ROMA
- Pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
che recepisce la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre
2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.
L’attuazione della legge comunitaria tiene conto, oltre che del mandato
al recepimento imposto dal nuovo codice della strada, anche dal dettato
introdotto dalla ratifica dell’accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR.
Il decreto dà attuazione alle disposizioni degli allegati A e
B all’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose
su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2005, in vigore
dal 1° gennaio 2005. L’ADR e’ un accordo elaborato per la UE dalla
Commissione economica delle Nazioni Unite a Ginevra mediante il quale
la maggior parte degli Stati europei hanno convenuto alcune regole comuni
per il trasporto di merci pericolose su strada sul loro territorio e
all’attraversamento delle frontiere.
Attualmente, oltre i Paesi facenti parte della UE, aderiscono anche
altre nazioni, quali, ad esempio, Svizzera, Bielorussia e Macedonia.
Caposaldo del trattato e’ l’articolo due secondo il quale si dispone
che, ad eccezione di talune merci particolarmente a rischio, le merci
pericolose possono formare oggetto di un trasporto internazionale di
veicoli stradali a condizione che l’ imballaggio e l’etichettatura siano
conformi alle prescrizioni contenute nell’allegato A dell’accordo e
la costruzione, l’ equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli siano conformi
alle prescrizioni contenute nell’allegato B.
L’allegato A infatti enumera le merci pericolose che possono essere
oggetto del trasporto internazionale. Esso fissa anche le regole concernenti
l’imballaggio, l’etichettatura, e la descrizione delle merci nel documento
di trasporto.
L’allegato B fissa le regole applicabili ai veicoli e alle operazioni
di trasporto. L’ADR classifica le merci pericolose tenendo presente
il tipo di rischi che possono comportare la loro manipolazione e il
loro trasporto.
Le merci che comportano lo stesso tipo di rischi (esplosione, incendi,
esalazioni tossiche) anche se d’ intensita’ diverse vengono incluse
nello stesso gruppo omogeneo.
Le merci pericolose vengono divise in classi che a loro volta si suddividono
in limitative e non limitative: le appartenenti alla prima, salvo specifiche
eccezioni, non possono circolare su strada mentre le seconde sono autorizzate
a effettuare il viaggio.
Le classi sono 15: materie e oggetti suscettibili di esplosione; oggetti
caricati con materie esplosive; merci di accensione, artefizi e merci
analoghe; gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione; materie
liquide infiammabili; materie solide infiammabili; materie soggette
ad accensione spontanea; materie che a contatto con l’acqua sviluppano
gas infiammabile; materie comburenti; perossidi organici; materie tossiche;
materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni; materie radioattive;
materie corrosive e infine materie e oggetti pericolosi diversi.