiuso a chiave
nella propria abitazione, presumeva quindi, che gli accertatori avessero
commesso un errore nel rilevare il numero della targhetta. In fine eccepiva la
mancata osservanza, da parte degli Agenti accertatori, dell’art. 200 C.d.S. Questo giudicante, con decreto del 23.5.05, fissava la
comparizione delle parti. Ricorso e decreto, a cura della cancelleria, venivano
notificati alle parti. Mediante note depositate in cancelleria, si costituivano
in giudizio i Carabinieri di Giarre, i quali ponevano in evidenza che la
contestazione immediata non era stata possibile per impossibilità a superare
l’incolonnamento dei veicoli, evidenziando altresì, che in caso di sorpasso
vietato, la contestazione immediata non è necessaria. Chiedevano pertanto il
rigetto del ricorso. Venuta la causa all’udienza del 10.11.05, i Carabinieri di
Giarre eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva, affermando che il
ricorso andava indirizzato al Ministero dell’Interno o in alternativa al
Ministero della Difesa e notificato all’Avvocatura Generale dello Stato.
Chiedevano pertanto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile. Secondo quanto ha disposto la Suprema Corte “In tema di sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione
avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva
spetta, alternativamente, alle amministrazioni centrali cui appartengono i vari
corpi di Polizia abilitati alla contestazione…” (Cass. sez. I n. 6364104.) La ricorrente invece ha proposto ricorso avverso il
verbale di contestazione, direttamente nei confronti dei Carabinieri di Giarre,
i quali in materia di infrazioni stradali, non hanno competenza a stare in
giudizio. Di
conseguenza il ricorso va ritenuto inammissibile. |
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