Una
delle maggiori problematiche concernenti le cause relative al diritto al
risarcimento del danno per lesioni personali a seguito a sinistro stradale è
quella relativa alla concreta difficoltà di ricostruire a posteriori eventi a
suo tempo verificatosi.
E’ di indubbia rilevanza evidenziare una condizione oramai consolidata, che sta
alla base delle frequenti e gravose istanze risarcitorie riguardo anche gli
incidenti di scarsa efficienza lesiva.
Non è infatti azzardato ammettere che molte delle sindromi algiche denunciate,
possano essere accentuate, aggravate, addirittura simulate dall’asserito
infortunato.
Al fine di accertare la sussistenza di tali illecite speculazioni, alcune
Compagnie assicurative sono solite richiedere, nel corso del giudizio, che
venga disposta Consulenza tecnica cinematica d’ufficio atta ad accertare
l’efficienza lesiva dell’incidente denunziato in relazione alle conseguenze
fisiche riportate dalla parte infortunata.
A parere di chi scrive, sulla scorta anche della personale esperienza
professionale e giudiziale, la richiesta istanza istruttoria di CTU cinematica
intesa a verificare l’efficienza lesiva dell’impatto, dovrebbe andare respinta,
nel caso in cui sia stata già disposta idonea consulenza medica al fine di
accertare le conseguenze del sinistro sulla salute del soggetto infortunato,
nonchè il legame eziologico tra i postumi accertati e la dinamica effettiva dell’incidente.
Si ritiene, infatti, che l’indagine tecnica cinematica, pur avendo un certo
grado di attendibilità secondo un giudizio storico effettuato "ex
post", non possa ritenersi risolutiva, dal momento che l’adeguatezza
lesiva dell’urto a produrre un’accelerazione del rachide cervicale tale da
determinarne distorsione o la distrazione dipende da alcuni fattori certi, ma
da altri irripetibili: ad esempio dal maggiore o minore assorbimento
dell’automezzo, ma anche dalle caratteristiche dello stesso al momento
dell’urto; dall’entità di deformazione delle lamiere, ma anche dalla posizione
del capo del passeggero; dell’entità di accelerazione impressa all’autovettura
ma anche dalle condizioni del terreno. Pertanto, la natura meramente indiziaria
- e non probatoria- di tali risultati, non può che rendere il suddetto mezzo
istruttorie di utilizzazione marginale e residuale, se non addirittura
superfluo.
La meccanica lesiva quale branca della biomeccanica si basa su criteri generici
e probabilistici che non consentono di raggiungere dati di certezza
scientifica. Di contro il moltiplicare il numero di perizie e consulenze, oltre
che a dilatare ad libitum i tempi di causa, onerano le parti di costi
che, soprattutto in campo di lesioni così dette micropermanenti, appaiono
spropositati.
Nel solo caso, infatti, in cui le lesioni lamentate non appaiano, "ictu
oculi", supportate da una lineare certificazione sanitaria che sia in
grado di rivelare l’evoluzione della malattia, ma soprattutto la stringente
collegabilità eziologica della stessa con l’evento ( si pensi a referti redatti
soltanto - o addirittura molti- giorni dopo il fatto), sì che il CTU medico
possa nutrire dubbi seriamente fondati e congruamente motivati tra la tardiva
insorgenza - o documentazione - delle lamentate lesioni e il fatto generatore (
dubbi, dunque, che non possono seriamente fondarsi – a parere di chi scrive -
apoditticamente); in questo solo caso - si diceva- appare opportuno aprire la
possibilità ad un’ulteriore verifica di natura tecnico-dinamica per appurare
l’efficienza lesiva dell’urto ed apportare, così, ulteriori elementi per
fondare la decisione.
Viceversa nelle ipotesi in cui, provato in causa il fatto storico del sinistro
nella sua materialità, il danneggiato produca una documentazione sanitaria
cronologicamente e logicamente consequenziale al fatto medesimo, si può
ritenere che una consulenza medico-legale che verifìchi la teorica
compatibilità tra le lesioni accertate nella loro sussistenza e la dinamica dei
fatti sia del tutto sufficiente a ritenere fondata l’attorea richiesta.
Nel caso concreto il CTU medico sanitario da un lato deve dare atto del referto
rilasciato al danneggiato dall’Ospedale in data coeva al sinistro per cui si
può concludere per un grado di probabilità diagnostica che la lesione derivasse
dall’incidente.
