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DANNI ALLA PERSONA ED EFFICIENZA LESIVA DELL’INCIDENTE STRADALE

Una delle maggiori problematiche concernenti le cause relative al diritto al risarcimento del danno per lesioni personali a seguito a sinistro stradale è quella relativa alla concreta difficoltà di ricostruire a posteriori eventi a suo tempo verificatosi.
E’ di indubbia rilevanza evidenziare una condizione oramai consolidata, che sta alla base delle frequenti e gravose istanze risarcitorie riguardo anche gli incidenti di scarsa efficienza lesiva.
Non è infatti azzardato ammettere che molte delle sindromi algiche denunciate, possano essere accentuate, aggravate, addirittura simulate dall’asserito infortunato.
Al fine di accertare la sussistenza di tali illecite speculazioni, alcune Compagnie assicurative sono solite richiedere, nel corso del giudizio, che venga disposta Consulenza tecnica cinematica d’ufficio atta ad accertare l’efficienza lesiva dell’incidente denunziato in relazione alle conseguenze fisiche riportate dalla parte infortunata.
A parere di chi scrive, sulla scorta anche della personale esperienza professionale e giudiziale, la richiesta istanza istruttoria di CTU cinematica intesa a verificare l’efficienza lesiva dell’impatto, dovrebbe andare respinta, nel caso in cui sia stata già disposta idonea consulenza medica al fine di accertare le conseguenze del sinistro sulla salute del soggetto infortunato, nonchè il legame eziologico tra i postumi accertati e la dinamica effettiva dell’incidente.
Si ritiene, infatti, che l’indagine tecnica cinematica, pur avendo un certo grado di attendibilità secondo un giudizio storico effettuato "ex post", non possa ritenersi risolutiva, dal momento che l’adeguatezza lesiva dell’urto a produrre un’accelerazione del rachide cervicale tale da determinarne distorsione o la distrazione dipende da alcuni fattori certi, ma da altri irripetibili: ad esempio dal maggiore o minore assorbimento dell’automezzo, ma anche dalle caratteristiche dello stesso al momento dell’urto; dall’entità di deformazione delle lamiere, ma anche dalla posizione del capo del passeggero; dell’entità di accelerazione impressa all’autovettura ma anche dalle condizioni del terreno. Pertanto, la natura meramente indiziaria - e non probatoria- di tali risultati, non può che rendere il suddetto mezzo istruttorie di utilizzazione marginale e residuale, se non addirittura superfluo.
La meccanica lesiva quale branca della biomeccanica si basa su criteri generici e probabilistici che non consentono di raggiungere dati di certezza scientifica. Di contro il moltiplicare il numero di perizie e consulenze, oltre che a dilatare ad libitum i tempi di causa, onerano le parti di costi che, soprattutto in campo di lesioni così dette micropermanenti, appaiono spropositati.
Nel solo caso, infatti, in cui le lesioni lamentate non appaiano, "ictu oculi", supportate da una lineare certificazione sanitaria che sia in grado di rivelare l’evoluzione della malattia, ma soprattutto la stringente collegabilità eziologica della stessa con l’evento ( si pensi a referti redatti soltanto - o addirittura molti- giorni dopo il fatto), sì che il CTU medico possa nutrire dubbi seriamente fondati e congruamente motivati tra la tardiva insorgenza - o documentazione - delle lamentate lesioni e il fatto generatore ( dubbi, dunque, che non possono seriamente fondarsi – a parere di chi scrive - apoditticamente); in questo solo caso - si diceva- appare opportuno aprire la possibilità ad un’ulteriore verifica di natura tecnico-dinamica per appurare l’efficienza lesiva dell’urto ed apportare, così, ulteriori elementi per fondare la decisione.
Viceversa nelle ipotesi in cui, provato in causa il fatto storico del sinistro nella sua materialità, il danneggiato produca una documentazione sanitaria cronologicamente e logicamente consequenziale al fatto medesimo, si può ritenere che una consulenza medico-legale che verifìchi la teorica compatibilità tra le lesioni accertate nella loro sussistenza e la dinamica dei fatti sia del tutto sufficiente a ritenere fondata l’attorea richiesta.
Nel caso concreto il CTU medico sanitario da un lato deve dare atto del referto rilasciato al danneggiato dall’Ospedale in data coeva al sinistro per cui si può concludere per un grado di probabilità diagnostica che la lesione derivasse dall’incidente.
