L’ATTESTATO DI CONDUCENTE di Franco Medri * |
Con l’entrata in vigore del Regolamento CE n° 484/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 01 marzo 2002 sono stati modificati il Regolamento CEE 881/92 del Consiglio, nonché il Regolamento CEE n° 31183/93 del Consiglio, al fine di istituire un nuovo documento denominato "Attestato di conducente". Il Regolamento CEE 881/92 è nato in applicazione ai trasporti internazionali di mezzi su strada per conto terzi nei tragitti effettuati nel territorio della Comunità, ovvero ai trasporti internazionali intesi come:
Nota: Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente ad un attestato di conducente, qualora questi sia cittadino di un paese terzo. Il Regolamento CE 484/2002 del 01 marzo 2002 ha dettato una serie di prescrizioni riguardanti le modalità di rilascio e gestione dell’attestato di conducente; infatti prima di tutto il documento è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporti, a tutti i trasportatori i quali:
Sulla base di questa prospettiva l’attestato di conducente certifica che, nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada. Inoltre si precisa che l’attestato di conducente è rilasciato dallo Stato membro su richiesta del titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto a termini di legge o messo legittimamente a disposizione del titolare conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero attraverso i contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili nello Stato membro stesso. P R E S C R I Z I O N I L’attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto in conformità alle disposizioni normative regolamentari. Il predetto documento è di proprietà del trasportatore che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti attraverso la titolarità di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell’attestato di conducente è conservata nella sede del trasportatore. L’attestato di conducente deve essere esibito a richiesta di un funzionario delegato al controllo ed è rilasciato per un periodo massimo di 5 anni dallo Stato membro che lo rilascia; inoltre tale documento resta valido solamente se sussistono le condizioni per le quali è stato rilasciato e gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio, se tali condizioni vengano a mancare.
S A N Z I O N I Il Regolamento CE 484/2002 del 01 marzo 2002 ha disciplinato con particolare rigidità le violazioni riguardanti le prescrizioni relative all’attestato di conducente; infatti qualora non siano soddisfatte le predette condizioni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o, rispettivamente dell’attestato di conducente. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l’infrazione è stabilito possono procedere in particolare al ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria ed al ritiro degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone riguardo ai trasporti internazionali. Inoltre le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l’infrazione, possono applicare anche opportune e specifiche sanzioni come:
Nota: La mancanza dell’attestato di conducente durante un controllo effettuato dagli operatori di polizia stradale in occasione di un trasporto internazionale soggetto a licenza comunitaria, comporta la violazione di cui all’articolo 46 della Legge 06 Giugno 1974 n. 298 con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.065 a euro 12.394, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 (tre) mesi. Tale sanzione è determinata dal fatto che tale documento è strettamente ed esclusivamente legato ad una propedeutica licenza comunitaria necessaria per effettuare i trasporti internazionali. Inoltre, come si evidenzia nelle considerazioni del Regolamento CE 484/2002, l’introduzione dell’attestato di conducente è dettata anche dal fatto che "l’impossibilità di controllare la legalità del rapporto di lavoro o della messa a disposizione dei conducenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore dà luogo a condizioni per cui i conducenti dei paesi terzi sono ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore". |
*Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale |
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