Analogamente, sul supporto documentale, essendo soddisfatti i criteri
cronologico e di continuità fenomenica possono apparire attendibili i riscontri
degli attuali rilievi clinici.
Su queste posizioni sembra essersi orientata la giurisprudenza di merito
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino (Cfr. G.d.P. Torino Sez. IV Est.
Dott. Pomero sent. Quatela + altri c/ Nuova Maa RG 4639/03; G.d.P. Torino Sez. IV
Est. Boretti sent. Andolina
c/ Toro Ass.ni + altri R.G. 18549/03).
Del tutto superflua può apparire quindi una ulteriore perizia cinematica,
ricordando che la CTU non è un mezzo di prova, ma un ausilio tecnico al giudice
sottratto alla disponibilità delle parti.
Occorre infatti rammentare che un conto è la valutazione tecnica su oggetti
inanimati ( lamiere, parafanghi, fanali, etc.) che possono soggiacere a rigide
formule aritmetiche, altra questione è quella riferita agli esseri umani
animati, la cui condotta non può essere catalogata in astratte cifre.
E’ parere comune che non sussista correlazione automatica tra l’entità dei
danni materiali alla vettura e le lesioni alla persona, in quanto occorre
considerare, si ripete, altri importanti fattori quali le caratteristiche del
veicolo, le modalità dell’impatto, le peculiarità del fondo stradale, nonché le
varianti interessanti la persona.
Come afferma la letteratura medica legale, ai fini del giudizio sul rapporto
causale è da ritenere ormai univocamente riconosciuta l’infondatezza
scientifica della pretesa di una correlazione proporzionale tra entità del
danno alla macchina e natura ed entità del danno alla persona.
La pratica di calcolare il danno al corpo della vittima stimando il costo del
danno alla macchina è ingenuo nel migliore dei casi e dovrebbe essere condannato
in caso di tamponamento - inoltre - è da ricordare come il danneggiamento
meccanico ai veicoli possa essere anche modesto e ciò nonostante il conducente
ed i passeggeri dell’automobile tamponata possano riportare delle importanti
lesioni al collo (dalla semplice, più comune, distorsione alla lussazione o
frattura).
Infatti occorre rammentare che la moderna tecnologia automobilistica continua a
sviluppare un particolare know how circa l’assorbimento degli urti sulle
parti strutturali dell’automezzo coinvolto in un incidente.
Occorre altresì osservare che l`alterazione di velocità dei passeggeri non può
essere calcolata con precisione. in modo retrospettivo. Infatti risulta
acclarato che l`alterazione di velocità dei passeggeri in caso di tamponamento non
sia uguale a quella della macchina, tranne il caso astratto in cui il
passeggero si trovi assolutamente fermo nella vettura stessa, ipotesi
umanamente altamente improbabile.
E’ evidente che l`alterazione di velocità del passeggero possa aumentare secondo
il movimento del corpo del passeggero stesso. Questi movimenti però non possono
essere in alcun modo ricostruiti dopo l`urto.
La correlazione automatica tra i danni al veicolo e le lesioni subite da un
soggetto può, rectius, deve essere valutata dal medico legale nominato
consulente d’ufficio.
Elemento indiziario costitutivo della domanda risarcitoria dell’infortunato
deve essere la certificazione ospedaliera pubblica che confermi il nesso
causale delle lesioni con l’evento dannoso.
Appare chiaro che l’unico presupposto valutativo in grado di accertare la reale
situazione di danno alla persona sia l’applicazione rigorosa dei criteri di
riferimento eziologico e causale.
Come si sottolinea nuovamente elemento costitutivo di tale criterio valutativo
è l’esame critico delle certificazioni mediche. Occorre infatti avere a mente
che le Certificazioni Ospedaliere sono atti pubblici dotati di fede
privilegiata e contestabili nella loro veridicità solo con querela di falso.
A tal proposito è opportuno ricordare che l’art. 31 del Codice deontologico dei
medici obbliga alla veridicità e alla obiettivazione dei dati rilevati sul
paziente.
Pertanto si deve ritenere, con assoluta tranquillità, che il medico legale, in
sede di esame clinico del periziando, in sede di consulenza tecnica, possa
statuire sulla veridicità delle lesioni in relazione al denunziato sinistro,
senza dover scomodare valutazioni empiriche relativamente alla cinematica dei
corpi in movimento.
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