Analogamente, sul supporto documentale, essendo soddisfatti i criteri cronologico e di continuità fenomenica possono apparire attendibili i riscontri degli attuali rilievi clinici.
Su queste posizioni sembra essersi orientata la giurisprudenza di merito dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino (Cfr. G.d.P. Torino Sez. IV Est. Dott. Pomero sent. Quatela + altri c/ Nuova Maa RG 4639/03; G.d.P. Torino Sez.
IV Est. Boretti sent. Andolina c/ Toro Ass.ni + altri R.G. 18549/03).
Del tutto superflua può apparire quindi una ulteriore perizia cinematica, ricordando che la CTU non è un mezzo di prova, ma un ausilio tecnico al giudice sottratto alla disponibilità delle parti.
Occorre infatti rammentare che un conto è la valutazione tecnica su oggetti inanimati ( lamiere, parafanghi, fanali, etc.) che possono soggiacere a rigide formule aritmetiche, altra questione è quella riferita agli esseri umani animati, la cui condotta non può essere catalogata in astratte cifre.
E’ parere comune che non sussista correlazione automatica tra l’entità dei danni materiali alla vettura e le lesioni alla persona, in quanto occorre considerare, si ripete, altri importanti fattori quali le caratteristiche del veicolo, le modalità dell’impatto, le peculiarità del fondo stradale, nonché le varianti interessanti la persona.
Come afferma la letteratura medica legale, ai fini del giudizio sul rapporto causale è da ritenere ormai univocamente riconosciuta l’infondatezza scientifica della pretesa di una correlazione proporzionale tra entità del danno alla macchina e natura ed entità del danno alla persona.
La pratica di calcolare il danno al corpo della vittima stimando il costo del danno alla macchina è ingenuo nel migliore dei casi e dovrebbe essere condannato in caso di tamponamento - inoltre - è da ricordare come il danneggiamento meccanico ai veicoli possa essere anche modesto e ciò nonostante il conducente ed i passeggeri dell’automobile tamponata possano riportare delle importanti lesioni al collo (dalla semplice, più comune, distorsione alla lussazione o frattura).
Infatti occorre rammentare che la moderna tecnologia automobilistica continua a sviluppare un particolare know how circa l’assorbimento degli urti sulle parti strutturali dell’automezzo coinvolto in un incidente.
Occorre altresì osservare che l`alterazione di velocità dei passeggeri non può essere calcolata con precisione. in modo retrospettivo. Infatti risulta acclarato che l`alterazione di velocità dei passeggeri in caso di tamponamento non sia uguale a quella della macchina, tranne il caso astratto in cui il passeggero si trovi assolutamente fermo nella vettura stessa, ipotesi umanamente altamente improbabile.
E’ evidente che l`alterazione di velocità del passeggero possa aumentare secondo il movimento del corpo del passeggero stesso. Questi movimenti però non possono essere in alcun modo ricostruiti dopo l`urto.
La correlazione automatica tra i danni al veicolo e le lesioni subite da un soggetto può, rectius, deve essere valutata dal medico legale nominato consulente d’ufficio.
Elemento indiziario costitutivo della domanda risarcitoria dell’infortunato deve essere la certificazione ospedaliera pubblica che confermi il nesso causale delle lesioni con l’evento dannoso.
Appare chiaro che l’unico presupposto valutativo in grado di accertare la reale situazione di danno alla persona sia l’applicazione rigorosa dei criteri di riferimento eziologico e causale.
Come si sottolinea nuovamente elemento costitutivo di tale criterio valutativo è l’esame critico delle certificazioni mediche. Occorre infatti avere a mente che le Certificazioni Ospedaliere sono atti pubblici dotati di fede privilegiata e contestabili nella loro veridicità solo con querela di falso.
A tal proposito è opportuno ricordare che l’art. 31 del Codice deontologico dei medici obbliga alla veridicità e alla obiettivazione dei dati rilevati sul paziente.
Pertanto si deve ritenere, con assoluta tranquillità, che il medico legale, in sede di esame clinico del periziando, in sede di consulenza tecnica, possa statuire sulla veridicità delle lesioni in relazione al denunziato sinistro, senza dover scomodare valutazioni empiriche relativamente alla cinematica dei corpi in movimento.


© asaps.it

di Marco C. A. Boretti

Da Altalex del 17 giugno 2006
Giovedì, 13 Luglio 2006
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